Directive 97/5/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 on cross-border credit transfers

Published date14 February 1997
Subject MatterFree movement of capital,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 43, 14 February 1997
EUR-Lex - 31997L0005 - IT

Direttiva 97/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 14/02/1997 pag. 0025 - 0030


DIRETTIVA 97/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

deliberando secondo la procedura stabilita dall'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato il 22 novembre 1996 dal comitato di conciliazione,

(1) considerando che il numero dei pagamenti transfrontalieri aumenta costantemente con il completamento del mercato interno e i progressi verso un'Unione economica e monetaria completa, che implicano l'incremento degli scambi e della circolazione delle persone nella Comunità; che i bonifici transfrontalieri rappresentano una parte consistente, per volume e valore, dei pagamenti transfrontalieri;

(2) considerando che è essenziale che i singoli cittadini e le imprese, in particolare quelle piccole e medie, possono effettuare bonifici rapidi, sicuri ed economici da un capo all'altro del territorio della Comunità; che, come indicato nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza CE ai sistemi di bonifici transfrontalieri (4), una più ampia concorrenza sul mercato dei bonifici transfrontalieri dovrebbe condurre al miglioramento dei servizi e alla riduzione dei prezzi;

(3) considerando che la presente direttiva intende dar seguito ai progressi compiuti nel completamento del mercato interno, in particolare nel campo della liberalizzazione dei movimenti di capitali in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria; che le disposizioni in essa contenute devono applicarsi ai bonifici espressi nelle monete degli Stati membri e in ECU;

(4) considerando che il Parlamento europeo nella risoluzione del 12 febbraio 1993 (5) ha chiesto che fosse elaborata una direttiva del Consiglio per definire delle norme in materia di trasparenza e di qualità d'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri;

(5) considerando che le questioni oggetto della presente direttiva devono essere trattate separatamente da quelle sistemiche, le quali rimangono oggetto di studio da parte della Commissione; che potrà rivelarsi necessario presentare un'ulteriore proposta per abbracciare anche tali questioni sistemiche, e principalmente la questione relativa al carattere definitivo del regolamento (settlement finality);

(6) considerando che la presente direttiva è intesa a migliorare i servizi di bonifico transfrontalieri e, pertanto, a coadiuvare l'Istituto monetario europeo (IME) nel suo compito di promuovere l'efficienza di tali bonifici allo scopo di preparare la terza fase dell'Unione economica e monetaria;

(7) considerando che, in linea con gli obiettivi di cui al secondo considerando, la presente direttiva si applica ai bonifici di importo inferiore a 50 000 ECU;

(8) considerando che, a norma dell'articolo 3 B, terzo comma del trattato, e per assicurare la trasparenza, la presente direttiva stabilisce i requisiti minimi necessari ad assicurare un livello adeguato di informazione della clientela prima e dopo l'esecuzione di un bonifico transfrontaliero; che tali requisiti includono un'indicazione delle procedure di reclamo e ricorso offerte ai clienti nonché delle modalità di accesso a queste ultime; che la presente direttiva stabilisce alcuni requisiti d'esecuzione minimi, segnatamente in termini di qualità, cui dovranno conformarsi gli enti che offrono servizi di bonifico transfrontalieri, incluso l'obbligo di eseguire i bonifici transfrontalieri secondo le istruzioni del cliente; che la presente direttiva corrisponde ai principi enunciati nella raccomandazione 90/109/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1990, concernente la trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni finanziarie transfrontaliere (6); che essa lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (7);

(9) considerando che la presente direttiva dovrebbe contribuire a ridurre il termine massimo di esecuzione di un bonifico transfrontaliero e incoraggiare gli enti che già praticano termini brevissimi a mantenerli;

(10) considerando che è opportuno che la commissione, nella relazione che presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, esamini in modo particolare il problema del termine da applicare in assenza di un termine convenuto tra l'ordinante e il suo ente, tenendo conto sia dell'evoluzione tecnica che della situazione esistente in ciascuno degli Stati membri;

(11) considerando che è opportuno che gli enti abbiano un obbligo di rimborso in caso di bonifici non portati a buon fine; che l'obbligo di rimborso potrebbe comportare una responsabilità degli enti la quale, in assenza di limiti, potrebbe riflettersi sulla loro capacità di soddisfare il requisito di solvibilità; che tale obbligo di rimborso si deve pertanto...

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