Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (Codified version) (Text with EEA relevance )

Coming into Force18 February 2008
End of Effective Date06 January 2014
Celex Number32008L0001
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/1/oj
Published date29 January 2008
Date15 January 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 24, 29 January 2008
L_2008024IT.01000801.xml
29.1.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 24/8

DIRETTIVA 2008/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno provvedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) Gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell’articolo 174 del trattato, mirano in particolare a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione.
(3) Il quinto programma d’azione per l’ambiente, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella risoluzione del 1o febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile (5), assegnava priorità alla riduzione integrata dell’inquinamento quale elemento importante per raggiungere un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura, dall’altro.
(4) L’attuazione di un approccio integrato per ridurre l’inquinamento richiede un’azione a livello comunitario per modificare e completare l’attuale normativa comunitaria in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dovuto a impianti industriali.
(5) La direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (6), ha introdotto una disciplina generale che impone un’autorizzazione prima che un impianto industriale entri in funzione o sia sottoposto a modifiche sostanziali, in grado di provocare inquinamento atmosferico.
(6) La direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità (7), prevede un obbligo di autorizzazione per lo scarico di dette sostanze.
(7) Nonostante l’esistenza di normative comunitarie sulla lotta contro l’inquinamento atmosferico e la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell’acqua, non esiste finora un’analoga normativa comunitaria per prevenire o ridurre al minimo le emissioni nel suolo.
(8) Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo possono favorire il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso.
(9) Un approccio integrato della riduzione dell’inquinamento serve a prevenire, ovunque sia possibile, le emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo, tenendo conto della gestione dei rifiuti e, quanto meno, a ridurle al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
(10) La presente direttiva dovrebbe stabilire un quadro generale per la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento. Essa dovrebbe prevedere le misure necessarie per porre in essere una prevenzione e una riduzione integrate dell’inquinamento tese a raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Questo approccio integrato della riduzione dell’inquinamento dovrebbe favorire l’applicazione del principio dello sviluppo sostenibile.
(11) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (8). Qualora informazioni o conclusioni ottenute a norma di quest’ultima direttiva vadano prese in considerazione per concedere un’autorizzazione, la presente direttiva non dovrebbe ostare all’applicazione della direttiva 85/337/CEE.
(12) Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per garantire che un gestore di attività industriali contemplate dalla presente direttiva rispetti i principi generali di alcuni obblighi fondamentali. A tal fine è sufficiente che le autorità competenti tengano conto di tali principi generali quando definiscono le condizioni di autorizzazione.
(13) Le disposizioni adottate a norma della presente direttiva in alcuni casi devono essere applicate agli impianti esistenti dopo il 30 ottobre 2007 ed in altri a decorrere dal 30 ottobre 1999.
(14) Per affrontare i problemi dell’inquinamento in modo più diretto ed efficace, un gestore dovrebbe tener conto dei parametri ambientali. Tali parametri dovrebbero essere comunicati all’autorità o alle autorità competenti affinché possano verificare, prima di rilasciare un’autorizzazione, che tutte le idonee misure di prevenzione o di riduzione dell’inquinamento siano state previste. Procedure di applicazione divergenti possono determinare livelli diversi di protezione ambientale e di consapevolezza da parte del pubblico. Per questo le domande di autorizzazione a norma della presente direttiva dovrebbero includere un numero minimo di dati.
(15) Un efficace coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione tra le autorità competenti dovrebbe consentire di raggiungere il massimo livello possibile di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
(16) La o le autorità competenti dovrebbero rilasciare o modificare un’autorizzazione soltanto se sono state previste misure globali di protezione ambientale relative all’aria, all’acqua e al suolo.
(17) L’autorizzazione dovrebbe comprendere tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di autorizzazione, onde raggiungere un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Ferma restando la procedura di autorizzazione, tali misure possono anche essere oggetto di norme generali vincolanti.
(18) Valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti dovrebbero basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l’uso di una tecnica o di una tecnologia specifica, tenendo invece presenti le caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali. Comunque le condizioni di autorizzazione dovrebbero prevedere disposizioni volte a ridurre al minimo l’inquinamento a largo raggio o transfrontaliero e garantire un livello elevato di tutela complessiva dell’ambiente.
(19) Spetta agli Stati membri determinare come si potrà tener conto delle eventuali caratteristiche tecniche dei singoli impianti, della loro posizione geografica e delle condizioni ambientali locali.
(20) Qualora una norma di qualità ambientale imponga requisiti più severi di quelli che si possono soddisfare grazie alle migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione dovrebbe stabilire condizioni supplementari, a prescindere da eventuali disposizioni aggiuntive imposte dalle norme di qualità ambientale.
(21) Le migliori tecniche disponibili evolvono col tempo, soprattutto in funzione del progresso tecnico ed è quindi opportuno che le autorità competenti seguano tali sviluppi e si tengano aggiornate.
(22) Una modifica apportata a un impianto può essere fonte di inquinamento. È opportuno stabilire che tutte le modifiche che potrebbero avere ripercussioni sull’ambiente vadano notificate all’autorità o alle autorità competenti. Le modifiche sostanziali dell’impianto dovrebbero essere soggette a una procedura di autorizzazione preventiva a norma della presente direttiva.
(23) Le condizioni dell’autorizzazione dovrebbero essere riesaminate periodicamente e, se necessario, aggiornate. In talune circostanze al riesame è opportuno procedere in qualunque caso.
(24) Una partecipazione effettiva del pubblico al processo decisionale dovrebbe, da un lato, consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall’altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l’adesione alle decisioni adottate. In particolare, il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni sul funzionamento degli impianti ed ai loro potenziali effetti sull’ambiente e, prima di qualsiasi decisione, alle informazioni relative alle domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali e alle autorizzazioni stesse ed ai relativi aggiornamenti e dati di controllo.
(25) La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e in particolare di organizzazioni non governative di difesa dell’ambiente, dovrebbe pertanto essere incentivata, promuovendo l’educazione ambientale del pubblico.
(26) Il 25 giugno 1998 la Comunità ha sottoscritto la convenzione
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