Directive 94/12/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles and amending Directive 70/220/EEC

Published date19 April 1994
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 100, 19 April 1994
EUR-Lex - 31994L0012 - IT

Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 19/04/1994 pag. 0042 - 0052
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 26 pag. 0044
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 26 pag. 0044


DIRETTIVA 94/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1994 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,

considerando che è importante adottare misure nell'ambito del mercato interno; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il primo programma di azione della Comunità europea in materia di protezione dell'ambiente, approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973 (3), invita a tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e ad adeguare in tal senso le direttive già adottate; che il quinto programma di azione, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993 (4), prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

considerando che l'obiettivo di ridurre il livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore e l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno per i veicoli non possono essere realizzati in modo soddisfacente dai singoli Stati membri e possono, di conseguenza, essere meglio realizzati mediante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico provocato dai veicoli a motore;

considerando il consenso esistente sul fatto che lo sviluppo dei trasporti nella Comunità ha comportato un notevole impatto sull'ambiente; che un certo numero delle previsioni ufficiali sull'aumento della densità del traffico si sono rivelate inferiori ai dati ufficiali; che, pertanto, occorre imporre norme rigorose in materia di emissioni per tutti i veicoli a motore;

considerando che la Commissione ha istituito un programma europeo sulle emissioni, i carburanti e le tecnologie dei motori (EPEFE); che tale programma è stato introdotto per assicurare che le proposte di future direttive sulle emissioni inquinanti si ispirino alle soluzioni più vantaggiose sia per i consumatori che per l'economia; che il programma in questione tiene conto dei contributi che possono essere forniti sia dal veicolo sia dal carburante che lo alimenta;

considerando che la direttiva 70/220/CEE, concernente le misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (5), è una delle direttive particolari della procedura di omologazione stabilita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (6);

considerando che la direttiva 70/220/CEE fissa i valori limite per le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti provenienti dai motori dei suddetti veicoli; che detti valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE (7) e integrati, conformemente alla direttiva 77/102/CEE della Commissione (8), con i valori limite per le emissioni ammissibili di ossidi di azoto; che i valori limite per questi tre inquinanti sono stati ridotti successivamente dalle direttive 78/665/CEE della Commissione (9), 83/351/CEE (10) e 88/76/CEE (11); che i valori limite per le emissioni di particelle inquinanti dei motori diesel sono stati introdotti dalla direttiva 88/436/CEE (12); che delle norme europee più severe per le emissioni di gas inquinanti delle autovetture di cilindrata inferiore ai 1 400 cm³ sono state introdotte dalla direttiva 89/458/CEE (13); che l'applicazione di dette norme è stata estesa a tutte le autovetture indipendentemente dalla cilindrata del loro motore sulla base di un procedimento di prova europeo perfezionato comprendente un ciclo di guida extraurbano e che requisiti relativi alle emissioni di vapore e alla durata dei dispositivi antinquinamento, nonché norme più severe sulle parti celle provenienti da autovetture munite di motori diesel sono state introdotte dalla direttiva 91/441/CEE (1); che le autovetture destinate a trasportare più di sei passeggeri o aventi una massa massima superiore a 2 500 kg, i veicoli commerciali leggeri e i veicoli fuoristrada, che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 70/220/CEE e che finora hanno beneficiato di norme meno rigorose, sono stati assoggettati dalla direttiva 93/59/CEE a norme altrettanto severe di quelle delle autovetture, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di detti veicoli;

considerando che i lavori svolti dalla Commissione in questo settore hanno dimostrato che le migliori tecnologie attualmente disponibili nell'industria comunitaria possono essere ulteriormente perfezionate onde consentire alle autovetture di soddisfare limiti di emissione notevolmente ridotti; che le norme proposte saranno applicate sia all'omologazione di nuovi tipi di veicoli sia al controllo della conformità della produzione, dato che il metodo modificato del campionamento e di valutazione statistica consente di sopprimere le tolleranze sui valori limite accordate in occasione delle precedenti fasi previste dalla direttiva 70/220/CEE;

considerando che, tenuto conto del preoccupante livello di inquinamento provocato dalle emissioni dei veicoli a motore e il loro ruolo nella produzione dei gas...

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