Directive 2014/64/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Directive 64/432/EEC as regards computer databases which are part of the surveillance networks in the Member States
Published date | 27 June 2014 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 189, 27 June 2014 |
27.6.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 189/161 |
DIRETTIVA 2014/64/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (3) si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all’interno dell’Unione. Essa stabilisce che l’autorità competente di uno Stato membro può istituire un sistema di reti di sorveglianza. Queste reti comprendono una base di dati informatizzata che deve contenere almeno, quale requisito minimo, una serie di elementi stabiliti dalla direttiva 64/432/CEE, compreso il codice di identificazione di ciascun animale. |
(2) | Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Esso prevede, in via generale, che i due mezzi di identificazione ufficiali assegnati ad un animale rechino lo stesso codice di identificazione. Tuttavia, durante la fase iniziale di adeguamento all’uso degli identificatori elettronici come mezzi ufficiali di identificazione, non si può escludere che, in determinati casi, le limitazioni tecniche di configurazione del codice di identificazione originario di un animale impediscano la sua riproduzione su un identificatore elettronico. Ciò potrebbe verificarsi qualora i caratteri che formano il codice identificativo esistente impedisca al codice di poter essere convertito in un formato elettronico. Pertanto, il regolamento (CE) n. 1760/2000 prevede deroghe transitorie specifiche che consentono l’applicazione di un identificatore elettronico anche agli animali in questione, purché sia garantita la piena tracciabilità e sia possibile la loro identificazione individuale, compresa l’identificazione dell’azienda in cui sono nati. È opportuno tenere conto della possibilità di utilizzare tali identificativi elettronici nell’elenco degli elementi da includere nelle basi di dati informatizzate di cui alla direttiva 64/432/CEE. |
(3) | A fini di coerenza della |
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