Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector

Published date30 January 1998
Subject MatterTelecommunications,Consumer protection,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 24, 30 January 1998
EUR-Lex - 31997L0066 - IT

Direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1998 pag. 0001 - 0008


DIRETTIVA 97/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il testo comune approvato dal Comitato di conciliazione il 6 novembre 1997,

(1) considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, al fine di garantire il libero flusso dei dati personali nella Comunità;

(2) considerando che la riservatezza delle comunicazioni è garantita sulla base degli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo (in particolare la convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e delle costituzioni degli Stati membri;

(3) considerando che attualmente nella Comunità vengono introdotte nelle reti pubbliche di telecomunicazione nuove tecnologie digitali avanzate che fanno emergere esigenze specifiche in relazione alla tutela dei dati personali e della vita privata dell'utente; che lo sviluppo della società dell'informazione è caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi di telecomunicazione; che il positivo sviluppo transfrontaliero di tali servizi, quali video a richiesta (video on demand) e televisione interattiva, dipende in parte dal fatto che gli utenti possano confidare di non correre rischi riguardo alla loro vita privata;

(4) considerando che ciò riguarda in particolare l'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) e delle reti digitali radiomobili;

(5) considerando che, nella risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (5), il Consiglio ha chiesto che siano prese misure per tutelare i dati personali, al fine di favorire la creazione di un ambiente propizio al futuro sviluppo delle telecomunicazioni nella Comunità; che, nella risoluzione del 18 luglio 1989 relativa al rafforzamento del coordinamento per l'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunità europea entro il 1992 (6), il Consiglio ha ribadito l'importanza della tutela dei dati personali e della vita privata;

(6) considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza della tutela dei dati personali e della vita privata nelle reti di telecomunicazione, con particolare riferimento all'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN);

(7) considerando che nel settore delle reti pubbliche di telecomunicazione occorre prevedere disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specifiche al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche, con particolare riferimento ai rischi sempre maggiori di abuso connessi alla memorizzazione e al trattamento automatizzato di dati relativi agli abbonati e agli utenti;

(8) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, nonché dei legittimi interessi delle persone giuridiche nel settore della telecomunicazione devono essere armonizzate per evitare ostacoli al mercato interno della telecomunicazione in base all'obiettivo di cui all'articolo 7 A del trattato; che l'armonizzazione è limitata alle esigenze strettamente necessarie per garantire che non si ostacolino la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di telecomunicazione tra Stati membri;

(9) considerando che gli Stati membri, i fornitori dei servizi e gli utenti interessati così come gli organi comunitari competenti, dovrebbero cooperare all'introduzione e allo sviluppo delle pertinenti tecnologie richieste, ove ciò sia necessario, per dare applicazione alle garanzie previste dalle disposizioni della presente direttiva;

(10) considerando che tali nuovi servizi includono televisione interattiva e video a richiesta (video on demand);

(11) considerando che nel settore delle telecomunicazioni si applica la direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali non specificamente regolati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi del controllore e i diritti delle persone fisiche; che la direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di telecomunicazione non offerti al pubblico;

(12) considerando che la presente direttiva, analogamente a quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 95/46/CE, non prende in considerazione aspetti della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non sono disciplinate dal diritto comunitario; considerando che spetta agli Stati membri prendere le misure che considerino necessarie per tutelare la pubblica sicurezza, la sicurezza dello Stato (incluso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l'applicazione del diritto penale; considerando che la direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni telefoniche legali per ciascuno di tali scopi;

(13) considerando che gli abbonati di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico possono essere persone fisiche o giuridiche; che le disposizioni della presente direttiva sono volte a tutelare, integrando la direttiva 95/46/CE, i diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla vita privata, nonché i legittimi interessi delle persone giuridiche; che tali disposizioni non possono in alcun caso comportare per gli Stati membri l'obbligo di estendere l'applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela dei legittimi interessi delle persone giuridiche; che questa tutela è assicurata nel quadro della normativa comunitaria e nazionale applicabile;

(14) considerando che l'applicazione di taluni requisiti relativi alla presentazione e alla restrizione dell'identificazione della linea chiamante e collegata e del trasferimento automatico di chiamate a linee collegate a scambi analogici non deve essere resa obbligatoria in casi specifici in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo economico sproporzionato; che è importante che le parti interessate siano informate di tali casi e che gli Stati membri li notifichino alla Commissione;

(15) considerando che i fornitori di servizi devono prendere appropriate misure per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti se necessario congiuntamente al fornitore della rete, nonché informare gli abbonati sui particolari rischi di violazione della sicurezza della rete; che la sicurezza è valutata alla luce delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE;

(16) considerando che occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni al fine di tutelare la riservatezza delle...

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