Directive 94/18/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 amending Directive 80/390/EEC coordinating the requirements for the drawing up, scrutiny and distribution of the listing particulars to be published for the admission of securities to official stock-exchange listing, with regard to the obligation to publish listing particulars

Published date31 May 1994
Subject MatterFreedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 135, 31 May 1994
EUR-Lex - 31994L0018 - IT

Direttiva 94/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 31/05/1994 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 4 pag. 0224
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 4 pag. 0224


DIRETTIVA 94/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 1994 che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che fra gli obiettivi principali delle direttive in materia di quotazione dei valori mobiliari rientra la creazione di condizioni favorevoli ad una maggiore integrazione dei mercati mobiliari della Comunità, rimuovendo gli ostacoli che la prudenza consente di rimuovere;

considerando che la quotazione transfrontaliera all'interno della Comunità è uno degli strumenti disponibili per realizzare tale integrazione;

considerando che la lunghezza delle procedure e i costi inerenti alla pubblicazione del prospetto prescritto dalla direttiva 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (4), costituiscono una notevole difficoltà per quanti chiedono l'ammissione a tale quotazione in altri Stati membri;

considerando che un importante progresso verso la semplificazione delle procedure per la quotazione transfrontaliera è rappresentato dalla direttiva 87/345/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (5), che prevede il riconoscimento reciproco dei prospetti quando si richieda simultaneamente l'ammissione alla quotazione ufficiale in due o più Stati membri;

considerando che un altro significativo passo avanti nella stessa direzione è rappresentato dalla direttiva 90/211/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori (6), la quale riconosce il prospetto di offerta pubblica come prospetto per l'ammissione alla quotazione ufficiale, quando tale ammissione venga richiesta poco tempo dopo l'offerta pubblica;

considerando che tutte le nuove misure destinate a semplificare ulteriormente le procedure transfrontaliere possono accelerare l'integrazione dei mercati mobiliari nella Comunità;

considerando che l'articolo 6 della direttiva 80/390/CEE stabilisce già una serie di casi in cui le autorità competenti possono prevedere la dispensa parziale o totale dall'obbligo di pubblicare il prospetto; che queste dispense parziali o totali, che si riferiscono principalmente a casi in cui valori mobiliari della stessa...

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