Directive 96/84/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 amending Directive 89/398/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to foodstuffs intended for particular nutritional uses
Published date | 19 February 1997 |
Subject Matter | Approximation of laws,Foodstuffs,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 48, 19 February 1997 |
Direttiva 96/84/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare
Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/1997 pag. 0020 - 0021
DIRETTIVA 96/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B (3),
considerando che secondo l'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE del Consiglio (4) le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di prodotti alimentari che figurano all'allegato I di detta direttiva sono adottate mediante direttive specifiche della Commissione;
considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di applicazione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (5);
considerando che le direttive specifiche riflettono il livello delle conoscenze in materia al momento della loro adozione e che pertanto tutte le modifiche che mirano ad introdurre le innovazioni fondate sui progressi scientifici e tecnici devono, previa consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito con la decisione 95/273/CE della Commissione (6), essere approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 89/398/CEE;
considerando che è necessario prevedere una procedura che consenta l'immissione temporanea sul mercato dei prodotti risultanti dalle innovazioni tecnologiche per valorizzare i frutti delle ricerche industriali in attesa della modificazione della direttiva specifica in oggetto;
considerando, tuttavia, che per motivi di tutela della salute dei consumatori l'autorizzazione all'ammissione in commercio può essere concessa solo dopo aver consultato il Comitato scientifico dell'alimentazione umana;
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