Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date29 March 2014
Subject MatterMarché intérieur - Principes,Mercado interior - Principios,Mercato interno - Principi
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 096, 29 mars 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 096, 29 de marzo de 2014,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 096, 29 marzo 2014
TESTO consolidato: 32014L0033 — IT — 18.04.2014

02014L0033 — IT — 18.04.2014 — 000.003


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 096 dell'29.3.2014, pag. 251)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 030, 6.2.2015, pag. 42 (2014/33/UE)
►C2 Rettifica, GU L 205, 8.8.2017, pag. 91 (2014/33/UE)




▼B

DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:

a) di persone;

b) di persone e cose;

c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.

Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III utilizzati negli ascensori di cui al primo comma.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva:

a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;

b) gli ascensori da cantiere;

c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;

d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine;

e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;

f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;

h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;

i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;

j) i treni a cremagliera;

k) le scale mobili e i marciapiedi mobili.

3. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell’Unione, la presente direttiva non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «ascensore» : un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
2) «supporto del carico» : la parte dell’ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;
3) «ascensore modello» : un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I negli ascensori derivati dell’ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza per ascensori identici;
4) «messa a disposizione sul mercato» : la fornitura di un componente di sicurezza per ascensori per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
5) «immissione sul mercato» :
la prima messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori; oppure
la fornitura di un ascensore per l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito,
6) «installatore» : la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e dell’immissione sul mercato dell’ascensore;
7) «fabbricante» : la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;
8) «rappresentante autorizzato» : una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;
9) «importatore» : la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un paese terzo;
10) «distributore» : la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori;
11) «operatori economici» : l’installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
12) «specifica tecnica» : un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare;
13) «norma armonizzata» : la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
14) «accreditamento» : accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
15) «organismo nazionale di accreditamento» : organismo nazionale di accreditamento di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
16) «valutazione della conformità» : il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori;
17) «organismo di valutazione della conformità» : un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
18) «richiamo» : in relazione a un ascensore qualsiasi misura volta a ottenere lo smantellamento e lo smaltimento in sicurezza di un ascensore; in relazione a un componente di sicurezza per ascensori qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un componente di sicurezza per ascensori che è già stato messo a disposizione dell’installatore o dell’utilizzatore finale;
19) «ritiro» : qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un componente di sicurezza per ascensori nella catena di approvvigionamento;
20) «normativa di armonizzazione dell’Unione» : la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
21) «marcatura CE» : una marcatura mediante la quale l’installatore o il fabbricante indica che l’ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione.

Articolo 3

Libera circolazione

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano, sul loro territorio, l’immissione sul mercato o la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori che siano conformi alla presente direttiva.

2. Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni, gli Stati membri non vietano l’esibizione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che non siano conformi alla presente direttiva, a condizione che un’indicazione visibile specifichi chiaramente che essi non sono conformi e che non saranno immessi o messi a disposizione sul mercato finché non saranno stati resi conformi. Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone.

3. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell’osservanza della legislazione dell’Unione, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio o utilizzati, purché ciò non implichi modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva.

Articolo 4

Immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che gli ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che i componenti di sicurezza per ascensori cui si applica la presente direttiva possano essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti della presente...

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