Directive 2012/35/EU of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 amending Directive 2008/106/EC on the minimum level of training of seafarers Text with EEA relevance

Published date14 December 2012
Subject MatterEducation, vocational training and youth
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 343, 14 December 2012
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14.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343/78

DIRETTIVA 2012/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La formazione e la certificazione della gente di mare sono disciplinate dalla convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW»), entrata in vigore nel 1984 e modificata in misura rilevante nel 1995.
(2) La convenzione STCW è stata integrata nel diritto dell’Unione per la prima volta con la direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (3). Le norme dell’Unione sulla formazione e la certificazione della gente di mare sono state in seguito adattate alle successive modifiche della convenzione STCW ed è stato istituito un meccanismo comune dell’Unione per il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della gente di mare nei paesi terzi. Tali norme, a seguito di una rifusione, sono contenute nella direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(3) Una conferenza tra le parti della convenzione STCW, tenutasi nel 2010 a Manila, ha introdotto importanti modifiche alla convenzione STCW («emendamenti di Manila»), segnatamente per quanto riguarda la prevenzione delle frodi sui certificati, il settore delle norme mediche, la formazione sulla protezione (security), anche per quanto riguarda la pirateria e le rapine a mano armata, e in relazione alla formazione sugli aspetti tecnologici. Gli emendamenti di Manila hanno inoltre introdotto alcuni requisiti per i marittimi abilitati e stabilito nuove figure professionali, come ad esempio gli ufficiali elettrotecnici.
(4) Tutti gli Stati membri sono parti della convenzione STCW e nessuno di essi ha mosso obiezioni contro gli emendamenti di Manila mediante la procedura prevista a tal fine. Gli Stati membri dovrebbero quindi allineare le proprie norme nazionali agli emendamenti di Manila. È inoltre necessario evitare conflitti tra gli impegni a livello internazionale degli Stati membri e i loro impegni nell’ambito dell’Unione. Inoltre, considerato il carattere mondiale della navigazione marittima, le norme dell’Unione in materia di formazione e certificazione dovrebbero essere allineate alle norme internazionali. È necessario pertanto modificare alcune disposizioni della direttiva 2008/106/CE per riflettere gli emendamenti di Manila.
(5) Una migliore formazione per la gente di mare dovrebbe comprendere un’adeguata formazione a livello teorico e pratico al fine di garantire che la gente di mare sia qualificata per soddisfare le norme in materia di protezione e sicurezza e sia in grado di affrontare rischi e emergenze.
(6) Norme di qualità e sistemi di norme di qualità dovrebbero essere sviluppati e attuati tenendo conto, ove pertinente, della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (5), e delle misure connesse adottate dagli Stati membri.
(7) Le parti sociali europee hanno concordato ore di riposo minimo applicabili alla gente di mare e la direttiva 1999/63/CE (6) è stata adottata ai fini dell’attuazione di quanto concordato. Tale direttiva prevede inoltre la possibilità di autorizzare deroghe alle ore di riposo minimo previste per la gente di mare. È opportuno, tuttavia, porre dei limiti alla possibilità di autorizzare delle deroghe per quanto riguarda la durata massima, la frequenza e l’ambito di applicazione. Gli emendamenti di Manila miravano, inter alia, a fissare limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell’inquinamento nell’ottica di prevenire l’affaticamento. Gli emendamenti di Manila dovrebbero essere integrati nella direttiva 2008/106/CE in modo tale da garantire la coerenza con la direttiva 1999/63/CE come modificata dalla direttiva 2009/13/CE (7).
(8) Riconoscendo ulteriormente l’importanza della definizione di requisiti minimi relativi alle condizioni di vita e di lavoro di tutta la gente di mare, la direttiva 2009/13/CE entrerà in vigore, come ivi specificato, al momento dell’entrata in vigore della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.
(9) La direttiva 2008/106/CE contiene inoltre un meccanismo per il riconoscimento dei sistemi di formazione e certificazione della gente di mare dei paesi terzi. Il riconoscimento è concesso dalla Commissione conformemente a una procedura a norma della quale la Commissione è assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). L’esperienza acquisita nell’applicazione di tale procedura suggerisce che essa dovrebbe essere modificata, in particolare per quanto riguarda il termine per la decisione della Commissione. Considerato che il riconoscimento richiede lo svolgimento di un’ispezione, che deve essere pianificata ed eseguita da parte dell’Agenzia e, nella maggior parte dei casi, comporta importanti correzioni da apportare ai requisiti della convezione STCW da parte del paese terzo interessato, l’intera procedura non può essere conclusa in tre mesi. In base all’esperienza, un periodo di tempo più realistico in proposito sembra essere diciotto mesi. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il termine per la decisione della Commissione, pur conservando la possibilità per lo Stato membro richiedente di riconoscere in via temporanea il sistema STCW del paese terzo al fine di mantenere la flessibilità. Inoltre, le disposizioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (10), non sono applicabili per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati della gente di mare ai sensi della direttiva 2008/106/CE.
(10) Le statistiche disponibili sulla gente di mare nell’Unione sono incomplete e spesso imprecise, il che rende più difficile delineare una strategia in questo settore. Dati dettagliati sulla certificazione della gente di mare, pur non risolvendo interamente il problema, contribuirebbero chiaramente a trovare una soluzione. A norma della convenzione STCW le parti sono tenute a mantenere registri di tutti i certificati e di tutte le convalide e dei relativi rinnovi o di altre misure che li riguardano. Gli Stati membri sono obbligati a mantenere un registro dei certificati e delle convalide che sono stati rilasciati. Al fine di disporre di informazioni più complete possibili sulla situazione dell’impiego nell’Unione ed esclusivamente al fine di facilitare l’elaborazione di strategie politiche da parte degli Stati membri e della Commissione, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a trasmettere alla Commissione informazioni selezionate già contenute nei propri registri dei certificati di competenza della gente di mare. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate unicamente a fini di analisi statistica e non devono essere utilizzate a fini amministrativi, giuridici o di verifica. Tali informazioni devono rispettare i requisiti dell’Unione in materia di protezione dei dati ed è pertanto opportuno introdurre una norma a tal fine nella direttiva 2008/106/CE.
(11) Il risultato dell’analisi di tali informazioni dovrebbe essere utilizzato per anticipare le tendenze del mercato del lavoro al fine di migliorare le possibilità per la gente di mare di pianificare la propria carriera e di approfittare delle opportunità di istruzione e formazione professionale disponibili. Tale risultato dovrebbe altresì contribuire al miglioramento dell’istruzione e della formazione professionale.
(12) Al fine di raccogliere dati sulla professione della gente di mare che siano in linea con la sua evoluzione e con l’evoluzione tecnologica, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato riguardo agli adattamenti dell’allegato V della direttiva 2008/106/CE. Il ricorso a tali atti delegati dovrebbe essere limitato ai casi in cui le modifiche della convenzione e del codice STCW richiedano modifiche di tale allegato. Inoltre, detti atti delegati non dovrebbero modificare le disposizioni relative all’anonimato dei dati di cui a tale allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
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