Directive 97/55/EC of European Parliament and of the Council of 6 October 1997 amending Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising so as to include comparative advertising
Coming into Force | 12 November 1997 |
End of Effective Date | 11 December 2007 |
Celex Number | 31997L0055 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1997/55/oj |
Published date | 23 October 1997 |
Date | 06 October 1997 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 290, 23 October 1997 |
Direttiva 97/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa
Gazzetta ufficiale n. L 290 del 23/10/1997 pag. 0018 - 0023
DIRETTIVA 97/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato il 25 giugno 1997 dal comitato di conciliazione,
(1) considerando che uno dei principali obiettivi della Comunità è il completamento del mercato interno; che è necessario adottare misure atte a garantire il buon funzionamento di detto mercato; che il mercato interno consiste in uno spazio senza frontiere interne, nel quale è garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;
(2) considerando che col completamento del mercato interno la varietà dell'offerta è destinata ad aumentare sempre più; che, poiché i consumatori possono e devono ricavare il massimo vantaggio dal mercato interno, e la pubblicità costituisce uno strumento molto importante per aprire sbocchi reali in tutta l'Unione europea per qualsiasi bene o servizio, le disposizioni essenziali che disciplinano la forma e il contenuto della pubblicità comparativa devono essere uniformi e le condizioni per l'utilizzazione della pubblicità comparativa in tutti gli Stati membri devono essere armonizzate; che, a queste condizioni, ciò contribuirà a mettere oggettivamente in evidenza i pregi dei vari prodotti comparabili; che la pubblicità comparativa può anche stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori;
(3) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dei singoli Stati membri in materia di pubblicità comparativa differiscono notevolmente; che la pubblicità oltrepassa le frontiere e si diffonde nel territorio di altri Stati membri; che la liceità o il divieto della pubblicità comparativa a seconda delle diverse legislazioni nazionali può costituire un ostacolo alla libera circolazione dei beni e dei servizi e creare distorsioni di concorrenza; che, in particolare, delle imprese possono trovarsi esposte a forme di pubblicità sviluppate dalla concorrenza alle quali non possono rispondere ad armi pari; che deve essere assicurata la libertà di fornire servizi in materia di pubblicità comparativa; che la Comunità è tenuta a porre rimedio a tale situazione;
(4) considerando che il sesto considerando della direttiva 84/450/CEE del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (4), stabilisce che, previa armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di tutela dalla pubblicità ingannevole, è opportuno, «in una seconda fase, prevedere una normativa in merito alla pubblicità sleale, nonché - se necessario - alla pubblicità comparativa, in base a proposte appropriate presentate dalla Commissione»;
(5) considerando che il punto 3, lettera d) dell'allegato della risoluzione del Consiglio del 14 aprile 1975, riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (5), include tra i diritti fondamentali dei consumatori, il diritto d'informazione; che questo diritto è confermato dalla risoluzione del Consiglio del 19 maggio 1981, riguardante un secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (6), il cui allegato tratta espressamente dell'informazione dei consumatori al punto 40; che la pubblicità comparativa, che confronti caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative e non sia ingannevole, può essere un mezzo legittimo per informare i consumatori nel loro interesse;
(6) considerando che è opportuno definire un concetto generale di pubblicità comparativa per includere tutte le forme della stessa;
(7) considerando che si devono stabilire le condizioni della pubblicità comparativa lecita, per quanto riguarda il confronto, per determinare quali prassi in materia di pubblicità comparativa possono comportare una distorsione della concorrenza, svantaggiare i concorrenti e avere...
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