Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies (Text with EEA relevance )

Published date02 December 2016
Subject Matterdisposizioni istituzionali,tecnologie,dispositions institutionnelles,technologie,disposiciones institucionales,tecnología
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327, 2 dicembre 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 327, 2 décembre 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 327, 2 de diciembre de 2016
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2.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/1

DIRETTIVA (UE) 2016/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2016

relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico.
(2) Nel contesto della presente direttiva il concetto di accessibilità dovrebbe essere inteso come principi e tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti internet e di applicazioni mobili per rendere il loro contenuto più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.
(3) Il mercato in rapida crescita per il conseguimento di una maggiore accessibilità di prodotti e servizi digitali è formato da una serie di operatori economici, tra cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web o applicazioni mobili, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione e operatori che forniscono servizi di formazione.
(4) Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010, intitolata «Un'agenda digitale europea», le autorità pubbliche dovrebbero fare la loro parte nella promozione di mercati di contenuti digitali. Le amministrazioni possono stimolare i mercati di contenuti mettendo a disposizione le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. Ciò rappresenta una fonte importante di crescita potenziale di servizi online innovativi.
(5) Diversi Stati membri hanno adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di siti web accessibili, ma tali misure spesso si riferiscono a versioni o livelli di conformità diversi di tali linee guida, oppure hanno introdotto differenze tecniche a livello nazionale con riguardo ai siti web accessibili.
(6) I fornitori di siti web, applicazioni mobili e relativo software e tecnologie accessibili comprendono numerose piccole e medie imprese (PMI). Tali fornitori e in particolare le PMI stentano ad avviare iniziative imprenditoriali al di fuori dei rispettivi mercati nazionali. A causa delle differenze esistenti tra Stati membri nelle specifiche e nelle normative relative all'accessibilità, la crescita e la competitività di tali fornitori e imprese sono frenate dai costi aggiuntivi che essi dovrebbero sostenere per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi transnazionali legati all'accessibilità del web.
(7) La concorrenza limitata comporta, per gli acquirenti di siti web, di applicazioni mobili e di prodotti e servizi connessi, prezzi elevati rispetto ai servizi o la dipendenza da un unico fornitore. Spesso i fornitori privilegiano variazioni di norme proprietarie che ostacolano la successiva interoperabilità dei programmi utente e l'accesso al contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili da ogni luogo dell'Unione. La frammentazione tra normative nazionali riduce i vantaggi che potrebbero derivare dalla condivisione di esperienze con analoghi soggetti nazionali e internazionali negli sforzi per rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.
(8) In un contesto armonizzato, il settore della progettazione e dello sviluppo di siti web e applicazioni mobili dovrebbe incontrare meno ostacoli all'esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per gli enti pubblici e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi relativi all'accessibilità di siti web e applicazioni mobili dovrebbero ridursi.
(9) La presente direttiva mira a garantire, sulla base di prescrizioni comuni in materia di accessibilità, una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici. Per porre fine alla frammentazione del mercato interno è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di prescrizioni in materia di accessibilità concordate da applicare ai siti web e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici. Ciò ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori e favorirebbe l'interoperabilità. L'utilizzo di prescrizioni in materia di accessibilità, neutre sul piano delle tecnologie, non ostacolerà l'innovazione e può addirittura stimolarla.
(10) Il ravvicinamento delle misure nazionali dovrebbe inoltre consentire agli enti pubblici e alle imprese dell'Unione di ottenere benefici economici e sociali dall'estensione della fornitura di servizi online o servizi mobili a una platea più ampia di cittadini e clienti. Ciò dovrebbe accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l'attrattività degli investimenti nell'Unione. Gli enti pubblici beneficerebbero della riduzione dei costi da sostenere per assicurare prodotti e servizi web connessi all'accessibilità.
(11) I cittadini beneficerebbero di un accesso più ampio ai servizi pubblici attraverso siti web e applicazioni mobili e riceverebbero servizi e informazioni che faciliterebbero la loro vita quotidiana e il godimento dei loro diritti in tutta l'Unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi.
(12) Avendo rispettivamente ratificato e concluso la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006, (la «Convenzione delle Nazioni Unite»), la maggior parte degli Stati membri e l'Unione si sono impegnati ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l'accesso tra l'altro alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione e a elaborare, adottare e monitorare l'attuazione di norme minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico nonché a promuovere l'accesso delle persone con disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie di informazione e comunicazione, compreso internet, e ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la Convenzione e a garantire che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità con la medesima. La Convenzione delle Nazioni Unite prevede inoltre che la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi debba consentirne l'uso da parte di tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. Tale «progettazione universale» non dovrebbe escludere, ove siano necessari, dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone con disabilità. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite, le persone con disabilità comprendono le persone che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature le quali, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di parità con gli altri.
(13) La comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 dal titolo «La strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e mira ad eliminare le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla società in condizioni di parità. Essa prevede interventi da adottare in diverse aree prioritarie, tra cui l'accessibilità delle tecnologie e dei sistemi di informazione e comunicazione, e il suo l'obiettivo è quello di «garantire alle persone con disabilità l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza».
(14) I regolamenti (UE) n. 1303/2013 (3) e (UE) n. 1304/2013 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio contengono disposizioni in materia di accessibilità, anche per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Essi non trattano, tuttavia, gli aspetti specifici dell'accessibilità dei siti web o delle applicazioni mobili.
(15) Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), sostiene la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i problemi legati all'accessibilità.
(16) Nella comunicazione del 15 dicembre 2010 dal titolo «Il piano d'azione della Commissione per l'eGovernment 2011-2015 — Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa», la Commissione auspicava azioni per lo sviluppo di servizi
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