Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance)

Published date15 September 2015
Subject MatterTransport,Energy,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 239, 15 September 2015
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15.9.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239/1

DIRETTIVA (UE) 2015/1513 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2015

che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 114 per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafi da 3 a 13, e l'articolo 2, paragrafi da 5 a 7, della presente direttiva,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ciascuno Stato membro deve assicurare che nel 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10 % del consumo finale di energia nei trasporti in tale Stato membro. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso sia il più significativo. La direttiva 2009/28/CE pone altresì l'accento sulla necessità di efficienza energetica nel settore dei trasporti, che è imperativa poiché sarà probabilmente sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo di una percentuale obbligatoria di energia da fonti rinnovabili se la domanda complessiva di energia per i trasporti continuerà a crescere. Pertanto, e data l'importanza dell'efficienza energetica anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli Stati membri e la Commissione sono incoraggiati a includere informazioni più dettagliate sulle misure in materia di efficienza energetica nel settore dei trasporti nelle relazioni da presentare in conformità dell'allegato IV della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e di altri atti normativi dell'Unione aventi rilevanza per la promozione dell'efficienza energetica nel settore dei trasporti.
(2) In considerazione dell'obiettivo dell'Unione di ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e del significativo contributo dei carburanti destinati ai trasporti stradali a dette emissioni, gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), devono richiedere ai fornitori di carburante o di energia di ridurre di almeno il 6 %, entro il 31 dicembre 2020, le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti utilizzati nell'Unione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui dispongono i fornitori di combustibili fossili per ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fossili forniti.
(3) La direttiva 2009/28/CE determina i criteri di sostenibilità che biocarburanti e bioliquidi devono rispettare per essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati da tale direttiva e per poter essere inseriti nei regimi di sostegno pubblico. I criteri comprendono i requisiti relativi alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra che biocarburanti e bioliquidi devono soddisfare rispetto ai combustibili fossili. La direttiva 98/70/CE stabilisce identici criteri di sostenibilità per i biocarburanti.
(4) Ove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinati alla produzione alimentare e di mangimi siano convertiti alla produzione di biocarburante, la domanda di prodotti diversi dal carburante dovrà comunque essere soddisfatta mediante l'intensificazione della produzione attuale oppure sfruttando superfici non agricole situate altrove. Quest'ultimo caso costituisce un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. È opportuno quindi che le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE siano modificate in modo da includere alcune disposizioni per fronteggiare l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, poiché i biocarburanti attuali sono prodotti principalmente partendo da colture che sfruttano superfici già destinate all'agricoltura. Tali disposizioni dovrebbero tener debitamente conto della necessità di salvaguardare gli investimenti già effettuati.
(5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, è probabile che le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano significative e che possano annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò avviene perché ci si attende che nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è opportuno distinguere tra gruppi di colture quali le colture oleaginose, le piante da zucchero e cerealicole e altre colture amidacee. Inoltre, è necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo in relazione a nuovi biocarburanti avanzati che non siano in concorrenza con le colture alimentari, nonché esaminare ulteriormente l'impatto dei diversi gruppi di colture sul cambiamento, sia diretto che indiretto, della destinazione dei terreni.
(6) Onde evitare di incentivare l'aumento deliberato della produzione di residui della lavorazione a scapito del prodotto principale, la definizione di residuo della lavorazione dovrebbe escludere i residui che derivano da un processo di produzione deliberatamente modificato a tal fine.
(7) È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, e non concorrono direttamente per lo sfruttamento di terreni agricoli con le colture destinate alla produzione alimentare e di mangimi. È opportuno dunque incoraggiare il potenziamento delle attività di ricerca, sviluppo e produzione inerenti a tali biocarburanti avanzati, dal momento che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza con tecnologie consolidate in materia di biocarburanti ottenuti a partire da colture alimentari per l'ottenimento di sovvenzioni pubbliche.
(8) Sarebbe auspicabile pervenire già nel 2020, all'interno dell'Unione, a un livello di consumo di biocarburanti avanzati significativamente superiore rispetto all'andamento attuale. Ciascuno Stato membro dovrebbe promuovere il consumo di biocarburanti avanzati e cercare di raggiungere un livello minimo di consumo di biocarburanti avanzati nel proprio territorio, fissando un obiettivo nazionale giuridicamente non vincolante che si sforzi di conseguire come parte dell'obbligo di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia nei trasporti in tale Stato membro. È opportuno che, ove disponibili, i piani degli Stati membri per il conseguimento dei loro obiettivi nazionali siano pubblicati, al fine di accrescere la trasparenza e la prevedibilità per il mercato.
(9) È altresì opportuno che gli Stati membri rendano conto alla Commissione sui livelli di consumo dei biocarburanti avanzati nel loro territorio al momento della fissazione dei loro obiettivi nazionali, nonché sui risultati conseguiti in vista del raggiungimento di tali obiettivi nazionali nel 2020, di cui dovrebbe essere pubblicata una relazione di sintesi, al fine di valutare l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel ridurre il rischio di emissioni di gas a effetto serra imputabili ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni attraverso la promozione di biocarburanti avanzati. Ci si attende che i biocarburanti avanzati con impatto ridotto sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e che consentono significative riduzioni globali delle emissioni di gas a effetto serra, nonché la relativa promozione, continuino a svolgere un ruolo importante per la decarbonizzazione dei trasporti e lo sviluppo di tecnologie di trasporto a basse emissioni di carbonio successivamente al 2020.
(10) Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di ridurre, nell'ambito del quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima, le emissioni di gas a effetto serra e i rischi connessi alla dipendenza dai combustibili fossili nel settore dei trasporti; il Consiglio europeo ha altresì invitato la Commissione a esaminare ulteriori strumenti e misure finalizzati a un approccio globale e tecnologicamente neutro per la promozione della riduzione delle emissioni e dell'efficienza energetica nei trasporti, per i trasporti elettrici
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