Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance)

Coming into Force25 June 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015L0849
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj
Published date05 June 2015
Date20 May 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 141, 5 June 2015
L_2015141IT.01007301.xml
5.6.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141/73

DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2015

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) I flussi di denaro illecito possono minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell'Unione nonché per lo sviluppo internazionale. Il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata continuano ad essere problemi gravi che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione. Oltre a sviluppare ulteriormente gli strumenti di diritto penale a livello di Unione, una prevenzione mirata e proporzionata dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è indispensabile e può permettere di ottenere risultati complementari.
(2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e degli istituti finanziari nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. I riciclatori e i finanziatori del terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libera circolazione dei capitali e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato dell'Unione comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose. Pertanto, sono necessarie determinate misure di coordinamento a livello dell'Unione. Al contempo, si dovrebbe trovare un equilibrio tra il conseguimento degli obiettivi di protezione della società dalla criminalità e la salvaguardia della stabilità e integrità del sistema finanziario dell'Unione e la necessità di creare un ambiente normativo che consenta alle società di sviluppare la propria attività senza incorrere in costi sproporzionati di adeguamento alla normativa.
(3) La presente direttiva costituisce la quarta direttiva volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio (4), definiva il riciclaggio dei proventi di attività illecite in relazione ai reati connessi con il traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario. La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha esteso l'ambito d'applicazione della direttiva 91/308/CEE per quanto riguarda sia la tipologia di reati, sia le professioni, che le attività coinvolte. Nel giugno del 2003, il gruppo di azione finanziaria internazionale («GAFI») ha rielaborato le sue raccomandazioni estendendole al finanziamento del terrorismo e ha disposto obblighi più dettagliati per quanto riguarda l'identificazione e la verifica dell'identità dei clienti, le situazioni in cui un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo può giustificare l'applicazione di misure rafforzate e quelle in cui, invece, un rischio ridotto può legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi. Di tali modifiche si è tenuto conto nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e nella direttiva 2006/70/CE della Commissione (7).
(4) Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dall'Unione dovrebbero essere compatibili e altrettanto rigorose rispetto alle altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali. L'azione dell'Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del GAFI e degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, i rilevanti atti giuridici dell'Unione dovrebbero, ove necessario, essere allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottate dal GAFI nel febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI»).
(5) Inoltre, l'abuso del sistema finanziario allo scopo di finanziare, con fondi di provenienza illecita e non, il terrorismo rappresenta una chiara minaccia all'integrità, al regolare funzionamento, alla reputazione e alla stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva affrontino il mascheramento di fondi provenienti da forme gravi di criminalità e la raccolta di beni o di denaro a scopo di finanziamento del terrorismo.
(6) I pagamenti in contanti di importo elevato si espongono sensibilmente al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati a tali pagamenti in contanti, è opportuno che i soggetti che commerciano beni rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare soglie più basse, limitazioni supplementari di ordine generale all'uso del contante e ulteriori disposizioni più rigorose.
(7) L'utilizzo dei prodotti di moneta elettronica è sempre più considerato un sostitutivo dei conti bancari, il che, in aggiunta alle misure previste dalla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), giustifica che essi siano assoggettati agli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism — AML/CFT). Tuttavia, in talune comprovate circostanze di rischio esiguo e a rigorose condizioni di mitigazione del rischio, gli Stati membri dovrebbero poter esonerare i prodotti di moneta elettronica da determinate misure di adeguata verifica della clientela, quali l'identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, ma non dal controllo delle operazioni o dei rapporti d'affari. Le condizioni di mitigazione del rischio dovrebbero comprendere la facoltà di esonerare i prodotti di moneta elettronica da usare esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e che l'importo memorizzato elettronicamente sia sufficientemente basso da impedire l'elusione delle norme AML/CFT. Tale esenzione non dovrebbe pregiudicare la discrezionalità degli Stati membri in merito alla possibilità di autorizzare i soggetti obbligati ad applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela ad altre tipologie di prodotti di moneta elettronica che presentano rischi minori in conformità dell'articolo 15.
(8) Per quanto riguarda i soggetti obbligati sottoposti alla presente direttiva, gli agenti di locazione potrebbero essere considerati alla stregua degli agenti immobiliari, se necessario.
(9) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alla presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, settore in cui l'attività dei professionisti corre un elevato rischio di essere utilizzata impropriamente per operazioni di riciclaggio di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta al vincolo del segreto professionale tranne qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
(10) I servizi direttamente comparabili dovrebbero essere trattati allo stesso modo quando vengono forniti da professionisti soggetti alla presente direttiva. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), nel caso di revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, sono abilitati a difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o a esaminare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette agli obblighi di segnalazione previsti dalla presente direttiva.
(11) È importante evidenziare esplicitamente che, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI,
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