Directive 98/13/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 1998 relating to telecommunications terminal equipment and satellite earth station equipment, including the mutual recognition of their conformity

Published date12 March 1998
Subject MatterTelecommunications,Internal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 74, 12 March 1998
EUR-Lex - 31998L0013 - IT

Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 1998 relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 12/03/1998 pag. 0001 - 0026


DIRETTIVA 98/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 1998 relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (2),

(1) considerando che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere alla codificazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (3), così come della direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la direttiva 91/263/CEE per quanto attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite (4), riunendole in un testo unico;

(2) considerando che il settore delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite è d'importanza capitale per l'industria delle telecomunicazioni, la quale è, a sua volta, uno dei pilastri dell'economia della Comunità;

(3) considerando che nel suo «Libro verde» sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione la Commissione ha proposto di accelerare l'introduzione del pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione quale misura indispensabile per lo sviluppo di un mercato dei terminali competitivo di dimensioni comunitarie;

(4) considerando che, nel suo «Libro verde» su un approccio comune nel campo delle comunicazioni via satellite nella Comunità, la Commissione ha proposto l'introduzione del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite come una delle principali condizioni preliminari per lo sviluppo, tra l'altro, di un mercato comunitario di tali apparecchiature;

(5) considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 30 giugno 1988 (5) sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione, ha affermato tra i principali obiettivi della politica delle telecomunicazioni il pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione delle apparecchiature terminali sulla base di una rapida elaborazione di specifiche comuni europee di conformità;

(6) considerando che, nella sua risoluzione del 19 dicembre 1991 (6) sulla realizzazione del mercato unico nel settore dei servizi e delle apparecchiature di comunicazione via satellite, il Consiglio ha riconosciuto che l'armonizzazione e la liberalizzazione delle appropriate apparecchiature delle stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite, nel rispetto delle condizioni necessarie per l'osservanza dei requisiti essenziali, costituiscono uno dei principali obiettivi della politica in materia di telecomunicazioni via satellite;

(7) considerando che nella sua decisione 87/95/CEE (7) il Consiglio ha definito le misure da attuare per promuovere la normalizzazione in Europa e per preparare e applicare norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

(8) considerando che nella sua risoluzione del 7 maggio 1985 (8) il Consiglio ha previsto un nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione;

(9) considerando che il campo di applicazione della presente direttiva deve basarsi su una definizione generale dei termini «apparecchiature terminali» e «apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite» in modo da consentire lo sviluppo tecnico dei prodotti; che tale campo di applicazione esclude le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite espressamente costruite per essere utilizzate come parte della rete pubblica terrestre di telecomunicazioni; che ciò ha lo scopo di escludere, tra l'altro, le stazioni terrestri di gateway via satellite per applicazioni relative ai collegamenti di grande portata nel contesto della fornitura dell'infrastruttura (quali ad esempio le stazioni di grande diametro) e le stazioni terrestri di seguito e di controllo via satellite;

(10) considerando che la presente direttiva non pregiudica gli attuali diritti speciali od esclusivi riguardanti le comunicazioni via satellite che possono essere mantenuti dagli Stati membri, secondo il diritto comunitario;

(11) considerando che l'armonizzazione delle condizioni di immissione sul mercato delle apparecchiature terminali di telecomunicazione crea le condizioni per un mercato aperto e unificato; che la realizzazione di un mercato transeuropeo aperto ed avanzato per le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite richiede ugualmente efficaci ed efficienti procedure armonizzate di certificazione, di prova, di marcatura, di garanzia di qualità e di sorveglianza del prodotto; che l'alternativa alla legislazione comunitaria è costituita da un analogo sistema di disposizioni negoziate tra gli Stati membri che comporterebbe ovvie difficoltà a causa del numero di organismi che sarebbero chiamati a partecipare ai numerosi negoziati bilaterali; che una tale soluzione non è realizzabile e non sarebbe né rapida né efficace e che pertanto gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere raggiunti sufficientemente dagli Stati membri; che, al contrario, la direttiva comunitaria si è ripetutamente dimostrata un mezzo praticabile, rapido ed efficiente, in particolare nel settore delle telecomunicazioni; che pertanto gli obiettivi dell'intervento di cui trattasi possono essere conseguiti in maniera più adeguata a livello comunitario;

(12) considerando che la legislazione comunitaria, nella sua forma attuale, prevede - in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità, cioè alla libera circolazione delle merci - che gli ostacoli ai movimenti all'interno della Comunità risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali in materia di commercializzazione dei prodotti debbano essere accettati qualora siano necessari per soddisfare esigenze imprescindibili; che pertanto l'armonizzazione delle legislazioni in questo caso deve limitarsi esclusivamente alle prescrizioni necessarie per soddisfare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite; che tali requisiti devono sostituire le corrispondenti prescrizioni nazionali in quanto essenziali;

(13) considerando che i requisiti essenziali devono essere soddisfatti per salvaguardare l'interesse generale; che tali requisiti devono essere applicati opportunamente per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della fabbricazione nonché degli imperativi economici;

(14) considerando che la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (9), e la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (10), si applicano, in particolare, al settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

(15) considerando che la direttiva 73/23/CEE contempla in generale anche la sicurezza delle persone;

(16) considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (11), prescrive procedure armonizzate per la protezione delle apparecchiature dalle perturbazioni elettromagnetiche e definisce i requisiti in materia di protezione e le relative procedure di ispezione; che le prescrizioni generali della direttiva 89/336/CEE si applicano tra l'altro ai settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione così come delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite; che le prescrizioni in materia di compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui sono specifiche delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, sono definite nella presente direttiva;

(17) considerando che, tenuto conto dei requisiti essenziali e al fine di aiutare i fabbricanti a dimostrare la conformità a tali requisiti, è auspicabile disporre di norme armonizzate a livello europeo per tutelare l'interesse generale nella progettazione e fabbricazione di apparecchiature terminali oltre che al fine di consentire la verifica della conformità a tali requisiti; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare la natura di testi non vincolanti; che a tal fine il comitato europeo per la normalizzazione (CEN), il comitato europeo per la normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e l'istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) sono organismi riconosciuti competenti ad adottare norme armonizzate; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di...

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