Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast)

Published date18 June 2010
Subject Matterambiente,energia,medio ambiente,energía,environnement,énergie
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 153, 18 giugno 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 153, 18 de junio de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 153, 18 juin 2010
TESTO consolidato: 32010L0031 — IT — 01.01.2021

02010L0031 — IT — 01.01.2021 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 DIRETTIVA (UE) 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 30 maggio 2018 L 156 75 19.6.2018
►M2 REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 L 328 1 21.12.2018




▼B

DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010

sulla prestazione energetica nell’edilizia

(rifusione)



Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi.

2. Le disposizioni della presente direttiva riguardano:

a)

il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

b)

l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;

c)

l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:

i)

edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;

ii)

elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti; nonché

iii)

sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;

d)

i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;

e)

la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;

f)

l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici; e

g)

i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.

3. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Essi sono notificati alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1) «edificio» : costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
2) «edificio a energia quasi zero» : edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze;

▼M1

3) «sistema tecnico per l’edilizia» : apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

▼M1

3 bis) «sistema di automazione e controllo dell’edificio» : sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;

▼B

4) «prestazione energetica di un edificio» : quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, compresa, in particolare, l’energia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l’illuminazione;
5) «energia primaria» : energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
6) «energia da fonti rinnovabili» : energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
7) «involucro di un edificio» : elementi integrati di un edificio che ne separano l’interno dall’ambiente esterno;
8) «unità immobiliare» : parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
9) «elemento edilizio» : sistema tecnico per l’edilizia o componente dell’involucro di un edificio;
10) «ristrutturazione importante» : ristrutturazione di un edificio quando:
a)
il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l’involucro dell’edificio o i sistemi tecnici per l’edilizia supera il 25 % del valore dell’edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato; oppure
b)
la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell’involucro dell’edificio;
gli Stati membri possono scegliere di applicare l’opzione di cui alla lettera a) o quella di cui alla lettera b);
11) «norma europea» : norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
12) «attestato di prestazione energetica» : documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un’unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell’articolo 3;
13) «cogenerazione» : produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;
14) «livello ottimale in funzione dei costi» : livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:
a)
il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all’energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e i risparmi energetici, la tipologia edilizia interessata e gli utili derivanti dalla produzione di energia), se del caso, e degli eventuali costi di smaltimento; e
b)
il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro. Esso si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l’edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi.
Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di livelli di prestazione in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;
15) «impianto di condizionamento d’aria» : complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell’aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura;

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15 bis) «impianto di riscaldamento» : complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permette di aumentare la temperatura;
15 ter) «generatore di calore» : la parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
a)
la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
b)
l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
c)
la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
15 quater) «contratti di rendimento energetico» : i contratti di rendimento energetico quali definiti all’articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

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16) «caldaia» : complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione;
17) «potenza nominale utile» : potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;
18) «pompa di calore» : macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall’ambiente naturale come l’aria, l’acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura.
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