Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common rules for the internal market in natural gas

Coming into Force10 August 1998
End of Effective Date30 June 2004
Celex Number31998L0030
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/30/oj
Published date21 July 1998
Date22 June 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 204, 21 July 1998
EUR-Lex - 31998L0030 - IT

Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 21/07/1998 pag. 0001 - 0012


DIRETTIVA 98/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che, a norma dell'articolo 7 A del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che è importante adottare misure per proseguire il completamento del mercato interno;

(2) considerando che, a norma dell'articolo 7 C del trattato, occorre tener conto di differenze di sviluppo di talune economie, ma che eventuali deroghe debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune;

(3) considerando che l'instaurazione di un mercato del gas naturale concorrenziale è un importante elemento del completamento del mercato interno dell'energia;

(4) considerando che la direttiva 91/296/CEE del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transit di gas naturale sulle grandi reti (4) e la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (5), costituiscono una prima fase del completamento del mercato interno del gas naturale;

(5) considerando che è ora necessario adottare ulteriori provvedimenti per instaurare il mercato interno del gas naturale;

(6) considerando che le disposizioni della presente direttiva non incidono sulla piena applicazione del trattato, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci nel mercato interno e le regole di concorrenza, né incidono sui poteri conferiti alla Commissione a norma del trattato;

(7) considerando che il mercato interno del gas naturale deve essere instaurato gradualmente, allo scopo di permettere all'industria di adeguarsi in modo flessibile e ordinato al suo nuovo ambiente e per tener conto delle differenti strutture di mercato degli Stati membri;

(8) considerando che l'instaurazione del mercato interno nel settore del gas naturale dovrebbe favorire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi, ad esempio mediante qualità di gas compatibili;

(9) considerando che per l'organizzazione e il funzionamento del settore del gas naturale dovrebbe essere previsto un certo numero di norme comuni; che, secondo il principio di sussidiarietà, tali norme costituiscono soltanto un quadro di principi generali le cui modalità di applicazione dovrebbero essere lasciate agli Stati membri, consentendo così a ciascuno Stato membro di mantenere o scegliere il regime più rispondente ad una particolare situazione, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni e il controllo dei contratti di fornitura;

(10) considerando che la fornitura esterna di gas naturale è particolarmente importante per l'approvvigionamento di gas naturale negli Stati membri con un elevato livello di dipendenza dalle importazioni;

(11) considerando che, di regola, le imprese del settore del gas naturale devono poter operare senza subire discriminazioni;

(12) considerando che, per taluni Stati membri, l'imposizione di obblighi di servizio pubblico può essere necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione del consumatore e dell'ambiente che, a loro avviso, la libera concorrenza, di per sé, non può necessariamente garantire;

(13) considerando che una programmazione a lungo termine può essere uno dei mezzi per realizzare tali obblighi di servizio pubblico, tenendo conto della possibilità per i terzi di chiedere l'accesso al sistema; che gli Stati membri possono controllare i contratti «take-or-pay» sottoscritti, per seguire la situazione in materia di approvvigionamento;

(14) considerando che l'articolo 90, paragrafo 1, del trattato obbliga gli Stati membri ad osservare le regole di concorrenza nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi;

(15) considerando che l'articolo 90, paragrafo 2, del trattato assoggetta le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a tali norme, a specifiche condizioni; che l'attuazione della presente direttiva eserciterà un impatto sulle attività di tali imprese; che, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono, in particolare, non applicare l'articolo 4 alla loro infrastruttura di distribuzione per non ostare all'adempimento, in via di fatto o di diritto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell'interesse economico generale;

(16) considerando che gli Stati membri, qualora impongano obblighi di servizio pubblico alle imprese del settore del gas naturale, devono perciò osservare le pertinenti norme del trattato nell'interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia delle Comunità europee;

