Directive 98/91/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 1998 relating to motor vehicles and their trailers intended for the transport of dangerous goods by road and amending Directive 70/156/EEC relating to the type approval of motor vehicles and their trailers

Published date16 January 1999
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Transport,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 11, 16 January 1999
EUR-Lex - 31998L0091 - IT

Direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 16/01/1999 pag. 0025 - 0036


DIRETTIVA 98/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (4), che recepisce nel diritto comunitario l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (accordo ADR),

considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale deve essere assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che, per raggiungere questo obiettivo, è necessario armonizzare completamente le prescrizioni tecniche relative ai veicoli destinati al trasporto di merci pericolose su strada;

considerando che si dovrebbero eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi relativamente alle disposizioni sull'omologazione CE dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose su strada per consentire all'organizzazione del mercato in questione di operare agevolmente;

considerando che è pertanto necessario armonizzare, nel quadro del mercato interno, le norme sui mezzi di trasporto delle merci pericolose su strada;

considerando che è necessario armonizzare le procedure di omologazione degli Stati membri;

considerando che la presente direttiva è una delle direttive particolari a cui occorre attenersi per conformarsi al procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE (5) e per garantire la conformità dei veicoli alle prescrizioni della procedura di omologazione CE istituita da tale direttiva; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE richiedono che ciascuna direttiva particolare sia corredata da una scheda informativa contenente i pertinenti punti dell'allegato I di tale direttiva, nonché da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai veicoli delle categorie «N» ed «O», quali definiti all'articolo 2 e all'allegato II della direttiva 70/156/CEE, destinati al trasporto di merci pericolose su strada all'interno degli Stati membri o tra gli Stati membri.

L'ambito d'applicazione, le definizioni, la classificazione e le prescrizioni relativi a tali rimorchi e alle disposizioni amministrative per l'omologazione CE sono indicati negli allegati I e II della presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- merci pericolose, le materie ed i prodotti di cui all'articolo 2 della direttiva 94/55/CE;

- trasporto, qualsiasi operazione di trasporto su strada, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 94/55/CE.

Articolo 3

La direttiva 70/156/CEE è modificata con l'inserimento:

a) della seguente voce nell'allegato I:

>INIZIO DI UN GRAFICO>

«14. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

14.1. Equipaggiamento elettrico in base alla direttiva 94/55/CE

14.1.1. Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori:

14.1.2. Tipo di disgiuntore:

14.1.3. Tipo e funzionamento dello staccabatteria:

14.1.4. Descrizione e posizione della barriera di sicurezza per il tachigrafo:

14.1.5. Descrizione dei circuiti permanentemente alimentati. Indicare la norma EN applicata:

14.1.6. Costruzione e protezione dell'impianto elettrico collocato posteriormente alla cabina di guida:

14.2. Prevenzione dei rischi di incendio

14.2.1. Tipo di materiali difficilmente infiammabili utilizzati nelle cabine di guida:

14.2.2. Tipo di scudo termico collocato dietro la cabina di guida (ove applicabile):

14.2.3. Posizione e isolamento termico del motore:

14.2.4. Posizione e isolamento termico del dispositivo di scappamento:

14.2.5. Tipo e modello dell'isolamento termico del dispositivo rallentatore:

14.2.6. Tipo, modello e posizione degli apparecchi di riscaldamento a combustione:

14.3. Eventuali requisiti speciali per la carrozzeria in base alla direttiva 94/55/CE

14.3.1. Descrizione delle misure adottate per conformarsi ai requisiti per i veicoli di...

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