Directive 98/48/EC of the European Parliament and of the Council of 20 July 1998 amending Directive 98/34/EC laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations

Published date05 August 1998
Subject Matterinformazione e verifiche,ravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,informations et vérifications,rapprochement des législations,entraves techniques,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 217, 05 agosto 1998,Journal officiel des Communautés européennes, L 217, 05 août 1998
EUR-Lex - 31998L0048 - IT 31998L0048

Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 05/08/1998 pag. 0018 - 0026


DIRETTIVA 98/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A e l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che per assicurare il buon funzionamento del mercato interno è necessario garantire, mediante una modifica della direttiva 98/34/CE (4), la massima trasparenza delle future normative nazionali che si applicheranno ai servizi della società dell'informazione;

(2) considerando che un gran numero di servizi a norma degli articoli 59 e 60 del trattato usufruiranno delle opportunità della società dell'informazione così da poter essere prestati a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

(3) considerando che il mercato unico, in quanto spazio senza frontiere interne, consente ai fornitori di questi servizi di sviluppare le loro attività transfrontaliere in modo da aumentare la loro competitività e consente in tal modo ai cittadini di accedere a nuove possibilità di comunicazione e di ricevere informazioni senza tener conto dell'esistenza di frontiere e ai consumatori di disporre di nuove forme di accesso a beni e servizi;

(4) considerando che l'estensione dell'ambito d'applicazione della direttiva 98/34/CE non può impedire agli Stati membri di tener conto delle varie implicazioni a livello sociale e di società e culturali inerenti all'avvento della società dell'informazione; che in particolare l'applicazione delle norme di procedura previste dalla suddetta direttiva in materia di servizi della società dell'informazione non può pregiudicare le misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati membri potrebbero adottare, secondo il diritto comunitario, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali; che lo sviluppo della società dell'informazione dovrà in ogni caso garantire un accesso idoneo dei cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in una realtà digitale;

(5) considerando che la direttiva 98/34/CE non va applicata a normative nazionali relative ai diritti fondamentali, quali le norme costituzionali in materia di libertà d'espressione e in particolare della libertà di stampa; che essa non va applicata al diritto penale generale; che inoltre essa non si applica agli accordi di diritto privato fra enti creditizi e in particolare agli accordi relativi alla realizzazione dei pagamenti tra tali enti;

(6) considerando che il Consiglio europeo ha ribadito la necessità che venga istituito a livello comunitario un quadro normativo chiaro, stabile ed idoneo a consentire lo sviluppo della società dell'informazione; che il diritto comunitario e le norme sul mercato interno, in particolare costituite dai principi del trattato e dal diritto derivato, rappresentano fin da ora il quadro giuridico di base per lo sviluppo di questi servizi;

(7) considerando che le vigenti normative nazionali applicabili agli attuali servizi dovrebbero essere adeguate ai nuovi servizi della società dell'informazione allo scopo di assicurare una migliore tutela degli interessi generali o, piuttosto, per alleggerire le normative stesse quando la loro applicazione si riveli sproporzionata rispetto agli obiettivi che si prefiggono;

(8) considerando che, in assenza di coordinamento a livello comunitario, la prevedibile attività normativa a livello nazionale potrebbe determinare restrizioni della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento con conseguente frammentazione del mercato interno, inflazione legislativa e incoerenze normative;

(9) considerando la necessità di un'impostazione coordinata a livello comunitario nell'affrontare questioni relative ad attività che abbiano una spiccata connotazione transnazionale quali i nuovi servizi, allo scopo di pervenire ad una tutela effettiva ed efficace degli obiettivi di interesse generale che attengono allo sviluppo della società dell'informazione;

(10) considerando che per i servizi di telecomunicazione esiste già un'armonizzazione a livello comunitario o, all'occorrenza, un regime di riconoscimento reciproco e che la normativa comunitaria vigente prevede degli adattamenti allo sviluppo della tecnologia e all'offerta di nuovi servizi e che pertanto la maggior parte delle regolamentazioni nazionali concernenti i servizi di telecomunicazione non dovranno essere oggetto di notificazione in base alla presente direttiva, dato che rientreranno nelle deroghe previste nell'articolo 10, paragrafo 1 o nell'articolo 1, punto 5 della direttiva 98/34/CE; che tuttavia disposizioni nazionali concernenti specificamente punti che non sono oggetto di una normativa a livello comunitario possono avere un'incidenza sulla libera circolazione dei servizi della società dell'informazione e che pertanto esse devono essere notificate;

(11) considerando che per altri settori della società dell'informazione ancora poco noti sarebbe comunque prematuro coordinare le normative nazionali attraverso un'armonizzazione estensiva o esaustiva del diritto sostanziale a livello comunitario, poiché la forma e la natura dei nuovi servizi non sono ancora sufficientemente note; che in questa fase non esiste ancora un'attività normativa specifica al livello nazionale in tale materia e che la necessità e il contenuto di una siffatta armonizzazione in relazione al mercato interno non possono essere definiti in questa fase;

(12) considerando che è pertanto necessario preservare il corretto funzionamento del mercato interno e scongiurare il pericolo di una nuova frammentazione istituendo una procedura d'informazione, di consultazione e di cooperazione amministrativa per i nuovi progetti di regolamentazione; che una tale procedura contribuirà, in particolare, a garantire un'efficace applicazione del trattato, in particolare degli articoli 52 e 59, ed eventualmente ad individuare l'esigenza di tutelare l'interesse generale a livello comunitario; che, inoltre, la migliore applicazione del trattato resa possibile da una tale procedura d'informazione avrà la conseguenza di limitare la necessità di normative comunitarie a quanto è strettamente necessario e proporzionato ai fini del mercato interno e della tutela di interessi generali; che, infine, tale procedura d'informazione consentirà alle imprese un migliore sfruttamento dei vantaggi che presenta il mercato interno;

(13) considerando che la direttiva 98/34/CE del Consiglio persegue gli stessi obiettivi e che tale procedura risulta efficace e adeguata per il loro conseguimento; che l'esperienza acquisita nell'applicazione di tale direttiva e le procedure da essa istituite sono adeguate ai progetti di regole relative ai servizi della società dell'informazione; che la procedura che essa istituisce è ormai ben consolidata presso le...

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