Directive 2008/51/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons

Published date08 July 2008
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 179, 08 July 2008
L_2008179IT.01000501.xml
8.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179/5

DIRETTIVA 2008/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2008

che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/477/CEE (3) costituisce una misura di accompagnamento del mercato interno. Essa stabilisce un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nello spazio intracomunitario e la necessità di inquadrare tale libertà con determinate garanzie volte a tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotti.
(2) Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (4), la Commissione ha firmato, a nome della Comunità, il suddetto Protocollo (di seguito «il Protocollo») il 16 gennaio 2002.
(3) L'adesione della Comunità al Protocollo richiede la modifica di talune disposizioni della direttiva 91/477/CEE. È infatti importante garantire un'applicazione coerente, efficace e rapida degli impegni internazionali aventi incidenza su tale direttiva. È inoltre necessario cogliere l'opportunità della presente revisione per migliorare tale direttiva al fine di risolvere alcuni problemi, in particolare quelli identificati nel rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre 2000 sull'attuazione della direttiva 91/477/CEE.
(4) Da prove dei servizi informativi delle polizia risulta un aumento dell'uso di armi trasformate all'interno della Comunità. È pertanto essenziale che tali armi trasformabili siano integrate nella definizione di arma da fuoco di cui alla direttiva 91/477/CEE.
(5) Le armi da fuoco, le loro parti e munizioni, se importate da paesi terzi, sono soggette alla legislazione comunitaria e, di conseguenza, alle prescrizioni della direttiva 91/477/CEE.
(6) In tale ottica dovrebbero essere definite le nozioni di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, nonché la nozione di tracciabilità, ai fini della direttiva 91/477/CEE.
(7) Il Protocollo prescrive inoltre l'obbligo di marcatura delle armi alla fabbricazione e in occasione di trasferimenti da scorte governative per essere destinate a titolo permanente all'uso civile, mentre la direttiva 91/477/CEE allude solo in modo indiretto all'obbligo di marcatura. Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi, è necessario usare codici alfanumerici e includere nella marcatura l'anno di fabbricazione dell'arma (qualora non faccia parte del numero di serie). La Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, del 1o luglio 1969, dovrebbe, quanto più possibile, essere usata come riferimento per il sistema di marcatura in tutta la Comunità.
(8) Inoltre, mentre il Protocollo prevede che il periodo obbligatorio di conservazione dei registri contenenti informazioni sulle armi debba essere esteso ad almeno dieci anni, è necessario, in considerazione della pericolosità e della durevolezza delle armi, estendere tale periodo fino ad un minimo di vent'anni ai fini di un'adeguata tracciabilità delle armi da fuoco. È altresì necessario che gli Stati membri tengano un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca l'accesso delle autorità autorizzate all'archivio in cui sono contenute le informazioni necessarie in relazione ad ogni arma da fuoco. L'accesso delle autorità di polizia e giudiziarie, nonché di altre autorità autorizzate, alle informazioni contenute in tale archivio è subordinato al rispetto dell'articolo 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
(9) Inoltre le attività di intermediazione di cui all'articolo 15 del Protocollo dovrebbero essere definite ai fini della direttiva 91/477/CEE.
(10) In taluni casi gravi, l'osservanza degli articoli 5 e 6 del Protocollo esige l'applicazione di sanzioni penali e la confisca delle armi.
(11) Per quanto riguarda la disattivazione delle armi da fuoco, il punto III, lettera a), dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE effettua un semplice rinvio alle legislazioni nazionali. Il Protocollo enuncia principi generali di disattivazione delle armi più espliciti. L'allegato I alla direttiva 91/477/CEE dovrebbe essere quindi adeguato.
(12) Data la sua particolare natura, è necessario che l'attività di armaiolo sia soggetta ad un controllo rigoroso da parte degli Stati membri, in particolare per verificare l'integrità e le competenze professionali degli armaioli.
(13) L'acquisto di armi da fuoco da parte di privati per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, ad esempio attraverso Internet, dovrebbe, se autorizzato, essere sottoposto alle disposizioni della direttiva 91/477/CEE e, in linea di principio, l'acquisto di armi da fuoco da parte di persone in precedenza condannate con sentenza passata in giudicato per taluni reati gravi dovrebbe essere vietato.
(14) La carta europea d'arma da fuoco funziona nel complesso in modo soddisfacente e dovrebbe essere considerata il principale documento di cui necessitano i cacciatori e i tiratori per la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio verso un altro Stato membro. Gli Stati membri non dovrebbero subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.
(15) Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri.
(16) Il trattamento delle informazioni è soggetto all'osservanza della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5), e non pregiudica il livello di protezione delle persone riguardo al trattamento dei dati personali in base al diritto comunitario e nazionale e, in particolare, non modifica gli obblighi e i diritti di cui alla direttiva 95/46/CE.
(17) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 91/477/CEE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).
(18) Numerosi Stati membri hanno semplificato la classificazione delle armi da fuoco, passando da quattro categorie a due categorie: armi da fuoco proibite e armi da fuoco soggette ad autorizzazione. Gli Stati membri dovrebbero uniformarsi a tale classificazione semplificata, sebbene gli Stati membri che applicano un'ulteriore suddivisione in più categorie possano, in forza del principio di sussidiarietà, mantenere i sistemi di classificazione in vigore.
(19) È opportuno che le autorizzazioni di acquisizione e detenzione di un'arma da fuoco siano, quanto più possibile, oggetto di un unico procedimento amministrativo.
(20) L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE esclude dall'ambito di applicazione di tale direttiva in particolare l'acquisizione e la detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti.
(21) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(22) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/477/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 91/477/CEE

La direttiva 91/477/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della presente direttiva, si intende per “arma da fuoco” qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell'allegato I. Ai fini della presente direttiva, un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:
ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,
come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato,
...

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