Directive 97/51/EC of the European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending Council Directives 90/387/EEC and 92/44/EEC for the purpose of adaptation to a competitive environment in telecommunications

Published date29 October 1997
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles,Telecommunications
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 295, 29 October 1997
EUR-Lex - 31997L0051 - IT 31997L0051

Direttiva 97/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 29/10/1997 pag. 0023 - 0034


DIRETTIVA 97/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 28 maggio 1997,

(1) considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) (4) prevede condizioni armonizzate per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle reti pubbliche e, laddove applicabile, dei servizi pubblici di telecomunicazioni; che, in base a tale direttiva, il Consiglio ha adottato la direttiva 92/44/CEE, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate (5);

(2) considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato (6), congiuntamente con la risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 su principi e calendario della liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione (7) chiede la liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione entro il 1° gennaio 1998 (con periodi transitori per alcuni Stati membri); che tale liberalizzazione è appoggiata dalla risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 1993 sulla comunicazione della Commissione del 1992 concernente la relazione sulla situazione esistente nel 1992 nel settore dei servizi di telecomunicazione (8) e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 1995 sul «Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo» (parte II) (9);

(3) considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 ha incluso tra gli obiettivi principali della politica comunitaria delle telecomunicazioni l'applicazione nell'intera Comunità e, se necessario, l'adattamento, alla luce di un'ulteriore liberalizzazione, dei principi relativi alla rete aperta di telecomunicazioni nei confronti degli enti contemplati e di problematiche quali il servizio universale, l'interconnessione e le tariffe d'accesso, nonché di problematiche connesse alle condizioni per il rilascio delle relative licenze; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995 sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni (10) ha chiesto alla Commissione, secondo il calendario definito nelle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio anteriormente al 1° gennaio 1996, tutte le disposizioni legislative destinate a stabilire il quadro normativo europeo delle telecomunicazioni che accompagna la liberalizzazione totale del settore, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento al futuro contesto concorrenziale delle misure di fornitura di una rete aperta;

(4) considerando che la risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 1994 sulla comunicazione della Commissione accompagnata dal progetto di risoluzione del Consiglio sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (11) sottolinea la fondamentale importanza dei principi del servizio universale; che la risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1994 sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (12) invita gli Stati membri ad istituire e mantenere un quadro normativo adeguato al fine di assicurare un servizio universale in tutto il loro territorio; che, come riconosciuto dal Consiglio in tale risoluzione, il concetto di servizio universale deve evolvere per stare al passo con i progressi tecnologici, gli sviluppi di mercato e i cambiamenti nella domanda degli utenti; che il servizio universale di telecomunicazioni avrà una funzione importante nel rafforzare la coesione economica e sociale, in particolare nelle aree distanti, periferiche, isolate e rurali e nelle zone insulari della Comunità; che, ove ciò sia giustificato, il costo netto degli obblighi di servizio universale può essere suddiviso tra gli operatori di mercato, secondo il diritto comunitario;

(5) considerando che i principi di base relativi all'accesso e all'uso delle reti e dei servizi pubblici di telecomunicazione creati nel quadro della fornitura di una rete aperta debbono essere adattati per garantire servizi a scala europea in un contesto liberalizzato, a vantaggio degli utenti e degli organismi che forniscono reti e/o servizi pubblici di telecomunicazione; che in un contesto liberalizzato l'impostazione facoltativa basata su norme e specifiche tecniche comuni, ricorrendo a consultazioni qualora sia necessario per soddisfare le esigenze degli utenti, è quella più adatta; che la fornitura di un servizio universale e la disponibilità di un pacchetto minimo di servizi devono essere comunque garantite a tutti gli utenti della Comunità in base alle misure comunitarie applicabili; che è necessario creare un quadro generale per l'interconnessione alle reti e ai servizi pubblici di telecomunicazione, in modo da fornire agli utenti comunitari l'interoperabilità dei servizi da terminale a terminale;

(6) considerando che le condizioni di fornitura della rete aperta non devono limitare l'accesso e l'uso delle reti di telecomunicazione pubbliche o dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, salvo che per motivi basati su requisiti fondamentali ovvero derivanti dall'esercizio di diritti speciali ed esclusivi detenuti dagli Stati membri secondo il diritto comunitario;

(7) considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri adottino misure giustificate dai motivi di cui agli articoli 36 e 56 del trattato e, in particolare, da motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di moralità pubblica;

(8) considerando che un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato (13) è stato concluso in data 20 dicembre 1994;

(9) considerando che gli Stati membri dovrebbero garantire, in base al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione da quelle operative, l'indipendenza della o delle autorità nazionali di regolamentazione al fine di assicurare l'imparzialità delle decisioni, e provvedere affinché esse svolgano un ruolo essenziale nell'attuazione del quadro normativo previsto dalla pertinente legislazione comunitaria; che tale requisito di indipendenza non pregiudica l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri o il principio di neutralità con riferimento alle norme degli Stati membri che disciplinano il regime di proprietà, a norma dell'articolo 222 del trattato; che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero disporre di tutti i mezzi necessari, in termini di personale, competenze e risorse finanziarie, per svolgere i compiti loro assegnati;

(10) considerando che la manutenzione e i concetti più generali relativi agli indirizzi e alla denominazione svolgono un ruolo importante; che l'adesione ad un'impostazione armonizzata per quanto riguarda numeri/indirizzi e, se possibile, le denominazioni agevola le comunicazioni degli utenti da terminale a terminale a livello europeo e all'interoperabilità dei servizi; che oltre alla numerazione può essere opportuno applicare i principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione nell'assegnazione di nomi e indirizzi; che la direttiva 96/19/CE della Commissione, del 13 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in relazione alla realizzazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni (14), prevede che siano resi disponibili per tutti i servizi di telecomunicazione numeri adeguati da assegnare in materia obiettiva, non discriminatoria, proporzionata e trasparente;

(11) considerando che per garantire la fornitura di linee affittate in tutta la Comunità gli Stati membri dovrebbero far sì che in ogni punto del loro territorio gli utenti possano accedere ad un insieme minimo di linee affittate offerto da almeno un organismo; che gli organismi con l'obbligo di fornire le linee affittate dovrebbero essere scelti dagli Stati membri; che gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione gli organismi destinatari della presente direttiva, i tipi di linee affittate nell'ambito del pacchetto minimo di prestazioni obbligatorie e l'area geografica in cui vige tale obbligo; che in una determinata area geografica tutti i tipi di linee affittate forniti da un organismo notificato sono sottoposti alle disposizioni generali della presente direttiva;

(12) considerando che il potere di mercato di un organismo dipende da vari fattori, inclusa la quota di mercato del prodotto o del servizio in oggetto nel mercato geografico in questione, il fatturato in rapporto alle dimensioni del mercato, la capacità di influenzare le condizioni del mercato, il controllo sui mezzi di accesso per gli utenti finali, l'accesso alle risorse finanziarie e l'esperienza nella fornitura di prodotti e...

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