Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date26 May 2016
Subject Matterredes transeuropeas,transportes,aproximación de las legislaciones,reti transeuropee,trasporti,ravvicinamento delle legislazioni,réseaux transeuropéens,transports,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 138, 26 de mayo de 2016,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 138, 26 maggio 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 138, 26 mai 2016
TESTO consolidato: 32016L0797 — IT — 26.05.2016

02016L0797 — IT — 26.05.2016 — 000.002


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►B ▼C1 DIRETTIVA (UE) 2016/797 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) ▼B (GU L 138 dell'26.5.2016, pag. 44)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 228, 2.9.2017, pag. 33 (2016/797)




▼B

▼C1

DIRETTIVA (UE) 2016/797 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2016

relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le condizioni da soddisfare per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione in modo compatibile con la direttiva (UE) 2016/798, al fine di definire un livello ottimale di armonizzazione tecnica, per consentire di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e alla progressiva realizzazione del mercato interno. Tali condizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di tale sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza applicabili al personale che contribuisce all'esercizio e alla manutenzione del sistema.

2. La presente direttiva stabilisce le disposizioni relative, per ogni sottosistema, ai componenti di interoperabilità, alle interfacce e alle procedure, nonché alle condizioni di coerenza globale del sistema ferroviario dell'Unione necessarie per realizzarne l'interoperabilità.

3. La presente direttiva non si applica:

a) alle metropolitane;

b) ai tram e ai veicoli leggeri su rotaia, e alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli;

c) alle reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario dell'Unione e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese che operano esclusivamente su tali reti.

4. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito d'applicazione delle misure che attuano la presente direttiva:

a) le infrastrutture ferroviarie private, binari di raccordo compresi, utilizzate dal relativo proprietario o da un operatore ai fini delle loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di persone per fini non commerciali, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;

b) le infrastrutture e i veicoli destinati a un uso strettamente locale, storico o turistico;

c) le infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia utilizzate occasionalmente da veicoli ferroviari nelle condizioni operative del sistema di trasporto leggero su rotaia, ove è necessario a fini di connettività per quei veicoli soltanto; e

d) i veicoli utilizzati principalmente sulle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia ma attrezzati con alcuni componenti ferroviari pesanti necessari per permettere che il transito avvenga su una sezione confinata e limitata delle infrastrutture ferroviarie soltanto a fini di connettività.

5. Per i tram-treni operanti nel sistema ferroviario dell'Unione, qualora non esistano STI ad essi applicabili, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli Stati membri interessati provvedono a che siano adottate norme nazionali o altre pertinenti misure accessibili per garantire che tali tram-treni soddisfino i requisiti essenziali pertinenti;

b) gli Stati membri possono adottare norme nazionali per specificare la procedura di autorizzazione applicabile a tali tram-treni. L'autorità che rilascia l'autorizzazione dei veicoli consulta l'autorità nazionale preposta alla sicurezza (NSA) competente al fine di garantire che l'esercizio misto di tram-treni e treni soddisfi tutti i requisiti essenziali nonché gli obiettivi comuni di sicurezza (Common Safety Target — CST) pertinenti;

c) in deroga all'articolo 21, in caso di esercizio transfrontaliero, le pertinenti autorità competenti cooperano ai fini del rilascio delle autorizzazioni dei veicoli.

Il presente paragrafo non si applica ai veicoli esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva in conformità dei paragrafi 3 e 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «sistema ferroviario dell'Unione» : gli elementi elencati all'allegato I;
2) «interoperabilità» : la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni effettuando le prestazioni specificate;
3) «veicolo» : veicolo ferroviario idoneo a circolare con le proprie ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione; un veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali;
4) «rete» : linee, stazioni e terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento sicuro e continuo del sistema ferroviario dell'Unione;
5) «sottosistemi» : parti strutturali o funzionali del sistema ferroviario dell'Unione come stabilito nell'allegato II;
6) «sottosistema mobile» : il sottosistema materiale rotabile e il sottosistema controllo-comando e segnalamento di bordo;
7) «componenti di interoperabilità» : qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario, compresi i beni materiali e quelli immateriali;
8) «prodotto» : un prodotto ottenuto tramite un processo di fabbricazione, inclusi i componenti di interoperabilità e i sottosistemi;
9) «requisiti essenziali» : l'insieme delle condizioni descritte nell'allegato III che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario dell'Unione, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce;
10) «specifica europea» : una specifica che rientra in una delle seguenti categorie:
una specifica tecnica comune, quale definita nell'allegato VIII della direttiva 2014/25/UE;
un'approvazione tecnica europea di cui all'articolo 60 della direttiva 2014/25/UE; o
una norma europea quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
11) «specifica tecnica di interoperabilità» («STI») : una specifica adottata a norma della presente direttiva di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione;
12) «parametro fondamentale» : ogni condizione regolamentare, tecnica od operativa, critica per l'interoperabilità, e specificata nelle STI pertinenti;
13) «caso specifico» : ogni parte del sistema ferroviario che necessita di disposizioni particolari nelle STI, temporanee o permanenti, a causa di limitazioni geografiche, topografiche, di ambiente urbano o di coerenza rispetto al sistema esistente, in particolare le linee e reti ferroviarie isolate dalla rete dal resto dell'Unione, la sagoma, lo scartamento o l'interasse fra i binari, i veicoli destinati a un uso strettamente locale, regionale o storico e i veicoli in provenienza o a destinazione di paesi terzi;
14) «ristrutturazione» : lavori importanti di modifica di un sottosistema o di una sua parte che comportano una modifica della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica, qualora tale documentazione sia presente, e che migliorano l'insieme delle prestazioni del sottosistema;
15) «rinnovo» : lavori importanti di sostituzione di un sottosistema o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del sottosistema;
16) «sistema ferroviario esistente» : l'insieme costituito dalle linee e gli impianti fissi della rete ferroviaria esistente nonché dai veicoli di ogni categoria e origine che percorrono dette infrastrutture;
17) «sostituzione nell'ambito della manutenzione» : sostituzione di componenti con pezzi aventi funzione e prestazioni identiche nell'ambito della manutenzione preventiva o correttiva;
18) «tram-treno» : un veicolo progettato per un uso combinato sia su infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia che su infrastrutture ferroviarie;
19) «messa in servizio» : insieme delle operazioni mediante le quali un sottosistema è messo in servizio operativo;
20) «ente appaltante» : un ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione e/o la costruzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema;
21) «detentore» : una persona fisica o giuridica che, essendo il proprietario del veicolo o avendo diritto a usarlo, lo sfrutta come mezzo di trasporto ed è registrato come tale in un registro dei veicoli di cui all'articolo 47;
22) «richiedente» : una persona fisica o giuridica che chiede un'autorizzazione, sia esso un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un' altra persona fisica o giuridica, come un
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