Directive 94/25/EC of the European Parliament and of the Council of 16 June 1994 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft
Celex Number | 31994L0025 |
Coming into Force | 30 June 1994 |
End of Effective Date | 17 January 2016 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1994/25/oj |
Published date | 30 June 1994 |
Date | 16 June 1994 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 164, 30 June 1994 |
Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 30/06/1994 pag. 0015 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 26 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 26 pag. 0098
DIRETTIVA 94/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 1994
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),
considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nei diversi Stati membri relative alle caratteristiche di sicurezza delle imbarcazioni da diporto differiscono per portata e contenuto; che tali disparità sono atte a determinare ostacoli al commercio e condizioni diseguali ai fini della concorrenza nell'ambito del mercato interno;
considerando che l'armonizzazione delle legislazioni nazionali è il solo modo per rimuovere detti ostacoli al libero scambio; che tale obiettivo può essere conseguito in maniera soddisfacente soltanto dai singoli Stati membri; che la presente direttiva stabilisce solamente i requisiti indispensabili alla libera circolazione delle imbarcazioni da diporto;
considerando che la presente direttiva si applica unicamente alle imbarcazioni da diporto aventi una lunghezza minima di 2,5 metri ed una lunghezza massima, derivante dagli standard ISO, di 24 metri;
considerando che, se ed in quanto gli ostacoli tecnici nel settore delle imbarcazioni da diporto e dei loro componenti non possono venire eliminati dal reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle normative da parte di tutti gli Stati membri, per la loro eliminazione si deve seguire la nuova impostazione esposta nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 (4), la quale richiede che si definiscano i requisiti essenziali relativi alla sicurezza e ad altri aspetti importanti per il benessere generale; che il paragrafo 3 dell'articolo 100 A prevede che la Commissione, nelle sue proposte in materia di salute, sicurezza, protezione dell'ambiente e tutela dei consumatori si basi su un livello di protezione elevato; che i requisiti essenziali costituiscono i criteri ai quali devono conformarsi le imbarcazioni da diporto, le imbarcazioni parzialmente completate e i componenti sia separati che installati;
considerando che, di conseguenza, la presente direttiva definisce unicamente alcuni requisiti essenziali; che, per facilitare la prova della conformità con i requisiti essenziali, è necessario disporre di norme armonizzate a livello europeo relative alle imbarcazioni da diporto e ai loro componenti; che dette norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare il loro status di testi non cogenti; che, a tal fine, il comitato europeo per la normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti quali organismi competenti per l'adozione delle norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione ed i due suddetti organismi sottoscritti il 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di detti organismi, oppure da entrambi, su mandato della Commissione conformemente alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (5), nonché ai sensi degli orientamenti generali summenzionati;
considerando che, per la natura dei rischi connessi con l'impiego di imbarcazioni da diporto e di loro componenti è necessario instaurare procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della direttiva; che queste procedure devono essere stabilite in funzione del grado di pericolosità che possono presentare le imbarcazioni da diporto e i loro componenti; che, pertanto, ogni categoria di conformità deve essere completata da una procedura adeguata o un'opzione fra varie procedure equivalenti; che le procedure accolte corrispondono alla decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura «CE» di conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (1);
considerando che il Consiglio ha previsto l'apposizione della marcatura «CE» da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; che tale marcatura sancisce la conformità dell'imbarcazione da diporto e dei loro componenti a tutti i requisiti essenziali e alle procedure di valutazione previste dal diritto comunitario applicabile al prodotto;
considerando che è opportuno che, conformemente all'articolo 100 A, paragrafo 5 del trattato, gli Stati membri possano adottare misure provvisorie che limitino o vietino l'immissione sul mercato e l'uso delle imbarcazioni da diporto o di prodotti di cui sono costituite, che presentano un rischio particolare per la sicurezza delle persone, ed eventualmente per la sicurezza degli animali domestici o l'integrità dei beni, sempreché dette misure siano soggette ad una procedura comunitaria di controllo;
considerando che i destinatari di ogni decisione presa nel quadro della presente direttiva devono conoscere le motivazioni di tale decisione e i mezzi di ricorso loro offerti;
considerando che è necessario prevedere un regime transitorio che consenta l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle imbarcazioni da diporto e dei loro componenti fabbricati in conformità delle regolamentazioni nazionali in vigore alla data d'adozione della presente direttiva;
considerando che la presente direttiva non contiene disposizioni volte a limitare l'utilizzo dell'imbarcazione da diporto dopo la messa in servizio;
considerando che la costruzione di imbarcazioni da diporto può avere ripercussioni sull'ambiente in quanto l'imbarcazione può scaricare sostanze inquinanti; che è pertanto necessario includere nella direttiva disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, nella misura in cui esse riguardano la costruzione di imbarcazioni da diporto sotto il profilo del suo impatto diretto sull'ambiente;
considerando che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare il diritto degli Stati membri di stabilire, nel rispetto del trattato, i requisiti che possono risultare necessari in materia di navigazione in determinate acque ai fini della protezione dell'ambiente e della configurazione delle vie navigabili, nonché i requisiti atti a garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché ciò non obblighi ad apportare modifiche alle imbarcazioni da diporto non specificate nella presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica alle imbarcazioni da diporto, alle imbarcazioni da diporto parzialmente completate e ai componenti di cui all'allegato II, sia separati che installati.
2. Ai sensi della presente direttiva, per imbarcazione da diporto s'intende qualsiasi imbarcazione di qualunque tipo, a prescindere dai suoi mezzi di propulsione, avente uno scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 m, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati e che viene usata con finalità sportive e ricreative. Il fatto che la stessa imbarcazione possa essere utilizzata per il noleggio oppure per l'insegnamento della navigazione da diporto non osta alla sua inclusione nel campo d'applicazione della presente direttiva se viene immessa in commercio per finalità ricreative.
3. La presente direttiva non si applica a:
a) imbarcazioni destinate unicamente alla regata, comprese le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni per l'addestramento al canottaggio, e qualificate in tal senso dal fabbricante;
b) canoe e kayak, gondole e pedalò;
c) tavole a vela;
d) tavole a motore, imbarcazioni individuali ed altre imbarcazioni analoghe a motore;
e) originali e singole riproduzioni di imbarcazioni storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e qualificate in tal senso del fabbricante;
f) imbarcazioni sperimentali sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
g) imbarcazioni realizzate per uso personale sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque anni;
h) imbarcazioni specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 2, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (2);
i) sommergibili;
j) veicoli a cuscino d'aria;
k) aliscafi.
Articolo 2
Immissione in commercio e messa in servizio
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possano venire immessi in commercio o messi in servizio per un uso conforme alla loro destinazione solo se essi non pongono in pericolo la sicurezza...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
