Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date17 November 2009
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 302, 17 November 2009
TESTO consolidato: 32009L0111 — IT — 07.12.2009

2009L0111 — IT — 07.12.2009 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DIRETTIVA 2009/111/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 302, 17.11.2009, p.97)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 255, 27.9.2013, pag. 19 (2009/111)




▼B

DIRETTIVA 2009/111/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

visto il parere della Banca centrale europea ( 2 ),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 3 ),

considerando quanto segue:
(1) In conformità delle conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio Ecofin, nonché delle iniziative internazionali, quali il vertice del gruppo dei 20 (G20), il 2 aprile 2009, la presente direttiva costituisce una prima, importante misura, per ovviare alle carenze poste in evidenza dalla crisi finanziaria, in vista di ulteriori iniziative annunciate nella comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2009, dal titolo «Guidare la ripresa in Europa».
(2) L’articolo 3 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 4 ), autorizza gli Stati membri a prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi che alla data del 15 dicembre 1977 erano collegati permanentemente a un organismo centrale, purché detti regimi siano stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979. Questi termini impediscono agli Stati membri, soprattutto a quelli che hanno aderito all’Unione europea dal 1980, di introdurre o mantenere analoghi regimi prudenziali speciali per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati nel loro territorio. È opportuno di conseguenza abolire i termini di cui all’articolo 3 di tale direttiva, per garantire pari condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi negli Stati membri. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria dovrebbe formulare orientamenti per accrescere la convergenza delle prassi in materia di vigilanza a tale riguardo.
(3) Gli strumenti ibridi di capitale hanno una funzione importante nella gestione patrimoniale corrente degli enti creditizi. Questi strumenti permettono agli enti creditizi di diversificare la loro struttura patrimoniale e di accedere a un’ampia gamma di investitori finanziari. Il 28 ottobre 1998 il comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha adottato un accordo relativo ai criteri di ammissibilità e ai limiti da rispettare per l’inclusione di alcuni tipi di strumenti ibridi di capitale nei fondi propri di base degli enti creditizi.
(4) È opportuno pertanto fissare i criteri per determinare se detti strumenti di capitale siano ammissibili come fondi propri di base degli enti creditizi e allineare le disposizioni della direttiva 2006/48/CE al predetto accordo. Le modifiche all’allegato XII della direttiva 2006/48/CE derivano direttamente dalla fissazione di detti criteri. I fondi propri di base di cui all’articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE dovrebbero includere tutti gli strumenti che siano considerati dalla legge nazionale come capitale proprio, abbiano rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbano pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie. Dovrebbe essere possibile per questi strumenti includere strumenti che conferiscono diritti di prelazione nel pagamento dei dividendi su base non cumulativa, purché siano contemplati dall’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ( 5 ), abbiano rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbano pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie. I fondi propri di base di cui all’articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, dovrebbero includere altresì qualsiasi altro strumento rientrante nelle disposizioni di legge relative agli enti creditizi, tenuto conto dello statuto particolare delle società mutue e cooperative e di istituti analoghi, e che sia considerato equivalente alle azioni ordinarie in termini di qualità del capitale in ordine all’assorbimento delle perdite. Gli strumenti che non hanno rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione o non assorbono le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie dovrebbero rientrare nella categoria degli strumenti ibridi di cui all’articolo 57, lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE.
(5) Per evitare perturbazioni del mercato e assicurare il mantenimento dei livelli generali di fondi propri, è opportuno prevedere specifiche disposizioni transitorie per il nuovo regime relativo agli strumenti di capitale. Una volta garantita la ripresa, la qualità dei fondi propri di base dovrebbe essere ulteriormente migliorata. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe presentare, al più tardi entro il 31 dicembre 2011, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata.
(6) Per rafforzare il quadro di riferimento per la gestione delle crisi della Comunità, è essenziale che le autorità competenti coordinino efficacemente, anche ai fini di attenuazione del rischio sistemico, le loro azioni con altre autorità competenti e, se necessario, con le banche centrali. Per rafforzare l’efficienza della vigilanza prudenziale su base consolidata di un gruppo bancario, le attività di vigilanza dovrebbero essere coordinate in una maniera più efficace. Pertanto dovrebbero essere istituiti i collegi delle autorità di vigilanza. L’istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza non dovrebbe ledere i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE. La loro istituzione dovrebbe essere uno strumento per accrescere la cooperazione, consentendo alle autorità competenti di accordarsi su taluni compiti di vigilanza essenziali. I collegi delle autorità di vigilanza dovrebbero facilitare la conduzione della vigilanza ordinaria e delle situazioni di emergenza. L’autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe, in associazione con altri membri del collegio, poter decidere di organizzare riunioni e attività non di interesse generale e dovrebbe pertanto poter organizzare la partecipazione in maniera appropriata.
(7) I mandati delle autorità competenti dovrebbero tener adeguatamente conto della dimensione comunitaria. Le autorità competenti dovrebbero pertanto considerare debitamente l’impatto delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati. Fatta salva la legislazione nazionale, tale principio dovrebbe essere inteso come un obiettivo generale volto a promuovere la stabilità finanziaria nell’Unione europea e non dovrebbe vincolare giuridicamente le autorità competenti al raggiungimento di un risultato specifico.
(8) È opportuno che le autorità competenti possano partecipare ai collegi istituiti per la vigilanza degli enti creditizi la cui impresa madre è situata in un paese terzo. È opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli, se necessario, linee guida e raccomandazioni per rafforzare la convergenza delle prassi in materia di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Onde evitare incongruenze e arbitraggi normativi, che potrebbero derivare da differenze tra le impostazioni e le norme applicate dai vari collegi come pure dall’applicazione del potere discrezionale da parte degli Stati membri, le linee guida relative alle procedure o alle norme che disciplinano i collegi dovrebbero essere sviluppate dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.
(9) L’articolo 129, paragrafo 3, della direttiva 2006/48/CE non dovrebbe modificare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità di vigilanza competenti su base consolidata, subconsolidata o individuale.
(10) La carenza di informazioni tra le autorità competenti del paese di origine e del paese ospitante può risultare dannosa per la stabilità finanziaria negli Stati membri ospitanti. È opportuno pertanto rafforzare i diritti informativi delle autorità di vigilanza del paese ospitante, in particolare in caso di crisi che coinvolgono succursali significative. A tale scopo, si dovrebbe definire la nozione di succursale significativa. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere le informazioni essenziali per l’esercizio dei compiti delle banche centrali e dei ministeri delle finanze in caso di crisi finanziaria e in relazione all’attenuazione del rischio sistemico.
(11) Gli attuali meccanismi di vigilanza dovrebbero essere soggetti a ulteriori sviluppi. I collegi delle autorità di vigilanza rappresentano un ulteriore e importante passo avanti ai fini del rafforzamento della cooperazione
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