Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on injunctions for the protection of consumers' interests

Coming into Force01 July 1998
End of Effective Date29 December 2009
Celex Number31998L0027
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/27/oj
Published date11 June 1998
Date19 May 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 166, 11 June 1998
EUR-Lex - 31998L0027 - IT 31998L0027

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 11/06/1998 pag. 0051 - 0055


DIRETTIVA 98/27/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che alcune direttive, il cui elenco figura nell'allegato della presente direttiva, stabiliscono regole in materia di tutela degli interessi dei consumatori;

(2) considerando che i meccanismi esistenti attualmente sia sul piano nazionale che su quello comunitario per assicurare il rispetto di tali direttive non sempre consentono di porre termine tempestivamente alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori; che per interessi collettivi si intendono gli interessi che non ricomprendono la somma degli interessi di individui lesi da una violazione; che ciò non pregiudica i ricorsi e le azioni individuali proposti da privati lesi da una violazione;

(3) considerando che, al fine di far cessare pratiche illecite in base alle disposizioni nazionali applicabili, l'efficacia delle misure nazionali che recepiscono le direttive summenzionate incluse le misure di tutela che vanno oltre il livello prescritto dalle direttive stesse, purché siano compatibili con il trattato e autorizzate da tali direttive, può essere ostacolata allorché tali pratiche producono effetti in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno origine;

(4) considerando che tali difficoltà nuocciono al corretto funzionamento del mercato interno, in quanto basta trasferire il punto di partenza di una pratica illecita per essere al riparo da qualsiasi forma di applicazione della legge e che ciò costituisce una distorsione della concorrenza;

(5) considerando che queste stesse difficoltà sono tali da intaccare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e possono limitare la portata dell'azione delle organizzazioni rappresentative degli interessi collettivi dei consumatori o degli organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, i quali sono lesi da una pratica che viola il diritto comunitario;

(6) considerando che le pratiche menzionate travalicano spesso le frontiere tra gli Stati membri; che è quindi necessario e urgente ravvicinare in una certa misura le disposizioni nazionali che consentono di far cessare dette pratiche illecite a prescindere dal paese in cui la pratica illecita ha prodotto effetti; che, per quanto riguarda la giurisdizione, ciò non deve ostare all'applicazione delle regole del diritto internazionale privato e delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri, tenendo conto tuttavia degli obblighi generali imposti agli Stati membri dal trattato, in particolare quelli connessi al corretto funzionamento del mercato interno;

(7) considerando che l'obiettivo dell'iniziativa prevista può essere realizzato soltanto dalla Comunità e che spetta quindi ad essa agire;

(8) considerando che l'articolo 3 B, terzo comma del trattato impone al legislatore comunitario di non andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato; che, a norma di tale articolo, è importante tenere conto per quanto possibile delle peculiarità dei sistemi giuridici nazionali accordando agli Stati membri la possibilità di scegliere tra diverse alternative aventi effetti equivalenti; che gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a pronunciarsi sui ricorsi o le azioni di cui...

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