Directive 2010/73/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directives 2003/71/EC on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market Text with EEA relevance

Coming into Force31 December 2010
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010L0073
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2010/73/oj
Published date11 December 2010
Date24 November 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 327, 11 December 2010
L_2010327IT.01000101.xml
11.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/1

DIRETTIVA 2010/73/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando che:

(1) Il Consiglio europeo, riunito l’8 e il 9 marzo 2007, ha convenuto che gli oneri amministrativi a carico delle imprese dovrebbero essere ridotti del 25 % entro il 2012, al fine di accrescere la competitività delle imprese nell’Unione.
(2) Secondo le indicazioni della Commissione, alcuni obblighi imposti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) appaiono eccessivamente onerosi per le imprese.
(3) Occorre rivedere tali obblighi per ridurre al minimo indispensabile gli oneri che gravano sulle imprese nell’Unione senza compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari nell’Unione.
(4) La direttiva 2003/71/CE impone alla Commissione di valutare l’applicazione della stessa direttiva dopo cinque anni dall’entrata in vigore e di presentare, se del caso, proposte di revisione. Dalla valutazione è emerso che occorre modificare alcuni elementi della direttiva 2003/71/CE per semplificarne e migliorarne l’applicazione, per accrescerne l’efficienza e per migliorare la competitività internazionale dell’Unione, contribuendo allo stesso tempo alla riduzione degli oneri amministrativi.
(5) A seguito delle conclusioni della relazione del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell’Unione europea (la «relazione de Larosière»), il 23 settembre 2009 la Commissione ha presentato proposte legislative concrete per la creazione di un sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria operanti in tandem con le nuove autorità di vigilanza europee. Una di queste nuove autorità, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) sostituisce il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.
(6) Per ragioni di certezza del diritto e di efficienza occorre chiarire il metodo di calcolo delle soglie massime delle offerte ai sensi della direttiva 2003/71/CE. È opportuno che il corrispettivo totale per talune offerte indicato nella predetta direttiva sia calcolato su base dell’Unione.
(7) In relazione al collocamento privato di strumenti finanziari, occorre che le imprese di investimento e gli enti creditizi siano autorizzati a trattare come investitori qualificati le persone o i soggetti descritti all’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (5) e ad altre persone o soggetti che sono trattati come clienti professionali o che sono riconosciuti come controparti qualificate ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Le imprese di investimento autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, in conformità dell’articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE dovrebbero essere autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi della presente direttiva. Un tale allineamento delle disposizioni pertinenti delle direttive 2003/71/CE e 2004/39/CE dovrebbe ridurre la complessità e i costi per le imprese di investimento quando effettuano collocamenti privati perché le imprese sarebbero in grado di definire le persone o i soggetti a cui destinare il collocamento sulla base del proprio elenco interno di clienti professionali e di controparti qualificate. L’emittente dovrebbe poter fare affidamento sull’elenco dei clienti professionali e delle controparti qualificate predisposto ai sensi dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE. È pertanto opportuno ampliare la definizione di investitore qualificato di cui alla direttiva 2003/71/CE per includervi dette persone o soggetti e non dovrebbe essere mantenuto in vigore un regime diverso di registri.
(8) Garantire la corretta e piena applicazione della normativa dell’Unione è un requisito fondamentale per l’integrità, l’efficienza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Si prevede che l’istituzione dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo tramite l’adozione di un unico testo regolamentare e la promozione di un approccio più convergente in materia di controllo e di approvazione dei prospetti. La Commissione dovrebbe effettuare una revisione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto ii), della direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda la limitazione sulla determinazione dello Stato membro d’origine per l’emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale è inferiore a 1 000 EUR. A seguito di tale revisione, essa dovrebbe considerare se tale disposizione debba essere mantenuta o revocata.
(9) La soglia di 50 000 EUR di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 2003/71/CE non rispecchia più la distinzione tra investitori al dettaglio e investitori professionali in termini di capacità degli investitori, poiché sembra che anche gli investitori al dettaglio abbiano recentemente investito più di 50 000 EUR in una singola operazione. Per questo motivo, è opportuno aumentare la suddetta soglia e modificare di conseguenza altre disposizioni in cui tale massimale è menzionato. Occorre apportare opportuni adeguamenti alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). A seguito di tali modifiche e tenendo in considerazione la durata residua dei titoli di debito, dovrebbe essere prevista una norma di salvaguardia in relazione all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE rispetto a titoli di debito del valore nominale unitario di almeno 50 000 EUR, che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione prima dell’entrata in vigore della presente direttiva.
(10) Un prospetto valido redatto dall’emittente o dalla persona responsabile della redazione del prospetto e disponibile al pubblico al momento del collocamento finale degli strumenti finanziari tramite intermediari finanziari o in occasione di ogni rivendita successiva di strumenti finanziari fornisce informazioni sufficienti agli investitori perché questi possano prendere decisioni di investimento consapevoli. Pertanto, è opportuno che gli intermediari finanziari che collocano o che rivendono successivamente strumenti finanziari siano autorizzati a utilizzare il prospetto iniziale pubblicato dall’emittente o dalla persona responsabile della redazione del prospetto, purché valido e con i dovuti supplementi, conformemente agli articoli 9 e 16 della direttiva 2003/71/CE, e che l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il suo assenso all’utilizzo. L’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dovrebbe poter porre condizioni al proprio consenso. Il consenso, comprese le eventuali relative condizioni, dovrebbe essere espresso in un accordo scritto fra le parti interessate che consente alle parti coinvolte di valutare se la rivendita o il collocamento definitivo dei titoli è conforme all’accordo. Nel caso in cui sia dato l’assenso, l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto originario dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni in esso contenute e, nel caso di un prospetto di base, di fornire e depositare le condizioni definitive e non dovrebbe essere richiesto un altro prospetto. Tuttavia, qualora l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto iniziale non acconsenta all’utilizzo, occorre che l’intermediario finanziario sia tenuto a pubblicare un nuovo prospetto. In tal caso, l’intermediario finanziario dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni fornite nel prospetto, comprese tutte le informazioni incluse mediante riferimento e, nel caso di un prospetto di base, le condizioni definitive.
(11) Onde consentire l’efficace applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (direttiva sugli abusi di mercato) (7), della direttiva 2003/71/CE e della direttiva 2004/109/CE e chiarirne differenze e sovrapposizioni problematiche, la Commissione dovrebbe presentare una definizione per ciascuna delle locuzioni «mercato primario», «mercato secondario» e «offerta pubblica».
(12) Le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di responsabilità denotano notevoli differenze, essendo il diritto civile materia di competenza nazionale. Al fine di identificare e monitorare le disposizioni negli Stati membri, occorre che la Commissione predisponga una tavola comparativa dei vari regimi normativi degli Stati membri.
(13) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera
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