Directive 2008/21/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Council Directive 91/675/EEC setting up a European insurance and occupational pensions committee, as regards the implementing powers conferred on the Commission

Published date19 March 2008
Subject MatterFreedom of establishment,Provisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 19 March 2008
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19.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76/48

DIRETTIVA 2008/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 91/675/CEE del Consiglio, che istituisce un comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/675/CEE del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.
(3) Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.
(4) Le misure necessarie per l'esecuzione delle direttive nei settori dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione diretta sulla vita, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tali direttive anche completandole con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
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