Directive 2008/3/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 amending Directive 2003/54/EC as regards the application of certain provisions to Estonia

Published date22 January 2008
Subject MatterEnergy,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 17, 22 January 2008
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22.1.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 17/6

DIRETTIVA 2008/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l’applicazione di talune disposizioni all’Estonia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 55 e l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Durante il negoziato di adesione, l’Estonia ha invocato le specificità del suo settore elettrico per richiedere un periodo transitorio per l’applicazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (3).
(2) Nell’allegato VI dell’atto di adesione del 2003 è stato concesso all’Estonia un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008 per l’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 96/92/CE, relativo all’apertura graduale del mercato.
(3) Nella dichiarazione n. 8 allegata all’atto finale del trattato di adesione del 2003 si riconosceva peraltro che la situazione specifica relativa alla riforma del settore dell’argillite petrolifera in Estonia avrebbe richiesto sforzi particolari fino alla fine del 2012.
(4) La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (4), che doveva essere attuata entro il 1o luglio 2004 e che è servita ad accelerare l’apertura del mercato dell’energia elettrica.
(5) Con lettera del 17 settembre 2003, l’Estonia ha trasmesso una richiesta di non applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE, relativo all’apertura del mercato ai clienti non civili, fino al 31 dicembre 2012. Con lettera complementare del 5 dicembre 2003, l’Estonia ha comunicato l’intenzione di procedere all’apertura completa del mercato prevista all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), alla data del 31 dicembre 2015.
(6) La richiesta dell’Estonia si basava su un piano di ristrutturazione credibile del settore dell’argillite petrolifera fino al 31 dicembre 2012.
(7) L’argillite petrolifera costituisce l’unica vera risorsa energetica autoctona dell’Estonia e la produzione nazionale rappresenta quasi l’84 % della produzione mondiale. Il 90 % dell’elettricità prodotta nel paese proviene da questo combustibile solido. Si tratta pertanto di
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