Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity

Published date30 January 1997
Subject MatterEnergy,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 27, 30 January 1997
EUR-Lex - 31996L0092 - IT

Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/1997 pag. 0020 - 0029


DIRETTIVA 96/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando l'importanza di adottare misure per garantire il buon funzionamento del mercato interno; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

(2) considerando che il completamento di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale costituisce un passo importante verso il completamento del mercato interno dell'energia;

(3) considerando che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero incidere sulla piena applicazione del trattato, in particolare delle disposizioni relative al mercato interno e alla concorrenza;

(4) considerando che l'instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica è particolarmente importante per aumentare l'efficienza della generazione, la trasmissione e la distribuzione di tale prodotto, rafforzando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività dell'economia europea nonché rispettando la protezione dell'ambiente;

(5) considerando che il mercato interno dell'energia elettrica deve essere instaurato progressivamente al fine di consentire all'industria di adeguarsi in modo flessibile e composto al suo nuovo contesto e per tener conto dei diversi modi nei quali le reti elettriche sono attualmente organizzate;

(6) considerando che l'instaurazione del mercato interno nel settore dell'energia elettrica deve favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti;

(7) considerando che la direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (4) e la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (5), hanno costituito una prima fase per il completamento del mercato interno dell'energia elettrica;

(8) considerando che è ora necessario adottare ulteriori provvedimenti per instaurare il mercato interno dell'energia elettrica;

(9) considerando che, nel mercato interno, le imprese elettriche devono poter operare nella prospettiva del conseguimento di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, fatta salva l'osservanza degli obblighi del servizio pubblico;

(10) considerando che attualmente gli Stati membri, a causa delle loro differenze strutturali, dispongono di sistemi diversi che disciplinano il settore dell'energia elettrica;

(11) considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, si deve stabilire a livello comunitario un quadro di principi generali le cui modalità di applicazione dovrebbero però essere lasciate agli Stati membri, consentendo così a ciascuno Stato membro di scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione;

(12) considerando che, a prescindere dalle vigenti modalità organizzative del mercato, l'accesso alla rete deve essere aperto nell'osservanza della presente direttiva e deve portare risultati economici equivalenti negli Stati membri nonché ad un livello di apertura dei mercati ed un grado di accesso ai mercati dell'energia elettrica direttamente comparabili;

(13) considerando che, per taluni Stati membri, l'imposizione di obblighi di servizio pubblico può essere necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione del consumatore e dell'ambiente che, a loro avviso, la libera concorrenza, di per sé, non può necessariamente garantire;

(14) considerando che una programmazione a lungo termine può essere uno dei mezzi per realizzare tali obblighi di servizio pubblico;

(15) considerando che il trattato prevede specifiche norme relative alle limitazioni alla libera circolazione delle merci e alla concorrenza;

(16) considerando che, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 del trattato obbliga gli Stati membri ad osservare tali norme nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi;

(17) considerando che l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato sottopone le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a tali norme, a specifiche condizioni;

(18) considerando che l'attuazione della presente direttiva eserciterà un impatto sulle attività di tali imprese;

(19) considerando che gli Stati membri, qualora impongano obblighi di servizio pubblico alle imprese elettriche, devono osservare le pertinenti norme del trattato nell'interpretazione fattane dalla Corte di giustizia;

(20) considerando che, nell'instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica si deve tener pienamente conto dell'obiettivo comunitario di coesione economica e sociale, particolarmente in settori quali le infrastrutture, nazionali o intracomunitarie, utilizzate per la trasmissione di energia elettrica;

(21) considerando che la decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (6) ha contribuito allo sviluppo di infrastrutture integrate di trasmissione di energia elettrica;

(22) considerando che occorre pertanto stabilire norme comuni per la generazione dell'energia elettrica e per la gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica;

(23) considerando che possono essere applicati due sistemi per l'apertura del mercato della produzione di energia: una procedura di autorizzazione ovvero una procedura di gara di appalto, che devono operare secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

(24) considerando che è necessario, in tale contesto, prendere in considerazione la situazione degli autoproduttori e dei produttori indipendenti;

(25) considerando che ogni rete di trasmissione dev'essere soggetta a una gestione e a un controllo centrale per garantirne la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza nell'interesse dei produttori e dei loro clienti; che occorre pertanto designare un gestore della rete di trasmissione incaricato della gestione, della manutenzione e, se del caso, dello sviluppo; che il gestore della rete deve agire in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria;

(26) considerando che le norme tecniche per la gestione delle reti di trasmissione e delle linee dirette devono essere trasparenti ed assicurarne l'interoperabilità;

(27) considerando che occorre stabilire criteri obiettivi e non discriminatori per il dispacciamento delle centrali;

(28) considerando che, per motivi di protezione dell'ambiente, può essere data la priorità alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

(29) considerando che, sul piano della distribuzione, si possono concedere diritti di approvvigionamento ai clienti situati in una data zona e deve essere designato un gestore per gestire, mantenere in efficienza e, se necessario, sviluppare ciascuna rete di distribuzione;

(30) considerando che, per assicurare la trasparenza e la non discriminazione, le funzioni di trasmissione delle imprese integrate verticalmente devono essere svolte indipendentemente dalle altre attività;

(31) considerando che l'acquirente unico deve operare in modo separato dalle attività di generazione e di distribuzione delle imprese verticalmente integrate; che è necessario limitare il flusso di informazioni tra le attività dell'acquirente unico e tali attività di generazione e di distribuzione;

(32) considerando che la contabilità di tutte le imprese elettriche integrate dovrebbe presentare un massimo di trasparenza, allo scopo, soprattutto, di individuare abusi di posizione dominante consistenti, a titolo esemplificativo, in tariffe anormalmente elevate o basse ovvero in pratiche discriminatorie per operazioni equivalenti; che, a tal fine, la contabilità dev'essere separata per ogni attività;

(33) considerando che è altresì necessario fornire un accesso alla contabilità interna delle imprese alle autorità competenti, nel dovuto rispetto della riservatezza;

(34) considerando che, a cagione della diversità delle strutture e della specificità delle reti negli Stati membri, dovrebbero esservi opzioni differenti per l'accesso alla rete da gestirsi secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

(35) considerando che dovrebbe essere prevista la possibilità di autorizzare la costruzione e l'utilizzazione di linee dirette;

(36) considerando che devono essere previste clausole di salvaguardia e procedure per la soluzione delle controversie;

(37) considerando che dovrebbe essere evitato ogni abuso di posizione dominante e ogni comportamento predatorio;

(38) considerando che, poiché taluni Stati membri possono incontrare particolari difficoltà di adeguamento delle loro reti, dovrebbe essere prevista la possibilità di ricorrere a regimi transitori o a deroghe, specialmente per il funzionamento di piccole reti isolate;

(39) considerando che la presente direttiva costituisce un'ulteriore fase di liberalizzazione; che, pur dopo l'entrata in vigore, permarranno comunque tali ostacoli agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri; che, pertanto, potranno essere formulate proposte volte a migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia...

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