Directive 2008/11/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 2003/71/EC on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading, as regards the implementing powers conferred on the Commission (Text with EEA relevance)

Published date19 March 2008
Subject MatterFree movement of capital,Freedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 19 March 2008
L_2008076IT.01003701.xml
19.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76/37

DIRETTIVA 2008/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).
(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.
(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.
(4) La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le misure necessarie all’attuazione della direttiva 2003/71/CE, onde tenere conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari e garantire l’applicazione uniforme della direttiva medesima. Tali misure sono intese ad adeguare le definizioni ed a approfondire o completare le disposizioni della direttiva 2003/71/CE specificando dettagliatamente forma e contenuti di un prospetto. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/71/CE, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(5) La direttiva 2003/71/CE prevede un limite di durata per le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l’esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si
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