Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date30 June 2009
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 170, 30 giugno 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 170, 30 juin 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 170, 30 de junio de 2009

02009L0048 — IT — 05.12.2022 — 011.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1DIRETTIVA 2012/7/UE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2012 L 64 7 3.3.2012
►M2REGOLAMENTO (UE) N. 681/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2013 L 195 16 18.7.2013
M3DIRETTIVA 2014/79/UE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2014 L 182 49 21.6.2014
►M4DIRETTIVA 2014/81/UE DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2014 L 183 49 24.6.2014
►M5DIRETTIVA 2014/84/UE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2014 L 192 49 1.7.2014
►M6DIRETTIVA (UE) 2015/2115 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2015 L 306 17 24.11.2015
►M7DIRETTIVA (UE) 2015/2116 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2015 L 306 20 24.11.2015
►M8DIRETTIVA (UE) 2015/2117 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2015 L 306 23 24.11.2015
►M9DIRETTIVA (UE) 2017/738 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 2017 L 110 6 27.4.2017
►M10DIRETTIVA (UE) 2017/774 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2017 L 115 47 4.5.2017
►M11DIRETTIVA (UE) 2017/898 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2017 L 138 128 25.5.2017
►M12DIRETTIVA (UE) 2018/725 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018 L 122 29 17.5.2018
►M13DIRETTIVA (UE) 2019/1922 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2019 L 298 5 19.11.2019
►M14DIRETTIVA (UE) 2019/1929 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2019 L 299 51 20.11.2019
►M15DIRETTIVA (UE) 2020/2088 DELLA COMMISSIONE dell’11 dicembre 2020 L 423 53 15.12.2020
►M16DIRETTIVA (UE) 2020/2089 DELLA COMMISSIONE dell’11 dicembre 2020 L 423 58 15.12.2020
►M17DIRETTIVA (UE) 2021/903 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2021 L 197 110 4.6.2021


Rettificata da:

►C1Rettifica, GU L 355, 31.12.2013, pag. 92 (2009/48/CE)




▼B

DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

sulla sicurezza dei giocattoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nella Comunità.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.
La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni («giocattoli»).

A norma della presente direttiva, i prodotti elencati nell’allegato I non sono considerati come giocattoli.

2.

La presente direttiva non si applica:

a)

alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;

b)

alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;

c)

ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;

d)

alle macchine a vapore giocattolo; e

e)

alle fionde e alle catapulte.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «messa a disposizione sul mercato» : la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
2) «immissione sul mercato» : la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;
3) «fabbricante» : persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
4) «rappresentante autorizzato» : una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
5) «importatore» : una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo;
6) «distributore» : una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;
7) «operatori economici» : il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
8) «norma armonizzata» : una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva;
9) «normativa comunitaria di armonizzazione» : la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
10) «accreditamento» : lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008;
11) «valutazione della conformità» : il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettate;
12) «organismo di valutazione della conformità» : un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
13) «richiamo» : qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
14) «revoca» : qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura;
15) «vigilanza del mercato» : le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
16) «marcatura CE» : una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione;
17) «prodotto funzionale» : un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
18) «giocattolo funzionale» : un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
19) «giocattolo acquatico» : un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull’acqua;
20) «velocità di progetto» : tipica velocità operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo;
21) «gioco di attività» : un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l’attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
22) «giocattolo chimico» : un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto;
23) «gioco olfattivo da tavolo» : un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi;
24) «kit cosmetico» : un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami;
25) «gioco gustativo» : un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l’uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi;
26) «danno» : le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine;
27) «pericolo» : una fonte potenziale di danno;
28) «rischio» : la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni;
29) «destinato a essere utilizzato da» : indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.



CAPO II

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 4

Obblighi dei fabbricanti

1.
All’atto dell’immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10 e all’allegato II.
2.
I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall’articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell’articolo 19.

Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell’articolo 15...

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