Directive 98/72/EC of the European Parliament and of the Council of 15 October 1998 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners

Published date04 November 1998
Subject MatterFoodstuffs,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 295, 04 November 1998
EUR-Lex - 31998L0072 - IT 31998L0072

Direttiva 98/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 ottobre 1998 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 04/11/1998 pag. 0018 - 0030


DIRETTIVA 98/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 1998 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, successivamente all'adozione della direttiva 95/2/CE (5), vi sono state innovazioni tecniche nel settore degli additivi alimentari;

considerando che la direttiva 95/2/CE dovrebbe essere modificata per tener conto di tali innovazioni;

considerando che prima dell'adozione di misure tali da incidere sulla salute dei consumatori è stato consultato il comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito con la decisione 74/234/CEE (6);

considerando che la direttiva 95/38/CE del Consiglio, del 17 luglio 1995, che modifica gli allegati I e II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che fissa un primo elenco di quantità massime (7), prevede disposizioni specifiche per quanto riguarda il tiabendazolo; che la voce tiabendazolo dovrebbe ora essere soppressa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/2/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente direttiva è una direttiva specifica che rientra nella direttiva globale di cui all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE e si applica agli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Essa non si applica agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati.»;2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Possono essere utilizzate nei prodotti alimentari per i fini menzionati nell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, soltanto le sostanze elencate negli allegati I, III, IV e V.»;3) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Nei prodotti alimentari sono consentiti gli additivi alimentari elencati nell'allegato I per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, ad eccezione dei prodotti alimentari elencati nell'allegato II, secondo il principio "quanto basta".»;4) all'articolo 2, il quinto trattino della lettera a) del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«- latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata.»;5) all'articolo 2, l'undicesimo trattino del paragrafo 3 della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«- pasta essiccata, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta...

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