(17) considerando che si dovrebbero fissare criteri e procedure di base per quanto riguarda le autorizzazioni che gli Stati membri possono accordare per la costruzione o la gestione degli impianti in questione secondo il rispettivo sistema nazionale; che dette disposizioni non dovrebbero incidere sulle pertinenti norme nazionali che subordinano la costruzione o la gestione degli impianti in questione al rilascio di un'autorizzazione; che detto requisito non dovrebbe tuttavia avere l'effetto di limitare la concorrenza tra le imprese del settore;

(18) considerando che la decisione n. 1254/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (6), contribuisce allo sviluppo di infrastrutture integrate nel settore del gas naturale;

(19) considerando che le norme tecniche per la gestione dei sistemi e delle linee dirette devono essere trasparenti ed assicurare l'interoperabilità dei sistemi;

(20) considerando che devono essere fissate norme di base per quanto riguarda le imprese di trasporto, di stoccaggio e di gas naturale liquefatto (LNG), nonché per le imprese di distribuzione e di fornitura;

(21) considerando che è necessario prevedere che le autorità competenti abbiano accesso alla contabilità interna delle imprese, tenendo nel debito conto la riservatezza;

(22) considerando che la contabilità di tutte le imprese di gas naturale integrate dovrebbe fornire un elevato livello di trasparenza; che la contabilità dovrebbe essere separata per le varie attività, quando questo è necessario per evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate ed altre distorsioni della concorrenza, tenendo presente che nei casi in questione il trasporto ai fini della contabilità comprende la rigassificazione; che la contabilità separata non dovrebbe essere chiesta per le persone giuridiche quali le borse valori o borse futures che non esercitano - se non a questo titolo - alcuna delle funzioni di impresa di gas naturale; che la contabilità integrata per la coltivazione di idrocarburi e le attività ad essa collegate può essere presentata nell'ambito delle prescrizioni sulla contabilità per le attività che non rientrano nel settore del gas a norma della presente direttiva; che l'informazione pertinente nell'articolo 23, paragrafo 3, dovrebbe prevedere, se necessario, informazioni sulla contabilità in merito ai gasdotti «upstream»;

(23) considerando che l'accesso al sistema dovrebbe essere aperto a norma della presente direttiva e dovrebbe portare ad un livello sufficiente e, se opportuno, comparabile di apertura dei mercati dei vari Stati membri; che, allo stesso tempo, l'apertura dei mercati non dovrebbe creare inutili squilibri di concorrenza per le imprese nei vari Stati membri;

(24) considerando che, a causa della diversità delle strutture e della specificità dei sistemi negli Stati membri, dovrebbero esservi procedure differenti per l'accesso al sistema da gestire secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

(25) considerando che, ai fini di realizzare un mercato concorrenziale del gas naturale, dovrebbe essere previsto l'accesso a reti di gasdotti «upstream»; che occorre un trattamento distinto di tale accesso alle reti di gasdotti «upstream», tenuto conto in particolare delle particolari caratteristiche economiche, tecniche e di gestione relative a tali reti; che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano in ogni caso le norme fiscali nazionali;

(26) considerando che dovrebbero essere previste disposizioni sull'autorizzazione, la costruzione e l'utilizzo di linee dirette;

(27) considerando che dovrebbero essere previste clausole di salvaguardia e procedure per la soluzione delle controversie;

(28) considerando che dovrebbe essere evitato ogni abuso di posizione dominante e ogni comportamento predatorio;

(29) considerando che, poiché taluni Stati membri possono incontrare particolari difficoltà di adeguamento dei loro sistemi, dovrebbero essere previste deroghe temporanee;

(30) considerando che i contratti «take-or-pay» a lungo termine sono una realtà del mercato che garantisce la fornitura di gas degli Stati membri; che in particolare dovrebbero essere previste deroghe a talune disposizioni della presente direttiva per il caso in cui un'impresa di gas naturale fosse o rischiasse di essere in gravi difficoltà economiche a motivo dei...

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