Directive 2009/39/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on foodstuffs intended for particular nutritional uses (recast) (Text with EEA relevance)
Published date | 20 May 2009 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 124, 20 May 2009 |
20.5.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 124/21 |
DIRETTIVA 2009/39/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2009
relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). In occasione di nuove modificazioni della suddetta direttiva, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva. |
(2) | Le divergenze fra le legislazioni nazionali concernenti i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ne ostacolano la libera circolazione, possono creare condizioni difformi di concorrenza e pertanto avere un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno. |
(3) | Il ravvicinamento delle legislazioni presuppone l'elaborazione di una definizione comune, la determinazione di misure atte ad assicurare la difesa del consumatore contro le frodi relative alla natura dei prodotti e la fissazione delle norme cui deve soddisfare l'etichettatura dei prodotti in questione. |
(4) | I prodotti contemplati dalla presente direttiva sono prodotti alimentari la cui composizione ed elaborazione devono essere specialmente studiate per rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali sono essenzialmente destinati. Per conseguire l'obiettivo nutrizionale specifico, potrebbe pertanto essere necessario prevedere deroghe alle disposizioni generali o particolari applicabili ai prodotti alimentari. |
(5) | Mentre è possibile, in base a norme generali che disciplinano il controllo complessivo dei prodotti alimentari, mettere in atto un controllo efficace dei prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare per i quali sono adottate disposizioni specifiche, lo stesso non sempre avviene per quei prodotti alimentari per i quali non sono previste tali disposizioni specifiche. |
(6) | Infatti, in quest'ultimo caso, i mezzi consueti messi a disposizione dei servizi di controllo possono in determinate circostanze non consentire di accertare se il prodotto alimentare in questione possieda effettivamente le proprietà nutrizionali specifiche attribuitegli. È pertanto necessario prevedere che, all'occorrenza, il responsabile della commercializzazione di questo prodotto alimentare debba assistere il servizio di controllo nell'espletamento delle sue attività. |
(7) | Le disposizioni specifiche applicabili a taluni gruppi di prodotti alimentari dovrebbero essere stabilite mediante direttive specifiche. |
(8) | È necessario prevedere una procedura che consenta l'immissione temporanea sul mercato dei prodotti alimentari risultanti dalle innovazioni tecnologiche per trarre il debito vantaggio dai frutti delle ricerche industriali in attesa della modificazione della direttiva specifica in oggetto. Tuttavia, per motivi di tutela della salute dei consumatori l'autorizzazione all'immissione in commercio può essere concessa solo previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
(9) | Poiché non è chiaro se esista un'adeguata base per adottare disposizioni specifiche per la categoria degli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete), la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare o proporre le disposizioni opportune in una fase successiva, previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
(10) | Esiste sempre la possibilità di armonizzare a livello comunitario le norme applicabili ad altre categorie di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, nell'interesse della tutela del consumatore e della libera circolazione degli alimenti in questione. |
(11) | L'elaborazione di direttive specifiche di attuazione dei principi fondamentali della normativa comunitaria e le loro modifiche sono misure di attuazione di carattere tecnico. Per semplificare e accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione. |
(12) | Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5). |
(13) | In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare alcune direttive specifiche, un elenco delle sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico e di altre sostanze da aggiungere ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, nonché i criteri di purezza che sono ad esse applicabili e, all'occorrenza, le condizioni per l'utilizzazione, disposizioni che consentano di indicare sui prodotti alimentari di consumo corrente che sono adatti ad un'alimentazione particolare, disposizioni specifiche per gli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete), le modalità d'uso dei termini concernenti la riduzione o assenza di sodio o il contenuto in sale o l'assenza di glutine, che possono essere utilizzati per descrivere i prodotti, nonché le modalità in base alle quali l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità possono far riferimento ad una dieta o a una categoria di persone. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE. |
(14) | Ove, per imperativi motivi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione e della modifica di un elenco delle sostanze aventi uno scopo nutrizionale specifico e di altre sostanze da aggiungere ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare, nonché i criteri di purezza che sono ad esse applicabili e, all'occorrenza, le condizioni per l'utilizzazione, nonché ai fini dell'adozione di modifiche della presente direttiva o di direttive specifiche quando si constata che un prodotto alimentare destinato a un'alimentazione particolare è pericoloso per la salute umana, pur essendo conforme alla direttiva specifica in questione. |
(15) | I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri. |
(16) | La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva riguarda i prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare.
2. I prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.
3. Un utilizzo nutrizionale particolare risponde alle esigenze nutrizionali particolari:
a) | di alcune categorie di persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo sono perturbati, oppure |
b) | di alcune categorie di persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre benefici particolari dall'ingestione controllata di talune sostanze negli alimenti; oppure |
c) | dei lattanti o bambini nella prima infanzia in buona salute. |
Articolo 2
1. I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), possono essere caratterizzati dall'indicazione «dietetico» o «di regime».
2. Nell'etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumo corrente è vietato impiegare:
a) | le qualifiche «dietetico» o «di regime», da sole o insieme ad altri termini, per designare tali prodotti alimentari; |
b) | ogni altra espressione o qualsiasi presentazione atta a far credere che si tratti di uno dei prodotti di cui all'articolo 1. |
Tuttavia, a norma delle disposizioni che la Commissione deve adottare, può essere consentito, per i prodotti alimentari di consumo corrente adatti a un'alimentazione particolare, menzionare tale proprietà.
Dette disposizioni possono fissare le modalità in base alle quali tale indicazione è fornita.
Le misure di cui al secondo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
Articolo 3
1. La natura o la composizione dei prodotti di cui all'articolo 1 è tale per cui detti prodotti sono adeguati all'utilizzo nutrizionale particolare al quale sono destinati.
2. I prodotti definiti all'articolo 1 rispondono inoltre alle disposizioni obbligatorie applicabili al...
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