Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date30 June 2009
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,tutela dei consumatori,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,entraves techniques,protection des consommateurs,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,protección del consumidor
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 170, 30 giugno 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 170, 30 juin 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 170, 30 de junio de 2009
TESTO consolidato: 32009L0048 — IT — 05.12.2022

02009L0048 — IT — 05.12.2022 — 011.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 DIRETTIVA 2012/7/UE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2012 L 64 7 3.3.2012
►M2 REGOLAMENTO (UE) N. 681/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2013 L 195 16 18.7.2013
M3 DIRETTIVA 2014/79/UE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2014 L 182 49 21.6.2014
►M4 DIRETTIVA 2014/81/UE DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2014 L 183 49 24.6.2014
►M5 DIRETTIVA 2014/84/UE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2014 L 192 49 1.7.2014
►M6 DIRETTIVA (UE) 2015/2115 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2015 L 306 17 24.11.2015
►M7 DIRETTIVA (UE) 2015/2116 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2015 L 306 20 24.11.2015
►M8 DIRETTIVA (UE) 2015/2117 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2015 L 306 23 24.11.2015
►M9 DIRETTIVA (UE) 2017/738 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 2017 L 110 6 27.4.2017
►M10 DIRETTIVA (UE) 2017/774 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2017 L 115 47 4.5.2017
►M11 DIRETTIVA (UE) 2017/898 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2017 L 138 128 25.5.2017
►M12 DIRETTIVA (UE) 2018/725 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018 L 122 29 17.5.2018
►M13 DIRETTIVA (UE) 2019/1922 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2019 L 298 5 19.11.2019
►M14 DIRETTIVA (UE) 2019/1929 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2019 L 299 51 20.11.2019
►M15 DIRETTIVA (UE) 2020/2088 DELLA COMMISSIONE dell’11 dicembre 2020 L 423 53 15.12.2020
►M16 DIRETTIVA (UE) 2020/2089 DELLA COMMISSIONE dell’11 dicembre 2020 L 423 58 15.12.2020
►M17 DIRETTIVA (UE) 2021/903 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2021 L 197 110 4.6.2021


Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 355, 31.12.2013, pag. 92 (2009/48/CE)




▼B

DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

sulla sicurezza dei giocattoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nella Comunità.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.
La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni («giocattoli»).

A norma della presente direttiva, i prodotti elencati nell’allegato I non sono considerati come giocattoli.

2.

La presente direttiva non si applica:

a)

alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;

b)

alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;

c)

ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;

d)

alle macchine a vapore giocattolo; e

e)

alle fionde e alle catapulte.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «messa a disposizione sul mercato» : la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
2) «immissione sul mercato» : la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;
3) «fabbricante» : persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
4) «rappresentante autorizzato» : una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
5) «importatore» : una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo;
6) «distributore» : una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;
7) «operatori economici» : il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
8) «norma armonizzata» : una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva;
9) «normativa comunitaria di armonizzazione» : la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
10) «accreditamento» : lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008;
11) «valutazione della conformità» : il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettate;
12) «organismo di valutazione della conformità» : un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
13) «richiamo» : qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
14) «revoca» : qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura;
15) «vigilanza del mercato» : le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
16) «marcatura CE» : una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione;
17) «prodotto funzionale» : un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
18) «giocattolo funzionale» : un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
19) «giocattolo acquatico» : un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull’acqua;
20) «velocità di progetto» : tipica velocità operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo;
21) «gioco di attività» : un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l’attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
22) «giocattolo chimico» : un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto;
23) «gioco olfattivo da tavolo» : un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi;
24) «kit cosmetico» : un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami;
25) «gioco gustativo» : un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l’uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi;
26) «danno» : le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine;
27) «pericolo» : una fonte potenziale di danno;
28) «rischio» : la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni;
29) «destinato a essere utilizzato da» : indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.



CAPO II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 4

Obblighi dei fabbricanti

1.
All’atto dell’immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10 e all’allegato II.
2.
I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall’articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell’articolo 19.

Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell’articolo 15...

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