Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System ( ‘the IMI Regulation’ ) Text with EEA relevance

Published date28 December 2013
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 354, 28 December 2013
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28.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 354/132

DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2013

recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (3) ha consolidato un sistema di riconoscimento reciproco che inizialmente era basato su 15 direttive. Essa prevede un riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati (professioni settoriali), un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell’esperienza professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di libera prestazione di servizi. È opportuno ricordare che i familiari di cittadini dell’Unione originari di paesi terzi godono di eguale trattamento, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (4). Anche i cittadini di paesi terzi possono beneficiare della parità di trattamento per quanto attiene al riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali, secondo le rispettive procedure nazionali, in base a specifici atti giuridici dell’Unione quali quelli sui soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati, i titolari di carta blu e i ricercatori scientifici.
(2) Nella comunicazione del 27 ottobre 2010 dal titolo «L’atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per una nuova crescita», la Commissione ha identificato la necessità di ammodernare il diritto dell’Unione in questo settore. Il 23 ottobre 2011 il Consiglio europeo ha sostenuto, nelle proprie conclusioni, tale ammodernamento e ha sollecitato il Parlamento europeo e il Consiglio a raggiungere un accordo politico sulla revisione della direttiva 2005/36/CE entro la fine del 2012. Anche il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 novembre 2011 sull’attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (2005/36/CE) (5), ha invitato la Commissione a presentare una proposta in materia. La relazione 2010 sulla cittadinanza dell’UE, del 27 ottobre 2010, dal titolo «Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’UE», sottolinea l’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi connessi al riconoscimento delle qualifiche professionali.
(3) I notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE alla luce dei diversi regimi specifici a essi applicabili nei singoli Stati membri per quanto concerne l’accesso alla professione e il suo esercizio.
(4) Al fine di rafforzare il mercato interno e di promuovere la libera circolazione dei professionisti, garantendo al contempo un più efficiente e trasparente riconoscimento delle qualifiche professionali, una tessera professionale europea costituirebbe un valore aggiunto. In particolare, tale tessera sarebbe utile per favorire la mobilità temporanea e il riconoscimento ai sensi del sistema di riconoscimento automatico nonché per promuovere un processo semplificato di riconoscimento in base al sistema generale. L’obiettivo della tessera professionale europea è di semplificare il processo di riconoscimento e di introdurre l’efficienza economica e operativa a vantaggio dei professionisti e delle autorità competenti. L’introduzione di una tessera professionale europea dovrebbe tenere conto del punto di vista della professione interessata e dovrebbe essere preceduta da una valutazione della sua adeguatezza per tale professione e del suo impatto sugli Stati membri. Tale valutazione dovrebbe essere condotta in collaborazione con gli Stati membri, se necessario. La tessera professionale europea dovrebbe essere rilasciata su richiesta di un professionista e in seguito alla presentazione dei documenti necessari e all’espletamento da parte dell’autorità competente delle corrispondenti procedure di verifica. Se la tessera professionale europea è rilasciata ai fini dello stabilimento, essa dovrebbe costituire una decisione di riconoscimento ed essere trattata come qualsiasi altra decisione di riconoscimento di cui alla direttiva 2005/36/CE. Essa dovrebbe integrare piuttosto che sostituire eventuali requisiti di registrazione legati all’accesso a una determinata professione. Non é necessario introdurre la tessera professionale europea per le professioni legali per le quali sono già state introdotte tessere professionali nel quadro del sistema previsto dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (6) e dalla direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (7).
(5) Il funzionamento della tessera professionale europea dovrebbe essere basato sul sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito con regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). La tessera e l’IMI dovrebbero rafforzare le sinergie e la fiducia tra le autorità competenti, eliminando al contempo la duplicazione dei compiti amministrativi e delle procedure di riconoscimento per le autorità competenti stesse e creando maggiore trasparenza e sicurezza per i professionisti.
(6) Il processo di domanda e di rilascio della tessera professionale europea dovrebbe essere chiaramente strutturato e incorporare garanzie e diritti di ricorso al richiedente. È opportuno specificare mediante atti di esecuzione gli obblighi in materia di traduzione e le modalità di pagamento delle eventuali spese che un richiedente deve sostenere in modo che l’iter all’interno dell’IMI non sia perturbato o ostacolato e che il trattamento della domanda non subisca ritardi. La definizione del livello delle spese è di competenza degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia comunicare alla Commissione il livello delle spese definito. La tessera professionale europea e il relativo iter all’interno dell’IMI dovrebbero garantire integrità, autenticità e riservatezza dei dati archiviati ed evitare l’accesso illecito e non autorizzato alle informazioni ivi contenute.
(7) La direttiva 2005/36/CE si applica unicamente ai professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro. Vi sono casi in cui, nello Stato membro ospitante, le attività interessate fanno parte di una professione con un ambito di attività più esteso che nello Stato membro di origine. Se le differenze tra ambiti di attività sono così vaste da esigere che il professionista segua un programma completo di istruzione e formazione per compensare le lacune e se il professionista stesso ne fa richiesta, in presenza di tali circostanze particolari lo Stato membro ospitante dovrebbe garantire un accesso parziale. Ciononostante, qualora vi siano motivi imperativi di interesse generale, quali definiti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella giurisprudenza concernente gli articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e suscettibili di ulteriori evoluzioni, uno Stato membro dovrebbe poter rifiutare tale accesso parziale. Questo può essere il caso delle professioni sanitarie se hanno implicazioni sulla salute pubblica o sulla sicurezza dei pazienti. La concessione dell’accesso parziale dovrebbe avvenire senza pregiudizio del diritto delle parti sociali di organizzarsi.
(8) Nell’interesse della protezione dei consumatori locali nello Stato membro ospitante, la prestazione temporanea e occasionale di servizi negli Stati membri dovrebbe essere subordinata a garanzie, in particolare all’obbligo di aver maturato almeno un anno di esperienza professionale nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione dei servizi, qualora la professione non sia regolamentata nello Stato membro d’origine. Nel caso delle attività stagionali, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati sul loro territorio. A tal fine, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter chiedere, una volta all’anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati sul suo territorio, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.
(9) La direttiva 2005/36/CE consente agli Stati membri di sottoporre a verifica le qualifiche professionali del prestatore di servizi anteriormente alla prima prestazione del servizio, nel caso di professioni regolamentate aventi implicazioni legate alla salute pubblica o alla sicurezza. Ciò ha determinato un’incertezza giuridica in quanto ha
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