Directive (EU) 2017/2109 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States

Published date30 November 2017
Subject MatterInternal market - Principles,Transport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 315, 30 November 2017
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30.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/52

DIRETTIVA (UE) 2017/2109 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2017

che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Informazioni precise e tempestive sul numero o l'identità delle persone a bordo di una nave sono essenziali per la preparazione e l'efficacia delle operazioni di ricerca e salvataggio. In caso di incidente in mare, la piena e totale cooperazione tra le autorità nazionali competenti dello Stato o degli Stati interessati, l'operatore della nave e i loro rappresentanti può contribuire notevolmente all'efficacia delle operazioni. Alcuni aspetti di tale cooperazione sono disciplinati dalla direttiva 98/41/CE del Consiglio (3).
(2) I risultati del controllo dell'adeguatezza del programma sull'adeguatezza e sull'efficacia della regolamentazione (REFIT) e l'esperienza acquisita nel corso dell'attuazione della direttiva 98/41/CE hanno rivelato che le informazioni sulle persone presenti a bordo non sempre sono facilmente accessibili alle autorità competenti quando queste ne hanno bisogno. Al fine di affrontare questa situazione, gli attuali requisiti della direttiva 98/41/CE dovrebbero essere allineati con gli obblighi di comunicazione dei dati per via elettronica, determinando una maggiore efficienza. La digitalizzazione consentirà inoltre di facilitare l'accesso alle informazioni relative a un numero significativo di passeggeri in caso di emergenza o in seguito a un incidente in mare.
(3) Negli ultimi 17 anni sono stati realizzati progressi tecnologici significativi per quanto riguarda i mezzi di comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi. Lungo le coste europee sono stati istituiti vari sistemi obbligatori di rapportazione navale in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Sia il diritto dell'Unione che il diritto nazionale assicurano che le navi osservino gli obblighi di comunicazione prescritti da tali sistemi. Ora è necessario realizzare progressi sul piano dell'innovazione tecnologica, basandosi sui risultati sinora raggiunti, anche a livello internazionale, e garantendo che la neutralità tecnologica sia sempre mantenuta.
(4) La raccolta, la trasmissione e la condivisione dei dati riguardanti le navi sono state rese possibili, semplificate e armonizzate dall'interfaccia unica nazionale di cui alla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) di cui alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le informazioni relative alle persone a bordo richieste dalla direttiva 98/41/CE dovrebbero pertanto essere dichiarate nell'interfaccia unica nazionale, che consenteall'autorità competente di accedere prontamente ai dati in caso di emergenza o in seguito ad un incidente in mare. Il numero di persone a bordo dovrebbe essere dichiarato nell'interfaccia unica nazionale usando mezzi tecnici adeguati, che dovrebbero essere lasciati alla discrezionalità degli Stati membri. In alternativa, tale numero dovrebbe essere dichiarato all'autorità designata per mezzo del sistema di identificazione automatica.
(5) Per agevolare la fornitura e lo scambio di informazioni dichiarate a norma della presente direttiva e al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero ricorrere alle formalità di dichiarazione armonizzate stabilite dalla direttiva 2010/65/UE. In caso di incidente che interessi più di uno Stato membro, gli Stati membri dovrebbero mettere tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri per mezzo del sistema SafeSeaNet.
(6) Al fine di lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per aggiungere nuove funzionalità alle interfacce uniche nazionali, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri possano mantenere l'attuale sistema di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri.
(7) I progressi compiuti nello sviluppo di interfacce uniche nazionali dovrebbero servire da base per la transizione futura verso un sistema d'interfaccia unica europea.
(8) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli operatori, in particolare quelli più piccoli, a utilizzare l'interfaccia unica nazionale. Tuttavia, al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero poter esentare, a determinate condizioni, gli operatori più piccoli che ancora non utilizzano l'interfaccia unica nazionale e che operano principalmente su brevi viaggi nazionali di durata inferiore a 60 minuti dall'obbligo di dichiarare nell'interfaccia unica nazionale il numero di persone a bordo.
(9) Al fine di tenere conto della particolare posizione geografica delle isole di Helgoland e Bornholm e della natura dei loro collegamenti con il continente, Germania, Danimarca e Svezia dovrebbero poter disporre di più tempo per predisporre l'elenco delle persone a bordo e, durante un periodo transitorio stabilito, per usare il sistema attuale per comunicare tali informazioni.
(10) Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere la possibilità di ridurre il limite delle 20 miglia per la registrazione e la comunicazione dell'elenco delle persone a bordo. Tale diritto include i viaggi in cui navi da passeggeri che trasportano un numero elevato di passeggeri effettuano scali successivi tra porti situati a meno di 20 miglia di distanza nel corso di un unico viaggio più lungo. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ridurre il limite delle 20 miglia in modo da rendere possibile che le informazioni richieste dalla presente direttiva siano registrate in relazione ai passeggeri a bordo imbarcati nel primo porto o nei porti intermedi.
(11) Per fornire ai familiari informazioni tempestive e affidabili in caso di incidente, per ridurre inutili ritardi nell'assistenza consolare e in altri servizi e per facilitare le procedure di identificazione, i dati comunicati dovrebbero includere informazioni sulla cittadinanza delle persone a bordo. L'elenco dei dati richiesti per viaggi di oltre 20 miglia dovrebbe essere semplificato, chiarito e, per quanto possibile, allineato agli obblighi di comunicazione per l'interfaccia unica nazionale.
(12) Dati i miglioramenti nei mezzi elettronici di registrazione dei dati e tenendo conto del fatto che i dati personali sono raccolti prima della partenza della nave, il termine di 30 minuti attualmente previsto dalla direttiva 98/41/CE dovrebbe essere ridotto a 15 minuti.
(13) È importante che ad ogni persona a bordo siano fornite chiare istruzioni da seguire in caso di emergenza, conformemente agli obblighi internazionali.
(14) Per migliorare la chiarezza giuridica e per potenziare la coerenza con altre disposizioni connesse della legislazione dell'Unione, e in particolare con la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), diversi riferimenti obsoleti, ambigui e poco chiari dovrebbero essere aggiornati o cancellati. La definizione di «nave da passeggeri» dovrebbe essere allineata a quella di altri atti legislativi dell'Unione, in modo da non eccedere l'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione di «acque riparate» dovrebbe essere sostituita da un concetto in linea con la direttiva 2009/45/CE ai fini delle esenzioni a norma della presente direttiva, assicurando nel contempo la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio. La definizione di «addetto alla registrazione dei passeggeri» dovrebbe essere modificata al fine di riflettere le nuove mansioni, fra le quali non vi è più quella di conservare le informazioni. La definizione di «autorità designata» dovrebbe ricomprendere le autorità competenti che hanno accesso diretto o indiretto alle informazioni richieste dalla presente direttiva. I corrispondenti requisiti relativi ai sistemi delle società per la registrazione dei passeggeri dovrebbero essere soppressi.
(15) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a unità da diporto o unità da diporto veloci. In particolare, non dovrebbe applicarsi a unità da diporto o unità da diporto veloci noleggiate a scafo nudo e successivamente non impegnate in attività commerciali finalizzate al trasporto di passeggeri.
(16) Gli Stati membri dovrebbero conservare la responsabilità di garantire il rispetto dei requisiti per la registrazione dei dati a norma della direttiva 98/41/CE, in particolare per quanto riguarda la precisione e la tempestiva registrazione dei dati. Per garantire la coerenza delle informazioni, dovrebbe essere possibile effettuare controlli a campione.
(17) Nella misura in cui le misure previste dalle direttive 98/41/CE e 2010/65/UE comportano il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati
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