Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of copyright and certain related rights

Published date11 October 2011
Subject MatterIntellectual, industrial and commercial property,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 265, 11 October 2011
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11.10.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 265/1

DIRETTIVA 2011/77/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2011

che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la durata della protezione per gli artisti, interpreti o esecutori, e i produttori di fonogrammi è cinquanta anni.
(2) Per gli artisti, interpreti o esecutori, questo periodo ha inizio con l’esecuzione o, quando la fissazione dell’esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico nei cinquanta anni che seguono l’esecuzione, dopo la prima pubblicazione o la prima comunicazione al pubblico, a seconda di quale dei due eventi si sia verificato prima.
(3) Per i produttori di fonogrammi il periodo ha inizio con la fissazione del fonogramma o con la sua lecita pubblicazione nei cinquanta anni che seguono la fissazione o, qualora non sia così pubblicato, dalla sua lecita comunicazione al pubblico nei cinquanta anni che seguono la fissazione.
(4) L’importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori, dovrebbe riflettersi in un livello di protezione che riconosca il loro apporto artistico e creativo.
(5) Gli artisti, interpreti o esecutori, iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l’attuale durata della protezione di cinquanta anni, applicabile alle fissazioni delle esecuzioni, è spesso insufficiente a proteggere le loro esecuzioni per tutto l’arco della loro vita. Pertanto, taluni artisti, interpreti o esecutori, si trovano a far fronte a un calo di reddito nei loro ultimi anni di vita. Inoltre, gli artisti, interpreti o esecutori, spesso non possono avvalersi dei loro diritti per evitare o limitare un uso discutibile delle loro esecuzioni che possono avvenire quando essi sono ancora in vita.
(6) Il ricavo derivante dai diritti esclusivi di riproduzione e messa a disposizione, come stabilito dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (4), nonché dall’equo compenso per riproduzioni per uso privato ai sensi di detta direttiva e dai diritti esclusivi di distribuzione e noleggio ai sensi della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (5), dovrebbero essere a disposizione degli artisti, interpreti o esecutori, almeno per tutto l’arco della loro vita.
(7) La durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni e per i fonogrammi dovrebbe pertanto essere estesa a settanta anni dal pertinente evento.
(8) I diritti sulla fissazione dell’esecuzione dovrebbero tornare all’artista, interprete o esecutore, qualora, ai sensi della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, un produttore di fonogrammi non metta in vendita un numero sufficiente di copie di un fonogramma che, in assenza di estensione della durata, sarebbe di pubblico dominio, o non metta tale fonogramma a disposizione del pubblico. Tale opzione dovrebbe essere disponibile alla scadenza di un congruo lasso di tempo concesso al produttore di fonogrammi per realizzare entrambe le forme di utilizzazione. I diritti sul fonogramma del produttore di fonogrammi dovrebbero pertanto scadere per evitare una situazione in cui tali diritti coesistano con quelli che l’artista, interprete o esecutore, ha sulla fissazione dell’esecuzione, laddove questi ultimi diritti non siano più trasferiti o ceduti al produttore di fonogrammi.
(9) Quando avviano una relazione contrattuale con un produttore di fonogrammi, gli artisti, interpreti o esecutori, sono tenuti di norma a trasferire o cedere al produttore di fonogrammi i loro diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione, noleggio e messa a disposizione delle fissazioni delle loro esecuzioni. In contropartita, alcuni artisti, interpreti o esecutori, ricevono un anticipo sulle royalties e beneficiano di pagamenti solo quando il produttore di fonogrammi abbia recuperato l’anticipo iniziale e operato alcune detrazioni previste dal contratto. Altri artisti, interpreti o esecutori, trasferiscono o cedono i loro diritti esclusivi dietro corresponsione di un pagamento unico (remunerazione non ricorrente). Si tratta in particolare del caso di artisti, interpreti o esecutori, che hanno un ruolo meno importante e il cui nome non viene menzionato («artisti non affermati»), ma talvolta anche di artisti, interpreti o esecutori, il cui nome viene menzionato («artisti affermati»).
(10) Per garantire che gli artisti, interpreti o esecutori, che hanno trasferito o ceduto i loro diritti esclusivi ai produttori di fonogrammi beneficino effettivamente dell’estensione della durata, è opportuno introdurre una serie di misure di accompagnamento.
(11) Una prima misura di accompagnamento dovrebbe consistere nell’imposizione ai produttori di fonogrammi dell’obbligo di accantonare, almeno una volta all’anno, un importo pari al 20 % del ricavo dei diritti esclusivi di distribuzione, riproduzione e messa a disposizione dei fonogrammi. Per «ricavo» si intende il ricavo che deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.
(12) Il pagamento di tali somme dovrebbe essere riservato esclusivamente agli artisti, interpreti o esecutori, le cui esecuzioni siano fissate su fonogramma e che abbiano trasferito o ceduto i propri diritti al produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento unico. Le somme accantonate su tale base dovrebbero essere distribuite ai singoli artisti non affermati almeno una volta all’anno. Tale distribuzione dovrebbe essere affidata a società di gestione collettiva e possono applicarsi le disposizioni nazionali sulle entrate non distribuibili. Per evitare l’imposizione di un onere eccessivo connesso alla raccolta e alla gestione di tali
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