Directive 2011/89/EU of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Directives 98/78/EC, 2002/87/EC, 2006/48/EC and 2009/138/EC as regards the supplementary supervision of financial entities in a financial conglomerate Text with EEA relevance

Published date08 December 2011
Subject MatterEconomic policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 326, 8 December 2011
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8.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 326/113

DIRETTIVA 2011/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (3), fornisce alle autorità competenti del settore finanziario poteri e strumenti supplementari per la vigilanza di gruppi costituiti da molteplici imprese regolamentate, operanti in diversi settori dei mercati finanziari. Questi gruppi (conglomerati finanziari) sono esposti a rischi (rischi di gruppo) che comprendono: il rischio di contagio, dove il rischio si diffonde da un’estremità all’altra del gruppo; la concentrazione del rischio, dove lo stesso tipo di rischio si materializza contemporaneamente in diverse parti del gruppo; la complessità della gestione di molti soggetti giuridici diversi; i potenziali conflitti di interesse, nonché la sfida di attribuire il capitale di vigilanza a tutte le imprese regolamentate che sono parte del conglomerato finanziario, evitando così l’impiego multiplo del capitale. I conglomerati finanziari dovrebbero pertanto essere assoggettati a una vigilanza supplementare rispetto alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, e a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso.
(2) È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi della direttiva 2002/87/CE, da un lato, e delle direttive del Consiglio 73/239/CEE (4) e 92/49/CEE (5), e delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE (6), 2002/83/CE (7), 2004/39/CE (8), 2005/68/CE (9), 2006/48/CE (10), 2006/49/CE (11), 2009/65/CE (12), 2009/138/CE (13) e 2011/61/UE (14), dall’altro, per consentire un’adeguata vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi e bancari, anche quando fanno parte di una struttura di partecipazione finanziaria mista.
(3) Occorre che i conglomerati finanziari siano identificati nell’Unione secondo l’entità della loro esposizione ai rischi di gruppo, sulla base di orientamenti comuni pubblicati dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) (ABE), dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) (AEAP) e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) (AESFEM) conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto). Inoltre, è importante che i requisiti per l’esclusione dalla vigilanza supplementare siano applicati in base al rischio, conformemente a tali orientamenti. Ciò è di particolare importanza nel caso dei grandi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale.
(4) Il monitoraggio completo e adeguato dei rischi di gruppo nei grandi e complessi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale e la vigilanza sulle politiche patrimoniali di questi gruppi sono possibili solo se le autorità competenti raccolgono informazioni derivanti dall’attività di vigilanza e pianificano misure di vigilanza al di là della portata nazionale del loro mandato. È pertanto necessario che le autorità competenti coordinino la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari operanti a livello internazionale tra le autorità ritenute maggiormente rilevanti per la vigilanza supplementare su un conglomerato finanziario. I collegi di autorità competenti rilevanti per i conglomerati finanziari dovrebbero agire conformemente alla natura supplementare della direttiva 2002/87/CE e, in quanto tali, non dovrebbero duplicare o sostituire bensì fornire un valore aggiunto alle attività dei collegi esistenti per i sottogruppi bancari e assicurativi all’interno di tali conglomerati finanziari. Un collegio per un conglomerato finanziario dovrebbe essere costituito laddove non esista un collegio settoriale bancario o assicurativo.
(5) Per garantire la necessaria vigilanza regolamentare, è opportuno che la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa delle banche, delle compagnie di assicurazione e dei conglomerati finanziari che svolgono attività transfrontaliere, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative che ne fanno parte, siano controllate, a seconda dei casi, dall’ABE, dall’AEAP, dall’AESFEM (in prosieguo denominate collettivamente «AEV») e dal comitato congiunto e che le relative informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti rilevanti.
(6) Per garantire un’efficace vigilanza supplementare delle imprese regolamentate in un conglomerato finanziario, in particolare quando la sede principale di una delle imprese figlie si trova in un paese terzo, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le imprese, in particolare gli enti creditizi che hanno la sede sociale in un paese terzo e che, se avessero la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbero soggetti ad autorizzazione.
(7) La vigilanza supplementare su grandi e complessi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale richiede un coordinamento in tutta l’Unione, al fine di contribuire alla stabilità del mercato interno per i servizi finanziari. A tale fine, occorre che le autorità competenti concordino i metodi di vigilanza da applicare a tali conglomerati finanziari. Le AEV dovrebbero pubblicare, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni per tali metodi di vigilanza comuni, garantendo così un quadro prudenziale generale degli strumenti e dei poteri di vigilanza previsti dalle direttive relative ai settori bancario, assicurativo, degli strumenti finanziari e dei conglomerati finanziari. Gli orientamenti di cui alla direttiva 2002/87/CE dovrebbero rispecchiare la natura supplementare della vigilanza ivi prevista e integrare la vigilanza specifica settoriale prevista dalle direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE.
(8) Esiste una reale esigenza di monitorare e controllare i potenziali rischi di gruppo a cui sono esposti i conglomerati finanziari, derivanti dalle partecipazioni in altre società. Nei casi in cui i poteri specifici di vigilanza di cui alla direttiva 2002/87/CE appaiono insufficienti, la comunità dei supervisori dovrebbe elaborare metodi alternativi per affrontare e considerare adeguatamente tali rischi, preferibilmente grazie al lavoro svolto dalle AEV tramite il comitato congiunto. Se una partecipazione è l’unico elemento per l’identificazione di un conglomerato finanziario, le autorità di vigilanza dovrebbero poter valutare se sussiste un’esposizione ai rischi di gruppo e, se del caso, escludere il gruppo dalla vigilanza supplementare.
(9) Per quanto riguarda talune strutture di gruppo, le autorità di vigilanza si sono ritrovate prive di poteri nell’attuale crisi, in quanto i regimi stabiliti dalle pertinenti direttive le hanno costrette a scegliere tra la vigilanza settoriale specifica e la vigilanza supplementare. Per quanto sia necessario intraprendere una revisione completa della direttiva 2002/87/CE nel contesto dei lavori del G20 in materia di conglomerati finanziari, occorre disciplinare quanto prima i poteri di vigilanza necessari.
(10) È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi delle direttive 2002/87/CE e 98/78/CE. La direttiva 98/78/CE dovrebbe essere pertanto modificata per definire e includere le società di partecipazione finanziaria mista. Al fine di garantire una vigilanza coerente e tempestiva, la direttiva 98/78/CE dovrebbe essere modificata a prescindere dall’imminente applicazione della direttiva 2009/138/CE, che andrebbe agli stessi effetti modificata.
(11) Mentre i sottogruppi bancari e assicurativi di un conglomerato finanziario devono essere periodicamente sottoposti a prove di stress, spetta al coordinatore nominato conformemente alla direttiva 2002/87/CE stabilire l’opportunità, i parametri e le tempistiche della prova di stress di uno specifico conglomerato finanziario nel suo insieme. Nelle prove di stress effettuate dalle AEV a livello dell’Unione in un contesto settoriale specifico, il comitato congiunto dovrebbe avere il compito di assicurare che esse si svolgano in maniera coerente tra i diversi settori. Per tali ragioni, le AEV, tramite il comitato congiunto, dovrebbero poter sviluppare dei parametri supplementari per le prove di stress a livello dell’Unione,
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