Directive 96/10/EC of the European Parliament and of the Council of 21 March 1996 amending Directive 89/647/EEC as regards recognition of contractual netting by the competent authorities
Published date | 03 April 1996 |
Subject Matter | Approximation of laws,Freedom of establishment,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 85, 3 April 1996 |
Direttiva 96/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 marzo 1996, che modifica la direttiva 89/647/CEE riguardo al riconoscimento della compensazione contrattuale da parte delle autorità competenti
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 03/04/1996 pag. 0017 - 0021
DIRETTIVA 96/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1996 che modifica la direttiva 89/647/CEE riguardo al riconoscimento della compensazione contrattuale da parte delle autorità competenti
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
visto il parere dell'Istituto monetario europeo (3),
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),
considerando che l'allegato II della direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (5), stabilisce il trattamento delle voci fuori bilancio connesse ai tassi di interesse e di cambio nel contesto del calcolo del coefficiente di solvibilità degli enti creditizi;
considerando che, ai fini del buon funzionamento del mercato interno e, in particolare, al fine di garantire la parità delle condizioni concorrenziali, gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi per pervenire ad una valutazione uniforme degli accordi di compensazione contrattuale da parte delle rispettive autorità competenti;
considerando che la presente direttiva è conforme ai risultati dei lavori di un consesso internazionale di cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria in merito al riconoscimento da parte delle autorità di vigilanza stesse delle compensazioni bilaterali, e in particolare della possibilità di calcolo degli obblighi di copertura patrimoniale per talune operazioni sulla base di un importo netto anziché lordo, purché esistano accordi giuridicamente vincolanti che garantiscano che il rischio di credito sia limitato all'importo netto;
considerando che le norme previste in materia di riconoscimento prudenziale delle compensazioni da parte delle autorità di vigilanza ad un più ampio livello internazionale daranno la possibilità di ridurre i requisiti patrimoniali per gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi attivi a livello internazionale in numerosi paesi terzi i cui enti creditizi sono in concorrenza con quelli comunitari;
considerando che, per gli enti creditizi costituiti negli Stati membri, solo una modifica della direttiva 89/647/CEE può offrire la possibilità di un analogo riconoscimento delle compensazioni bilaterali da parte delle autorità competenti e garantire a detti enti condizioni eque di concorrenza; che le norme previste sono equilibrate ed atte a rafforzare ulteriormente le misure di vigilanza prudenziale applicate agli enti creditizi;
considerando che le...
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