Directive 2008/103/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 amending Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators as regards placing batteries and accumulators on the market (Text with EEA relevance)

Published date05 December 2008
Subject MatterEnvironment,Safety at work and elsewhere,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 327, 05 December 2008
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5.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/7

DIRETTIVA 2008/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno chiarire l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE (3) affinché le pile e gli accumulatori che sono stati immessi legalmente sul mercato comunitario prima del 26 settembre 2008 e che non sono conformi a detta direttiva possano restare in commercio nella Comunità dopo tale data. Tale chiarimento permetterebbe di assicurare la certezza giuridica per quanto riguarda le pile immesse sul mercato nella Comunità e garantirebbe il corretto funzionamento del mercato interno. La misura è conforme al principio della riduzione al minimo dei rifiuti e contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi.
(2) La direttiva 2006/66/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2006/66/CE

L'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2006/66/CE è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi sul mercato dopo il 26 settembre 2008.

Le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e che dopo questa data sono immessi sul mercato devono essere ritirati dal mercato.»

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 gennaio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione...

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