Directive (EU) 2015/720 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 amending Directive 94/62/EC as regards reducing the consumption of lightweight plastic carrier bags (Text with EEA relevance)

Published date06 May 2015
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 115, 6 May 2015
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6.5.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 115/11

DIRETTIVA (UE) 2015/720 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stata adottata al fine di prevenire o ridurre l'impatto degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente. Benché le borse di plastica costituiscano un imballaggio ai sensi di tale direttiva, essa non contempla misure specifiche sull'utilizzo di tali borse.
(2) Gli attuali livelli di utilizzo di borse di plastica si traducono in elevati livelli di rifiuti dispersi e in un uso inefficiente delle risorse. Il problema è inoltre destinato ad aggravarsi in assenza di interventi in materia. La dispersione dei rifiuti costituiti da borse di plastica si traduce in inquinamento ambientale e aggrava il diffuso problema dei rifiuti dispersi nei corpi idrici, minacciando gli ecosistemi acquatici di tutto il mondo.
(3) Inoltre, l'accumulo di borse di plastica nell'ambiente ha un impatto decisamente negativo su determinate attività economiche.
(4) Le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron («borse di plastica in materiale leggero»), che rappresentano la grande maggioranza delle borse di plastica utilizzate nell'Unione, sono riutilizzate meno frequentemente rispetto a borse di spessore superiore. Di conseguenza, le borse di plastica in materiale leggero diventano più rapidamente rifiuto e comportano un maggiore rischio di dispersione di rifiuti, a causa del loro peso leggero.
(5) Gli attuali tassi di riciclaggio delle borse di plastica in materiale leggero sono molto bassi e non raggiungeranno verosimilmente livelli significativi in un futuro prossimo, a causa di una serie di difficoltà pratiche ed economiche.
(6) Nella gerarchia dei rifiuti la prevenzione è al primo posto. Le borse di plastica hanno usi plurimi e il loro utilizzo continuerà in futuro. Per impedire che le borse di plastica necessarie finiscano nell'ambiente come rifiuti, occorre prevedere misure adeguate e informare i consumatori in merito alle corrette modalità di trattamento dei rifiuti.
(7) Il livelli di utilizzo di borse di plastica variano notevolmente nell'Unione a causa delle differenze nelle abitudini di utilizzo, nella coscienza ambientale e nell'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri. Alcuni Stati membri sono riusciti a ridurre notevolmente i livelli di utilizzo di borse di plastica: l'utilizzo medio nei sette Stati membri più virtuosi è pari a solo il 20 % dell'utilizzo medio nell'Unione.
(8) La disponibilità e l'accuratezza di dati sugli attuali livelli di utilizzo di borse di plastica in materiale leggero variano da uno Stato membro all'altro. È di fondamentale importanza disporre di dati accurati e comparabili sull'utilizzo per valutare l'efficacia delle misure di riduzione e assicurare condizioni uniformi di attuazione. Pertanto, è necessario sviluppare una metodologia comune per il calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leggero allo scopo di monitorare i progressi compiuti nel ridurne l'utilizzo.
(9) Inoltre, è provato che le informazioni ai consumatori svolgono un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica. Pertanto, è necessario impegnarsi a livello istituzionale per aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso.
(10) Al fine di favorire livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo medio di borse di plastica in materiale leggero, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per diminuire in modo significativo l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, in linea con gli obiettivi generali della politica sui rifiuti e con la gerarchia dei rifiuti dell'Unione di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È opportuno che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di utilizzo di borse di plastica nei singoli Stati membri, cosicché l'impegno sarà tanto più ambizioso quanto più alti sono i livelli di utilizzo, e anche delle riduzioni già realizzate. Al fine di monitorare i progressi compiuti nel ridurre l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, è necessario che le autorità nazionali forniscano dati circa il loro utilizzo in conformità dell'articolo 12 della direttiva 94/62/CE.
(11) Le misure che devono essere adottate dagli Stati membri possono prevedere l'uso di strumenti economici come la fissazione del prezzo, imposte e prelievi, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, e di restrizioni alla commercializzazione, come i divieti in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, purché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie.
(12) Tali misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di riciclaggio e compostaggio, della loro durata o dell'uso specifico previsto, nonché in considerazione di eventuali effetti nocivi di sostituzione.
(13) Gli Stati membri possono scegliere di esonerare le borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron («borse di plastica in materiale ultraleggero») fornite come imballaggio primario per prodotti alimentari sfusi ove necessario per scopi igienici oppure se il loro uso previene la produzione di rifiuti
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