Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity

Coming into Force19 February 1997
End of Effective Date30 June 2004
Celex Number31996L0092
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/92/oj
Published date30 January 1997
Date19 December 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 27, 30 January 1997
EUR-Lex - 31996L0092 - IT

Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/1997 pag. 0020 - 0029


DIRETTIVA 96/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando l'importanza di adottare misure per garantire il buon funzionamento del mercato interno; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

(2) considerando che il completamento di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale costituisce un passo importante verso il completamento del mercato interno dell'energia;

(3) considerando che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero incidere sulla piena applicazione del trattato, in particolare delle disposizioni relative al mercato interno e alla concorrenza;

(4) considerando che l'instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica è particolarmente importante per aumentare l'efficienza della generazione, la trasmissione e la distribuzione di tale prodotto, rafforzando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività dell'economia europea nonché rispettando la protezione dell'ambiente;

(5) considerando che il mercato interno dell'energia elettrica deve essere instaurato progressivamente al fine di consentire all'industria di adeguarsi in modo flessibile e composto al suo nuovo contesto e per tener conto dei diversi modi nei quali le reti elettriche sono attualmente organizzate;

(6) considerando che l'instaurazione del mercato interno nel settore dell'energia elettrica deve favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti;

(7) considerando che la direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (4) e la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (5), hanno costituito una prima fase per il completamento del mercato interno dell'energia elettrica;

(8) considerando che è ora necessario adottare ulteriori provvedimenti per instaurare il mercato interno dell'energia elettrica;

(9) considerando che, nel mercato interno, le imprese elettriche devono poter operare nella prospettiva del conseguimento di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, fatta salva l'osservanza degli obblighi del servizio pubblico;

(10) considerando che attualmente gli Stati membri, a causa delle loro differenze strutturali, dispongono di sistemi diversi che disciplinano il settore dell'energia elettrica;

(11) considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, si deve stabilire a livello comunitario un quadro di principi generali le cui modalità di applicazione dovrebbero però essere lasciate agli Stati membri, consentendo così a ciascuno Stato membro di scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione;

(12) considerando che, a prescindere dalle vigenti modalità organizzative del mercato, l'accesso alla rete deve essere aperto nell'osservanza della presente direttiva e deve portare risultati economici equivalenti negli Stati membri nonché ad un livello di apertura dei mercati ed un grado di accesso ai mercati dell'energia elettrica direttamente comparabili;

(13) considerando che, per taluni Stati membri, l'imposizione di obblighi di servizio pubblico può essere necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione del consumatore e dell'ambiente che, a loro avviso, la libera concorrenza, di per sé, non può necessariamente garantire;

(14) considerando che una programmazione a lungo termine può essere uno dei mezzi per realizzare tali obblighi di servizio pubblico;

(15) considerando che il trattato prevede specifiche norme relative alle limitazioni alla libera circolazione delle merci e alla concorrenza;

(16) considerando che, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1 del trattato obbliga gli Stati membri ad osservare tali norme nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi;

(17) considerando che l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato sottopone le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a tali norme, a specifiche condizioni;

(18) considerando che l'attuazione della presente direttiva eserciterà un impatto sulle attività di tali imprese;

(19) considerando che gli Stati membri, qualora impongano obblighi di servizio pubblico alle imprese elettriche, devono osservare le pertinenti norme del trattato nell'interpretazione fattane dalla Corte di giustizia;

(20) considerando che, nell'instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica si deve tener pienamente conto dell'obiettivo comunitario di coesione economica e sociale, particolarmente in settori quali le infrastrutture, nazionali o intracomunitarie, utilizzate per la trasmissione di energia elettrica;

(21) considerando che la decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (6) ha contribuito allo sviluppo di infrastrutture integrate di trasmissione di energia elettrica;

(22) considerando che occorre pertanto stabilire norme comuni per la generazione dell'energia elettrica e per la gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica;

(23) considerando che possono essere applicati due sistemi per l'apertura del mercato della produzione di energia: una procedura di autorizzazione ovvero una procedura di gara di appalto, che devono operare secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

(24) considerando che è necessario, in tale contesto, prendere in considerazione la situazione degli autoproduttori e dei produttori indipendenti;

(25) considerando che ogni rete di trasmissione dev'essere soggetta a una gestione e a un controllo centrale per garantirne la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza nell'interesse dei produttori e dei loro clienti; che occorre pertanto designare un gestore della rete di trasmissione incaricato della gestione, della manutenzione e, se del caso, dello sviluppo; che il gestore della rete deve agire in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria;

(26) considerando che le norme tecniche per la gestione delle reti di trasmissione e delle linee dirette devono essere trasparenti ed assicurarne l'interoperabilità;

(27) considerando che occorre stabilire criteri obiettivi e non discriminatori per il dispacciamento delle centrali;

(28) considerando che, per motivi di protezione dell'ambiente, può essere data la priorità alla generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

(29) considerando che, sul piano della distribuzione, si possono concedere diritti di approvvigionamento ai clienti situati in una data zona e deve essere designato un gestore per gestire, mantenere in efficienza e, se necessario, sviluppare ciascuna rete di distribuzione;

(30) considerando che, per assicurare la trasparenza e la non discriminazione, le funzioni di trasmissione delle imprese integrate verticalmente devono essere svolte indipendentemente dalle altre attività;

(31) considerando che l'acquirente unico deve operare in modo separato dalle attività di generazione e di distribuzione delle imprese verticalmente integrate; che è necessario limitare il flusso di informazioni tra le attività dell'acquirente unico e tali attività di generazione e di distribuzione;

(32) considerando che la contabilità di tutte le imprese elettriche integrate dovrebbe presentare un massimo di trasparenza, allo scopo, soprattutto, di individuare abusi di posizione dominante consistenti, a titolo esemplificativo, in tariffe anormalmente elevate o basse ovvero in pratiche discriminatorie per operazioni equivalenti; che, a tal fine, la contabilità dev'essere separata per ogni attività;

(33) considerando che è altresì necessario fornire un accesso alla contabilità interna delle imprese alle autorità competenti, nel dovuto rispetto della riservatezza;

(34) considerando che, a cagione della diversità delle strutture e della specificità delle reti negli Stati membri, dovrebbero esservi opzioni differenti per l'accesso alla rete da gestirsi secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

(35) considerando che dovrebbe essere prevista la possibilità di autorizzare la costruzione e l'utilizzazione di linee dirette;

(36) considerando che devono essere previste clausole di salvaguardia e procedure per la soluzione delle controversie;

(37) considerando che dovrebbe essere evitato ogni abuso di posizione dominante e ogni comportamento predatorio;

(38) considerando che, poiché taluni Stati membri possono incontrare particolari difficoltà di adeguamento delle loro reti, dovrebbe essere prevista la possibilità di ricorrere a regimi transitori o a deroghe, specialmente per il funzionamento di piccole reti isolate;

(39) considerando che la presente direttiva costituisce un'ulteriore fase di liberalizzazione; che, pur dopo l'entrata in vigore, permarranno comunque tali ostacoli agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri; che, pertanto, potranno essere formulate proposte volte a migliorare il funzionamento del mercato interno dell'energia...

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