Directive 98/33/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 amending Article 12 of Council Directive 77/780/EEC on the taking up and pursuit of the business of credit institutions, Articles 2, 5, 6, 7, 8 of and Annexes II and III to Council Directive 89/647/EEC on a solvency ratio for credit institutions and Article 2 of and Annex II to Council Directive 93/6/EEC on the capital adequacy of investment firms and credit institutions

Published date21 July 1998
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 204, 21 July 1998
EUR-Lex - 31998L0033 - IT 31998L0033

Direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 21/07/1998 pag. 0029 - 0036


DIRETTIVA 98/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che la prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (4), autorizza scambi di informazioni tra le autorità competenti e talune altre autorità o organi all'interno di uno Stato membro o tra Stati membri; che la suddetta direttiva consente altresì la conclusione da parte degli Stati membri di accordi di cooperazione per lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi; che per ragioni di coerenza l'autorizzazione a concludere accordi su scambi di informazioni con paesi terzi dovrebbe essere estesa sino a includere scambi di informazioni con talune altre autorità o organi di tali paesi, purché le informazioni comunicate beneficino di opportune garanzie in ordine al segreto d'ufficio;

(2) considerando che la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (5), pondera le voci dell'attivo e le operazioni fuori bilancio in funzione del loro grado di rischio di credito;

(3) considerando che le chiese e le comunità religiose costituite in persone giuridiche di diritto pubblico, che riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro questo diritto, rappresentano un rischio di credito analogo a quello delle amministrazioni regionali e locali; che è pertanto coerente dare alle autorità competenti la possibilità di accordare ai crediti nei confronti delle chiese e comunità religiose lo stesso trattamento previsto per i crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e locali, se tali chiese e comunità religiose riscuotono imposte; che, tuttavia, la scelta di applicare una ponderazione dello 0 % ai crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e locali non si estende, in base al mero diritto di riscuotere imposte, alle chiese e comunità religiose;

(4) considerando che la direttiva 94/7/CE della Commissione, del 15 marzo 1994, che adegua la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi per quanto riguarda la definizione tecnica di «banche multilaterali di sviluppo» (6), ha incluso in questa definizione il Fondo europeo per gli investimenti; che tale Fondo costituisce una struttura nuova ed unica di cooperazione in Europa, destinata a contribuire al consolidamento del mercato interno, al sostegno della ripresa economica in Europa e al rafforzamento della coesione economica e sociale;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto 7), della direttiva 89/647/CEE, la quota non versata del capitale sottoscritto dagli enti creditizi nel Fondo europeo per gli investimenti dovrebbe essere ponderata al 100 %;

(6) considerando che il capitale del Fondo europeo per gli investimenti riservato alla sottoscrizione degli enti finanziari è limitato al 30 %, di cui il 20 % da conferire inizialmente in quattro versamenti annuali del 5 % ciascuno e che, di conseguenza, l'80 % non deve essere versato, rimanendo quindi come impegno di firma dei membri del Fondo; che, tenuto conto degli obiettivi voluti dal Consiglio europeo al momento dell'istituzione del Fondo, volti ad incoraggiare la partecipazione di banche commerciali, non si dovrebbe penalizzare tale partecipazione e sarebbe quindi più corretto applicare alla quota non versata del capitale sottoscritto una ponderazione del 20 %;

(7) considerando che l'allegato I della direttiva 89/647/CEE, relativo alla classificazione delle voci fuori bilancio, attribuisce a talune di tali voci un rischio pieno e conseguentemente una ponderazione del 100 %; che l'articolo 6, paragrafo 4, della medesima direttiva stabilisce che: «Quando le operazioni fuori bilancio sono assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale derivante dalle transazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una delle voci dell'attivo riconosciute come garanzie al punto 7 del paragrafo 1, lettera a), e al punto 11 della lettera b), si applica la ponderazione dello 0 % o del 20 % in base alla natura della garanzia in questione.»;

(8) considerando che la compensazione di strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC) effettuata dalle stanze di compensazione che agiscono quale controparte centrale ha un ruolo importante in alcuni Stati membri; che è opportuno riconoscere i vantaggi di una siffatta compensazione in termini di riduzione del rischio di credito e...

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