02009L0048 — IT — 05.12.2022 — 011.001
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►B | DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1) |
Modificata da:
| | Gazzetta ufficiale |
n. | pag. | data |
►M1 | DIRETTIVA 2012/7/UE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2012 | L 64 | 7 | 3.3.2012 |
►M2 | REGOLAMENTO (UE) N. 681/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2013 | L 195 | 16 | 18.7.2013 |
M3 | DIRETTIVA 2014/79/UE DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2014 | L 182 | 49 | 21.6.2014 |
►M4 | DIRETTIVA 2014/81/UE DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2014 | L 183 | 49 | 24.6.2014 |
►M5 | DIRETTIVA 2014/84/UE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2014 | L 192 | 49 | 1.7.2014 |
►M6 | DIRETTIVA (UE) 2015/2115 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2015 | L 306 | 17 | 24.11.2015 |
►M7 | DIRETTIVA (UE) 2015/2116 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2015 | L 306 | 20 | 24.11.2015 |
►M8 | DIRETTIVA (UE) 2015/2117 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2015 | L 306 | 23 | 24.11.2015 |
►M9 | DIRETTIVA (UE) 2017/738 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 2017 | L 110 | 6 | 27.4.2017 |
►M10 | DIRETTIVA (UE) 2017/774 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2017 | L 115 | 47 | 4.5.2017 |
►M11 | DIRETTIVA (UE) 2017/898 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2017 | L 138 | 128 | 25.5.2017 |
►M12 | DIRETTIVA (UE) 2018/725 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2018 | L 122 | 29 | 17.5.2018 |
►M13 | DIRETTIVA (UE) 2019/1922 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2019 | L 298 | 5 | 19.11.2019 |
►M14 | DIRETTIVA (UE) 2019/1929 DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 2019 | L 299 | 51 | 20.11.2019 |
►M15 | DIRETTIVA (UE) 2020/2088 DELLA COMMISSIONE dell’11 dicembre 2020 | L 423 | 53 | 15.12.2020 |
►M16 | DIRETTIVA (UE) 2020/2089 DELLA COMMISSIONE dell’11 dicembre 2020 | L 423 | 58 | 15.12.2020 |
►M17 | DIRETTIVA (UE) 2021/903 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2021 | L 197 | 110 | 4.6.2021 |
Rettificata da:
►C1 | Rettifica, GU L 355, 31.12.2013, pag. 92 (2009/48/CE) |
▼B
DIRETTIVA 2009/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2009
sulla sicurezza dei giocattoli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nella Comunità.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni («giocattoli»).
A norma della presente direttiva, i prodotti elencati nell’allegato I non sono considerati come giocattoli.
2. La presente direttiva non si applica:
a)
alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
b)
alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
c)
ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
d)
alle macchine a vapore giocattolo; e
e)
alle fionde e alle catapulte.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) | «messa a disposizione sul mercato» : la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
2) | «immissione sul mercato» : la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario; |
3) | «fabbricante» : persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; |
4) | «rappresentante autorizzato» : una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
5) | «importatore» : una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo; |
6) | «distributore» : una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo; |
7) | «operatori economici» : il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore; |
8) | «norma armonizzata» : una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva; |
9) | «normativa comunitaria di armonizzazione» : la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; |
11) | «valutazione della conformità» : il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettate; |
12) | «organismo di valutazione della conformità» : un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; |
13) | «richiamo» : qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale; |
14) | «revoca» : qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura; |
15) | «vigilanza del mercato» : le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse; |
16) | «marcatura CE» : una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione; |
17) | «prodotto funzionale» : un prodotto che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto; |
18) | «giocattolo funzionale» : un giocattolo che svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto; |
19) | «giocattolo acquatico» : un giocattolo destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere il bambino sull’acqua; |
20) | «velocità di progetto» : tipica velocità operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo; |
21) | «gioco di attività» : un gioco per uso domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l’attività e che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse; |
22) | «giocattolo chimico» : un giocattolo destinato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di un adulto; |
23) | «gioco olfattivo da tavolo» : un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi odori o profumi; |
24) | «kit cosmetico» : un giocattolo il cui scopo è quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi, creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi, dentifrici e balsami; |
25) | «gioco gustativo» : un gioco il cui scopo è quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano l’uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi; |
26) | «danno» : le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine; |
27) | «pericolo» : una fonte potenziale di danno; |
28) | «rischio» : la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni; |
29) | «destinato a essere utilizzato da» : indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata. |
CAPO II
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 4
Obblighi dei fabbricanti
1. All’atto dell’immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10 e all’allegato II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall’articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell’articolo 19.
Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell’articolo 15...