Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data

Coming into Force13 December 1995
End of Effective Date24 May 2018
Celex Number31995L0046
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj
Published date23 November 1995
Date24 October 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 281, 23 November 1995
EUR-Lex - 31995L0046 - IT 31995L0046

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 23/11/1995 pag. 0031 - 0050


DIRETTIVA 95/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1995

relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che gli obiettivi della Comunità, enunciati nel trattato, come è stato modificato dal trattato sull'Unione europea, consistono nel realizzare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, nell'istituire relazioni più strette tra gli Stati che la Comunità riunisce, nell'assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale eliminando le barriere che dividono l'Europa, nel promuovere il miglioramento costante delle condizioni di vita delle sue popolazioni, nel preservare e rafforzare la pace e la libertà e nel promuovere la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri nonché dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

(2) considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell'uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui;

(3) considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, nel quale, conformemente all'articolo 7 A del trattato, è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, esigono non solo che i dati personali possano circolare liberamente da uno Stato membro all'altro, ma che siano altresì salvaguardati i diritti fondamentali della persona;

(4) considerando che nella Comunità si ricorre sempre più frequentemente al trattamento di dati personali nei vari settori delle attività economiche e sociali; che i progressi registrati dalle tecnologie dell'informazione facilitano notevolmente il trattamento e lo scambio di tali dati;

(5) considerando che l'integrazione economica e sociale derivante dall'instaurazione e dal funzionamento del mercato interno ai sensi dell'articolo 7 A del trattato comporterà necessariamente un sensibile aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali tra tutti i soggetti della vita economica e sociale degli Stati membri, siano essi privati o pubblici; che lo scambio di dati personali tra imprese stabilite in Stati membri differenti è destinato ad aumentare; che le amministrazioni nazionali dei vari Stati membri debbono collaborare, in applicazione del diritto comunitario, e scambiarsi i dati personali per poter svolgere la loro funzione o esercitare compiti per conto di un'amministrazione di un altro Stato membro, nell'ambito dello spazio senza frontiere costituito dal mercato interno;

(6) considerando, inoltre, che il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica e la messa in opera coordinata di nuove reti di telecomunicazioni nella Comunità richiedono e facilitano la circolazione transfrontaliera di dati personali;

(7) considerando che il divario nei livelli di tutela dei diritti e delle libertà personali, in particolare della vita privata, garantiti negli Stati membri relativamente al trattamento di dati personali può impedire la trasmissione dei dati stessi fra territori degli Stati membri e che tale divario può pertanto costituire un ostacolo all'esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, falsare la concorrenza e ostacolare, nell'adempimento dei loro compiti, le amministrazioni che intervengono nell'applicazione del diritto comunitario; che detto divario nel grado di tutela deriva dalla diversità disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali;

(8) considerando che, per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; che tale obiettivo, fondamentale per il mercato interno, non può essere conseguito esclusivamente attraverso l'azione degli Stati membri, tenuto conto in particolare dell'ampia divergenza esistente attualmente tra le normative nazionali in materia e della necessità di coordinarle affinché il flusso transfrontaliero di dati personali sia disciplinato in maniera coerente e conforme all'obiettivo del mercato interno ai sensi dell'articolo 7 A del trattato; che risulta pertanto necessario un intervento della Comunità ai fini di un ravvicinamento delle legislazioni;

(9) considerando che, data la protezione equivalente derivante dal ravvicinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri non potranno più ostacolare la libera circolazione tra loro di dati personali per ragioni inerenti alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata; che gli Stati membri disporranno di un margine di manovra di cui potranno valersi, nell'applicazione della direttiva, i partner economici e sociali; che potranno quindi precisare nella loro legislazione nazionale le condizioni generali di liceità dei trattamenti; che così facendo gli Stati membri si adopereranno per migliorare la protezione attualmente prevista dalle loro leggi; che, nei limiti di tale margine di manovra e conformemente al diritto comunitario, potranno verificarsi divergenze nell'applicazione della direttiva e che queste potranno ripercuotersi sulla circolazione dei dati sia all'interno dello Stato membro che nelle Comunità;

(10) considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;

(11) considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, contenuti dalla presente direttiva precisano ed ampliano quelli enunciati dalla convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale;

(12) considerando che i principi di tutela si devono applicare a tutti i trattamenti di dati personali quando le attività del responsabile del trattamento rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario; che deve essere escluso il trattamento di dati effettuato da una persona fisica nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico quali la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi;

(13) considerando che le attività previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea attinenti alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o alle attività dello Stato in materia di diritto penale non rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 57 e 100 A del trattato; che il trattamento di dati personali che è necessario alla salvaguardia del benessere economico dello Stato non rientra nell'ambito della presente direttiva qualora il trattamento sia legato a questioni di sicurezza dello Stato;

(14) considerando che la presente direttiva dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi a persone fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società dell'informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare, registrare, conservare o comunicare siffatti dati;

(15) considerando che il trattamento de suddetti dati rientra nella presente direttiva soltanto se è automatizzato o se riguarda dati contenuti, o destinati ad essere contenuti, in un archivio strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone, in modo da consentire un facile accesso ai dati personali di cui trattasi;

(16) considerando che nel campo d'applicazione della presente direttiva non rientra il trattamento di dati in forma di suoni e immagini, quali i dati di controllo video, finalizzato alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza dello Stato o all'esercizio di attività dello Stato nella sfera del diritto penale o di altre attività che esulano dal campo d'applicazione del diritto comunitario;

(17) considerando che, per quanto attiene al trattamento di suoni e immagini finalizzato all'attività giornalistica o all'espressione letteraria o artistica, in particolare del settore audiovisivo, i principi della direttiva hanno un'applicazione limitata, conformemente a quanto dispone l'articolo 9;

(18) considerando che, onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in forza della presente direttiva, è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nella Comunità rispetti la...

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