Directive 2010/76/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as regards capital requirements for the trading book and for re-securitisations, and the supervisory review of remuneration policies Text with EEA relevance

Published date14 December 2010
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 329, 14 December 2010
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14.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329/3

DIRETTIVA 2010/76/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente nel settore bancario ha portato al fallimento di singoli istituti finanziari e causato problemi sistemici negli Stati membri e nel mondo. Le cause di tale assunzione di rischi sono molte e complesse, ma vi è accordo tra le autorità di vigilanza e gli organismi regolatori, tra cui il G20 e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), nel ritenere che l’inadeguatezza dei regimi remunerativi di alcuni istituti finanziari vi abbia contributo. Le politiche remunerative che incentivano un’assunzione di rischi oltre il livello generale di rischio tollerato dall’istituto possono compromettere la gestione sana ed efficace dei rischi ed esacerbare comportamenti tendenti ad un’eccessiva assunzione di rischi. I principi internazionalmente concordati e approvati del Consiglio per la stabilità finanziaria (i «principi FSB») in materia di prassi remunerative corrette rivestono quindi particolare importanza in tale ambito.
(2) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4) impone agli enti creditizi di dotarsi di dispositivi, strategie, processi e meccanismi per la gestione dei rischi cui sono esposti. A norma della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (5), il predetto obbligo si applica alle imprese di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6). La direttiva 2006/48/CE impone alle autorità competenti di riesaminare i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi e di determinare se i fondi propri detenuti dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento interessati assicurano la gestione sana e la copertura dei rischi cui l’ente o l’impresa sono o potrebbero essere esposti. La vigilanza viene effettuata su base consolidata in relazione ai gruppi bancari e include le società di partecipazione finanziaria e gli istituti finanziari collegati in qualsiasi paese.
(3) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi remunerativi mal concepiti sulla gestione sana dei rischi, e sul controllo dell’assunzione dei rischi da parte di singole persone, occorre integrare gli obblighi imposti dalla direttiva 2006/48/CE con un obbligo espresso, a carico degli enti creditizie delle imprese di investimento, di creare e mantenere, per le categorie di persone la cui attività professionale ha un impatto significativo sul loro profilo di rischio, politiche e prassi remunerative in linea con una gestione efficace dei rischi. Tali categorie di personale dovrebbero includere almeno gli alti dirigenti, i soggetti che assumono il rischio («risk taker»), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente la cui remunerazione totale, inclusi i benefici pensionistici discrezionali, lo collochi nella medesima fascia remunerativa degli alti dirigenti e dei «risk taker».
(4) Dato che un’assunzione di rischi eccessiva e imprudente potrebbe minare la solidità finanziaria degli enti creditizi o delle imprese di investimento e destabilizzare il sistema bancario, è importante che il nuovo obbligo in materia di politiche e di prassi remunerative sia attuato in maniera uniforme, ed è opportuno che copra tutti gli aspetti della remunerazione, tra cui stipendi, benefici pensionistici discrezionali e qualsiasi altro contributo analogo. In tale contesto, per «benefici pensionistici discrezionali» dovrebbe intendersi pagamenti discrezionali concessi da un ente creditizio o da un’impresa di investimento a un dipendente a titolo individuale, versati in relazione alla pensione, o in attesa di essa, e assimilabili a una remunerazione variabile. È pertanto opportuno definire principi chiari di una sana politica remunerativa per assicurare che il regime remunerativo non incoraggi l’assunzione eccessiva di rischi da parte di singoli o l’azzardo morale e sia in linea con la propensione al rischio, con i valori e gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. La remunerazione dovrebbe essere in linea con il ruolo del settore finanziario, in quanto meccanismo che consente una distribuzione efficace delle risorse finanziarie nell’economia. In particolare, tali principi dovrebbero prevedere che gli obiettivi delle politiche di remunerazione variabile garantiscano che gli incentivi siano in linea con gli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento e che i metodi di pagamento rafforzino la base di capitale di quest’ultimo. Gli elementi della remunerazione basati sui risultati dovrebbero altresì contribuire a rafforzare l’equità delle strutture remunerative dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. Tali principi dovrebbero riconoscere che gli enti creditizi e le imprese di investimento possono applicare le disposizioni in modi diversi a seconda delle loro dimensioni, della loro organizzazione interna e della natura, portata e complessità delle loro attività, e, in particolare che il rispetto della totalità dei principi potrebbe essere eccessivo per le imprese di investimento di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2006/49/CE. Al fine di assicurare che la definizione delle politiche remunerative sia integrata nella gestione del rischio dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento, l’organo di direzione di ogni ente creditizio o impresa di investimento, nella sua funzione di sorveglianza, dovrebbe adottare e riesaminare periodicamente i principi generali da applicare. A tale proposito l’organo di amministrazione nella sua funzione di supervisione dovrebbe poter essere considerato, se del caso e conformemente al diritto societario nazionale, alla stregua del consiglio di sorveglianza.
(5) Gli enti creditizi e le imprese di investimento rilevanti per dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle loro attività dovrebbero istituire un comitato per le remunerazioni quale parte integrante della loro struttura di governo societario e della loro organizzazione.
(6) Entro il 1o aprile 2013, la Commissione dovrebbe rivedere i principi in materia di politica remunerativa, prestando particolare attenzione alla loro efficienza, attuazione e applicazione, tenendo conto degli sviluppi internazionali, incluse eventuali ulteriori proposte del FSB nonché dell’attuazione dei principi FSB in altre giurisdizioni, incluso il legame tra la definizione della remunerazione variabile e un’assunzione di rischi eccessiva.
(7) Occorre che la politica remunerativa miri ad allineare gli obiettivi personali dei membri del personale agli interessi a lungo termine dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento interessati. Occorre che la valutazione delle componenti della remunerazione legate ai risultati sia basata sui risultati a lungo termine e tenga conto dei rischi associati ai risultati. È opportuno che la valutazione dei risultati venga effettuata in un quadro pluriennale di almeno tre-cinque anni, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati venga ripartito su tutto il ciclo di attività dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. Ai fini di un ulteriore allineamento degli incentivi, una parte sostanziale della remunerazione variabile di tutto il personale soggetto a tali requisiti dovrebbe consistere in azioni, strumenti legati alle azioni dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento, in funzione della struttura giuridica dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento interessati o, nel caso di un ente creditizio o di un’impresa di investimento non quotati in borsa, altri strumenti non monetari equivalenti e, se del caso, altri strumenti finanziari a lungo termine che riflettano in modo adeguato la qualità del credito dell’ente creditizio o dell’impresa di investimento. Tali strumenti dovrebbero poter comprendere uno strumento patrimoniale che, nel caso in cui l’ente si trovi in gravi problemi finanziari, è convertito in azioni o altrimenti ammortizzato. Nei casi in cui l’ente creditizio interessato non emetta strumenti finanziari a lungo termine, dovrebbe essere possibile emettere tale parte sostanziale remunerativa variabile in azioni e strumenti legati alle azioni nonché altri strumenti non monetari. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero poter imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti.
(8) Per ridurre al minimo gli incentivi all’assunzione di rischi eccessivi, è opportuno che la remunerazione variabile costituisca una quota proporzionata della remunerazione totale. È
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