Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (Text with EEA relevance)

Published date13 March 2009
Subject MatterFreedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 68, 13 March 2009
L_2009068IT.01000301.xml
13.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 68/3

DIRETTIVA 2009/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2009

recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Il 7 ottobre 2008 il Consiglio ha concluso che la priorità è ripristinare la fiducia e il corretto funzionamento del settore finanziario. Il Consiglio si è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i depositi dei singoli risparmiatori e ha accolto con favore l’intenzione della Commissione di presentare con urgenza una proposta appropriata per promuovere la convergenza dei sistemi di garanzia dei depositi.
(2) La direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede già una copertura minima dei depositanti. Tuttavia, le attuali turbolenze finanziarie richiedono un aumento della copertura.
(3) La direttiva 94/19/CE fissa attualmente il livello minimo di copertura a 20 000 EUR e accorda agli Stati membri la facoltà di prevedere una copertura maggiore. Ciò si è, tuttavia, rivelato inadeguato per un gran numero di depositi nella Comunità. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti e dare maggiore stabilità ai mercati finanziari, il livello minimo di copertura dovrebbe pertanto essere portato a 50 000 EUR. Entro il 31 dicembre 2010 la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante dovrebbe essere fissata a 100 000 EUR, salvo che una valutazione d’impatto della Commissione, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2009, non concluda che tale aumento e tale armonizzazione sono inopportuni e non sostenibili sul piano finanziario per tutti gli Stati membri ai fini della protezione dei consumatori, della stabilità finanziaria nella Comunità e della prevenzione di distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri. Qualora dalla valutazione d’impatto risultasse che tale aumento e tale armonizzazione non sono opportuni, la Commissione dovrebbe presentare idonee proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.
(4) Lo stesso livello di copertura dovrebbe applicarsi a tutti i depositanti indipendentemente dal fatto che la moneta dello Stato membro sia l’euro. Gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro dovrebbero avere la possibilità di arrotondare gli importi risultanti dalle conversioni senza inficiare il principio della tutela equivalente dei depositanti.
(5) Una relazione, che dovrà essere presentata a cura della Commissione, analizzerà tutti gli aspetti connessi come compensazioni e crediti di contropartita, determinazione dei contributi ai fondi di garanzia, prodotti e depositanti coperti, efficacia della cooperazione transfrontaliera tra i fondi di garanzia dei depositi e rapporti fra tali regimi e gli strumenti alternativi a favore dei depositanti, come i meccanismi di rimborso di emergenza. Ai fini di detta relazione gli Stati membri dovrebbero rilevare i dati pertinenti e, a richiesta della stessa, sottoporli alla Commissione.
(6) Alcuni Stati membri hanno instaurato a norma della direttiva 94/19/CE sistemi di garanzia dei depositi che offrono una copertura totale per determinati depositi a lungo termine, ad esempio i crediti pensionistici. Occorre che tali sistemi rispettino i diritti e tutelino le aspettative dei depositanti.
(7) Alcuni Stati membri hanno introdotto o contano di introdurre, a norma della direttiva 94/19/CE, sistemi di garanzia dei depositi che offrono una copertura totale per determinati conti il cui saldo mostra un incremento temporaneo. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione dovrebbe valutare se si debba mantenere o introdurre la piena copertura per determinati conti con saldi temporaneamente più elevati.
(8) La presente direttiva lascia impregiudicato il funzionamento dei sistemi che proteggono l’ente creditizio stesso e garantiscono la sua liquidità e la sua solvibilità, e che assicurano pertanto ai depositanti una protezione almeno equivalente a quella offerta da un sistema di garanzia dei depositi, e dei regimi volontari di compensazione per i depositanti non istituiti o ufficialmente riconosciuti da uno Stato membro.
(9) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i fondi di garanzia dei depositi a considerare la conclusione o il miglioramento di accordi già esistenti che definiscono i rispettivi obblighi.
(10) Il termine di rimborso di tre mesi previsto attualmente, prorogabile a nove mesi, è in contrasto con la necessità di preservare la fiducia dei depositanti e non risponde alle loro esigenze. Pertanto, è opportuno ridurre il termine di rimborso a venti giorni lavorativi. Questo periodo dovrebbe essere esteso solo in casi eccezionali e previo accordo delle autorità competenti. Due anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrebbe sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’efficacia e i tempi delle procedure di rimborso, che stabilisca l’eventuale opportunità di una riduzione dei tempi di rimborso a dieci giorni lavorativi.
(11) Inoltre, qualora il rimborso venga innescato da una decisione delle autorità competenti, occorre ridurre il periodo di decisione di ventuno giorni attualmente previsto a cinque giorni lavorativi, in modo da non ostacolare un rapido rimborso. Le autorità competenti dovrebbero tuttavia preliminarmente stabilire che l’ente creditizio non ha restituito i depositi venuti a scadenza ed esigibili. Tale valutazione dovrebbe essere sottoposta alle procedure giudiziarie o amministrative degli Stati membri.
(12) I depositi potranno essere considerati indisponibili dopo che i primi interventi o le prime misure di riorganizzazione si siano rivelate inefficaci. Ciò non dovrebbe impedire alle autorità competenti di perseguire ulteriori iniziative di ristrutturazione durante il periodo di rimborso.
(13) Gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire la continuità dei servizi bancari e l’accesso alla liquidità delle
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT