Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products (Text with EEA relevance )

Coming into Force19 June 2010,31 July 2011
End of Effective Date31 July 2017
Celex Number32010L0030
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj
Published date18 June 2010
Date19 May 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 153, 18 June 2010
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18.6.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153/1

DIRETTIVA 2010/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010

concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (3), ha subito diverse e sostanziali modifiche (4). Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno procedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
(2) L’ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE è limitato agli apparecchi domestici. La comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sul piano d’azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale ha dimostrato che l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE ai prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante l’uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (5). La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’applicazione della direttiva 2009/125/CE. Insieme a tale direttiva e ad altri strumenti dell’Unione, essa fa parte di un quadro giuridico più ampio e, nel contesto di un approccio olistico, produce ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l’ambiente.
(3) Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l’efficienza energetica nell’Unione in modo da conseguire l’obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico dell’Unione entro il 2020 e fissato obiettivi per lo sviluppo delle energie rinnovabili in tutta l’Unione e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, caldeggiando l’attuazione rigorosa e rapida dei settori chiave individuati nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo «Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità». Il piano d’azione metteva in risalto le enormi opportunità di risparmio energetico nel settore dei prodotti.
(4) Migliorare l’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l’economia dell’Unione europea nel suo complesso.
(5) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’UE del 20 % in materia di efficienza energetica. In mancanza di tali informazioni, l’azione delle forze del mercato non riuscirà, da sola, a promuovere per tali prodotti l’impiego razionale dell’energia e di altre risorse essenziali.
(6) Occorre ricordare l’esistenza di normativa dell’Unione e nazionale che conferisce taluni diritti ai consumatori per quanto riguarda i prodotti già acquistati, tra cui il diritto al risarcimento o alla sostituzione del prodotto.
(7) La Commissione dovrebbe elaborare un elenco prioritario dei prodotti connessi all’energia che potrebbero essere contemplati da un atto delegato adottato ai sensi della presente direttiva. Detto elenco potrebbe essere incluso nel piano di lavoro di cui alla direttiva 2009/125/CE.
(8) L’informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un’etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse essenziali per tali prodotti nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta. Per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l’etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal fine l’attuale modello di etichettatura dovrebbe essere mantenuto come base per l’informazione agli utilizzatori finali circa l’efficienza energetica dei prodotti. Il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti dovrebbero essere misurati conformemente a norme e metodi armonizzati.
(9) Come sottolineato nella valutazione d’impatto della Commissione che accompagna la sua proposta di direttiva, il sistema dell’etichettatura energetica è stato ripreso come modello in vari paesi del mondo.
(10) È opportuno che gli Stati membri verifichino regolarmente la conformità alla presente direttiva e inseriscano le pertinenti informazioni nella relazione che sono tenuti a presentare ogni quattro anni alla Commissione nell’ambito della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei fornitori e dei distributori.
(11) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (6), contiene disposizioni generali sulla vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. La presente direttiva, per raggiungere i suoi obiettivi, prevede disposizioni più dettagliate al riguardo, coerenti con il regolamento (CE) n. 765/2008.
(12) L’applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni prodotti verrebbe introdotta l’etichetta o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e presso alcuni utilizzatori finali ciò potrebbe ingenerare confusione se non addirittura disinformazione. Il presente sistema deve pertanto garantire l’informazione sul consumo di energia e di altre risorse essenziali per tutti i prodotti in questione mediante l’etichettatura e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto.
(13) I prodotti connessi all’energia hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di varie fonti di energia durante l’uso, di cui l’elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la presente direttiva dovrebbe contemplare i prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di qualsiasi fonte di energia durante l’uso.
(14) Qualora la fornitura di informazioni mediante l’etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che i prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l’uso e che presentano un interesse significativo per una migliore efficienza energetica siano contemplati da un atto delegato.
(15) Al fine di conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e sicurezza energetica e considerato che si prevede che l’energia totale consumata dai prodotti continui ad aumentare a lungo termine, gli atti delegati ai sensi della presente direttiva potrebbero, se del caso, evidenziare sull’etichetta anche l’elevato consumo totale di energia del prodotto.
(16) Vari Stati membri hanno adottato politiche in materia di appalti pubblici che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Alcuni Stati membri hanno anche istituito incentivi per tali prodotti. I criteri stabiliti per i prodotti che rientrano negli appalti pubblici o che possono beneficiare di tali incentivi divergono anche notevolmente da uno Stato membro all’altro. La possibilità di utilizzare delle classi di prestazione, definite negli atti delegati a norma della presente direttiva, come livello di riferimento per determinati prodotti può ridurre la frammentazione degli appalti pubblici e degli incentivi e favorire la diffusione di prodotti efficienti.
(17) Gli incentivi che gli Stati membri possono concedere per promuovere prodotti efficienti potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La presente direttiva si applica fatto salvo l’esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei confronti di incentivi di questo tipo e non dovrebbe contemplare questioni fiscali e di bilancio. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi.
(18) La promozione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico mediate l’etichettatura, gli appalti
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