Directive (EU) 2016/2341 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (IORPs) (Text with EEA relevance )

Published date23 December 2016
Subject MatterApproximation of laws,Free movement of workers,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 354, 23 December 2016
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23.12.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 354/37

DIRETTIVA (UE) 2016/2341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2016

relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, l'articolo 62 e l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2) Nel mercato interno gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) dovrebbero avere la possibilità di operare in altri Stati membri, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione e sicurezza degli aderenti e dei beneficiari degli schemi pensionistici aziendali o professionali.
(3) La presente direttiva mira a un'armonizzazione minima e non dovrebbe pertanto impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni supplementari per tutelare gli aderenti e i beneficiari degli schemi pensionistici aziendali o professionali, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione. La presente direttiva non concerne le questioni relative al diritto nazionale in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro, di diritto tributario o di diritto contrattuale, né l'adeguatezza delle pensioni negli Stati membri.
(4) Per facilitare ulteriormente la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri, la presente direttiva mira a garantire una sana governance, l'informazione degli aderenti allo schema pensionistico, la trasparenza e la sicurezza delle pensioni aziendali o professionali.
(5) Il modo in cui sono organizzati e regolamentati gli EPAP varia sensibilmente tra gli Stati membri. Gli schemi pensionistici aziendali o professionali sono gestiti sia dagli EPAP sia dalle imprese di assicurazione sulla vita. Non è pertanto opportuno adottare un approccio unico indifferenziato per gli EPAP. La Commissione e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) («EIOPA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nel determinare l'organizzazione degli EPAP dovrebbero considerare le diverse tradizioni degli Stati membri nel quadro delle loro attività e agire nel rispetto del diritto nazionale della sicurezza sociale e del lavoro.
(6) La direttiva 2003/41/CE ha rappresentato una prima tappa legislativa verso la costituzione di un mercato interno degli enti pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala dell'Unione. Un autentico mercato interno degli enti pensionistici aziendali o professionali è un elemento fondamentale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'Unione e per affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione. Tale direttiva, che risale al 2003, non è stata modificata in modo sostanziale al fine di introdurvi un moderno sistema di governance basato sul rischio anche per gli EPAP. Una regolamentazione e una supervisione adeguate a livello di Unione e nazionale restano importanti per la prestazione di pensioni aziendali o professionali sicure in tutti gli Stati membri.
(7) Come principio generale, gli EPAP dovrebbero, se del caso, tener conto dell'obiettivo di garantire l'equilibrio intergenerazionale degli schemi pensionistici aziendali o professionali, mirando a un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni nelle prestazioni pensionistiche aziendali e professionali.
(8) Sono necessarie misure appropriate per migliorare ulteriormente il risparmio destinato alle pensioni complementari private, così come gli schemi pensionistici aziendali o professionali. Si tratta di un aspetto importante in quanto i sistemi di sicurezza sociale sono sottoposti ad una pressione crescente, il che significa che si fa sempre più ricorso alle pensioni aziendali o professionali per integrare in futuro le prestazioni pensionistiche. Gli EPAP svolgono un ruolo importante nel finanziamento a lungo termine dell'economia dell'Unione e nell'erogazione di prestazioni pensionistiche sicure. Essi costituiscono un tassello fondamentale dell'economia dell'Unione, detenendo attivi per un valore di 2,5 trilioni di EUR per conto di circa 75 milioni di aderenti e di beneficiari. Occorre migliorare le pensioni aziendali e professionali, senza tuttavia mettere in discussione l'importanza fondamentale dei sistemi pensionistici della sicurezza sociale ai fini di una protezione sociale sicura, durevole ed efficace, che dovrebbe garantire un livello di vita decoroso durante la vecchiaia e che dovrebbe pertanto essere al centro dell'obiettivo del rafforzamento dei modelli sociali europei.
(9) Alla luce dell'evoluzione demografica nell'Unione e della situazione relativa ai bilanci nazionali, le pensioni aziendali e professionali costituiscono una preziosa integrazione dei sistemi pensionistici della sicurezza sociale. Un sistema pensionistico sostenibile include una gamma di prodotti diversificata, una varietà di enti e prassi di vigilanza efficaci ed efficienti.
(10) Gli Stati membri dovrebbero tutelare i lavoratori dalla povertà in età avanzata e promuovere sistemi pensionistici integrativi legati ai contratti di lavoro quale integrazione delle pensioni pubbliche.
(11) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa, il diritto alla proprietà, il diritto di contrattazione e di azione collettiva e il diritto a un livello elevato di protezione dei consumatori, garantendo, nello specifico, un maggiore livello di trasparenza degli schemi pensionistici nonché una pianificazione finanziaria e previdenziale informata e personalizzata e una semplificazione dell'attività transfrontaliera degli EPAP e il trasferimento degli schemi pensionistici. La presente direttiva deve essere applicata in conformità a tali diritti e principi.
(12) In particolare, l'agevolazione delle attività transfrontaliere degli EPAP e il trasferimento transfrontaliero di schemi pensionistici, precisandone le pertinenti procedure e rimuovendo gli ostacoli superflui, potrebbe incidere positivamente sulle imprese interessate e i loro dipendenti, a prescindere dallo Stato membro in cui operano, grazie all'accentramento della gestione dei servizi pensionistici offerti.
(13) Le attività transfrontaliere degli EPAP non dovrebbero pregiudicare le norme nazionali di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di regimi pensionistici aziendali o professionali dello Stato membro ospitante che si applicano al rapporto tra l'impresa che offre lo schema pensionistico (impresa promotrice) e gli aderenti e i beneficiari. Le attività transfrontaliere e il trasferimento transfrontaliero di schemi pensionistici sono cose distinte e dovrebbero essere disciplinate da disposizioni diverse. Se un trasferimento transfrontaliero di un regime pensionistico comporta un'attività transfrontaliera, è opportuno che si applichino le disposizioni relative all'attività transfrontaliera.
(14) Se l'impresa promotrice e l'EPAP sono stabiliti nello stesso Stato membro, la semplice circostanza che gli aderenti o i beneficiari di un regime pensionistico risiedano in un altro Stato membro non costituisce di per sé un'attività transfrontaliera.
(15) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di tutelare i diritti pensionistici dei lavoratori temporaneamente distaccati in un altro Stato membro per motivi di lavoro.
(16) Nonostante l'entrata in vigore della direttiva 2003/41/CE, l'attività transfrontaliera è stata limitata a causa dell'eterogeneità delle norme nazionali di diritto della sicurezza sociale e del lavoro. Oltre a ciò, permangono importanti barriere prudenziali che rendono più costosa per gli EPAP la gestione di schemi pensionistici su base transfrontaliera. Inoltre, è opportuno migliorare l'attuale livello minimo di protezione per gli aderenti e i beneficiari. Ciò assume un'importanza sempre maggiore dato che i rischi di longevità e di mercato sono sempre più sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari piuttosto che dall'EPAP o dall'impresa promotrice. Inoltre, è auspicabile aumentare l'attuale livello minimo di informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari.
(17) Le disposizioni prudenziali previste dalla presente direttiva sono intese sia a garantire un elevato livello di sicurezza per tutti i futuri pensionati, attraverso la prescrizione di norme prudenziali rigorose, sia a favorire una gestione sana, prudente ed efficiente degli schemi pensionistici aziendali e professionali.
(18) Gli EPAP dovrebbero essere pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice e dovrebbero operare secondo il principio di capitalizzazione allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche. Gli EPAP che operano per tale scopo esclusivo, dovrebbero avere la libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti
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