Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (versión codificada) (Texto pertinente a efectos del EEE)Texto pertinente a efectos del EEE
Published date | 31 July 2019 |
Subject Matter | Libertà di stabilimento,Libertad de establecimiento,Liberté d'établissement |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 169, 30 giugno 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 169, 30 de junio de 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 169, 30 juin 2017 |
02017L1132 — IT — 12.08.2022 — 003.001
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►B | DIRETTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46) |
Modificata da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | DIRETTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 | L 172 | 18 | 26.6.2019 |
►M2 | DIRETTIVA (UE) 2019/1151 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 | L 186 | 80 | 11.7.2019 |
►M3 | DIRETTIVA (UE) 2019/2121 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 | L 321 | 1 | 12.12.2019 |
►M4 | REGOLAMENTO (UE) 2021/23 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2020 | L 22 | 1 | 22.1.2021 |
Rettificata da:
►C1 | Rettifica, GU L 020, 24.1.2020, pag. 24 (2019/2121) |
▼B
DIRETTIVA (UE) 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 giugno 2017
relativa ad alcuni aspetti di diritto societario
(testo codificato)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I | NORME GENERALI SULLO STABILIMENTO E SUL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI |
Capo I | Oggetto |
Capo II | Costituzione e nullità della società e validità dei suoi obblighi |
Sezione 1 | Costituzione della società per azioni |
Sezione 2 | Nullità della società di capitali e validità dei suoi obblighi |
Capo III | Procedure online (costituzione, registrazione e presentazione di documenti), pubblicità e registri |
Sezione 1 | Disposizioni generali |
Sezione 1 bis | Costituzione online, presentazione di documenti online e pubblicità |
Sezione 2 | Norme sulla registrazione e sulla pubblicità applicabili alle succursali di società di altri Stati membri |
Sezione 3 | Norme sulla pubblicità applicabili alle succursali di società di paesi terzi |
Sezione 4 | Applicazione e modalità di esecuzione |
Capo IV | Salvaguardia e modificazione del capitale |
Sezione 1 | Requisiti patrimoniali |
Sezione 2 | Garanzie relative al capitale statutario |
Sezione 3 | Norme sulla distribuzione |
Sezione 4 | Norme sull'acquisizione di azioni proprie |
Sezione 5 | Norme per l'aumento e la riduzione del capitale |
Sezione 6 | Applicazione e modalità di esecuzione |
TITOLO II | TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI DI SOCIETÀ DI CAPITALI |
Capo -I | Trasformazioni transfrontaliere |
Capo I | Fusioni di società per azioni |
Sezione 1 | Disposizioni generali in materia di fusioni |
Sezione 2 | Fusione mediante incorporazione |
Sezione 3 | Fusione mediante costituzione di una nuova società |
Sezione 4 | Incorporazione di una società in un'altra che possiede almeno il 90 % delle azioni della prima |
Sezione 5 | Altre operazioni assimilate alla fusione |
Capo II | Fusioni transfrontaliere di società di capitali |
Capo III | Scissioni di società per azioni |
Sezione 1 | Disposizioni generali |
Sezione 2 | Scissione mediante incorporazione |
Sezione 3 | Scissione mediante costituzione di nuove società |
Sezione 4 | Scissioni soggette al controllo dell'autorità giudiziaria |
Sezione 5 | Altre operazioni assimilate alla scissione |
Sezione 6 | Modalità di esecuzione |
Capo IV | Scissioni transfrontaliere di società di capitali |
TITOLO III | DISPOSIZIONI FINALI |
TITOLO I
NORME GENERALI SULLO STABILIMENTO E SUL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
CAPO I
Oggetto
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce misure concernenti:
▼M2
▼B
▼M3
▼B
CAPO II
Costituzione e nullità della società e validità dei suoi obblighi
Articolo 2
Ambito di applicazione
Per «società d'investimento a capitale variabile», ai sensi della presente direttiva, s'intendono esclusivamente le società:
Articolo 3
Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo
Lo statuto o l'atto costitutivo delle società contengono almeno le seguenti indicazioni:
il tipo e la denominazione della società;
l'oggetto sociale;
se la società non ha un capitale autorizzato, l'importo del capitale sottoscritto,
se la società ha un capitale autorizzato, il suo importo e l'importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare le attività, nonché in occasione di ogni modifica del capitale autorizzato, fatto salvo l'articolo 14, lettera e);
nella misura in cui non siano disciplinate dalla legge, le norme relative al numero e alle modalità di designazione dei membri degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi, dell'amministrazione, della direzione, della vigilanza o del controllo della società, nonché le norme relative alla ripartizione delle competenze tra tali organi;
la durata della società, se quest'ultima non è costituita a tempo indeterminato.
Articolo 4
Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo o in un documento separato
Lo statuto o l'atto costitutivo o un documento separato che formi oggetto di una pubblicità eseguita secondo le modalità previste nella legislazione di ogni Stato membro in conformità dell'articolo 16 indica:
la sede sociale;
il valore nominale delle azioni sottoscritte e almeno annualmente, il numero di tali azioni;
il numero di azioni sottoscritte prive di un valore nominale, quando la legislazione nazionale ne autorizzi l'emissione;
le eventuali condizioni particolari che limitano il trasferimento delle azioni;
le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), per ciascuna categoria di azioni eventualmente esistenti e i diritti inerenti alle azioni di ciascuna categoria;
la forma delle azioni, cioè se nominative o al portatore, allorché il diritto nazionale preveda tali due forme, nonché tutte le disposizioni relative alla loro conversione, salvo che quest'ultima sia disciplinata dalla legge;
l'importo del capitale sottoscritto versato al momento della costituzione della società o al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare l'attività;
il valore nominale delle azioni o, in mancanza di un valore nominale, il numero delle azioni emesse come corrispettivo di ogni conferimento non in contanti, nonché l'oggetto di tale conferimento e il nome...
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