Directive (EU) 2017/2399 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 2014/59/EU as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

Published date27 December 2017
Subject MatterEconomic policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 27 December 2017
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27.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345/96

DIRETTIVA (UE) 2017/2399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), approvati dal G20 nel novembre 2015. La disciplina TLAC ha l’obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate nel quadro dell’Unione enti a rilevanza sistemica globale (G-SII), dispongano della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione necessaria per aiutare a garantire, durante una risoluzione e nella fase immediatamente successiva, il proseguimento delle funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti (fondi pubblici) o la stabilità finanziaria. Nella comunicazione del 24 novembre 2015, intitolata «Verso il completamento dell’Unione bancaria», la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentirebbe di attuare la disciplina TLAC nel diritto dell’Unione entro il termine concordato a livello internazionale del 2019.
(2) L’attuazione della disciplina TLAC nel diritto dell’Unione deve tener conto dell’attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («MREL»), determinato su base specifica ente per ente, applicabile a tutti gli enti dell’Unione secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Poiché la TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, vale a dire assicurare che gli enti dell’Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. Concretamente, la Commissione ha proposto che il livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII («requisito minimo TLAC») e i criteri di computabilità delle passività utilizzati per soddisfare detto requisito siano introdotti nel diritto dell’Unione mediante modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), mentre la maggiorazione del requisito stabilita su base specifica per i G-SII e il requisito stabilito su base specifica per gli enti non G-SII, così come i relativi criteri di computabilità, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). La presente direttiva, che riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza, è complementare ai suddetti atti legislativi, modificati come proposto, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(3) In considerazione di dette proposte e al fine di garantire la certezza del diritto per i mercati e per le entità soggette al MREL e alla TLAC, è importante definire per tempo una situazione chiara riguardo ai criteri di computabilità delle passività utilizzati per soddisfare il MREL e il diritto dell’Unione che attua la disciplina TLAC, nonché introdurre adeguate clausole di grandfathering per la computabilità delle passività emesse prima dell’entrata in vigore dei criteri di computabilità revisionati.
(4) Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi, con un impatto minimo sulla stabilità finanziaria e allo scopo di evitare ripercussioni sui contribuenti. Tale obiettivo dovrebbe essere realizzato attraverso il costante rispetto da parte degli enti del requisito minimo TLAC, che dovrà essere attuato nel diritto dell’Unione mediante una modifica del regolamento (UE) n. 575/2013, e del requisito di fondi propri e passività ammissibili di cui alla direttiva 2014/59/UE.
(5) La disciplina TLAC impone ai G-SII di soddisfare il requisito minimo TLAC, con talune eccezioni, con passività subordinate aventi un grado di priorità in caso di insolvenza inferiore a quello delle passività escluse dalla TLAC («requisito di subordinazione»). Nell’ambito della disciplina TLAC la subordinazione deve essere ottenuta in base agli effetti giuridici di un contratto (cosiddetta «subordinazione contrattuale»), alle norme di una determinata giurisdizione (cosiddetta «subordinazione per legge») o ad una determinata struttura societaria (cosiddetta «subordinazione strutturale»). Se richiesto dalla direttiva 2014/59/UE, gli enti che rientrano nel suo ambito di applicazione dovrebbero soddisfare il requisito stabilito su base specifica per ciascuna impresa con passività subordinate, in modo da minimizzare il rischio che i creditori muovano contestazioni, adducendo che nella risoluzione le perdite dei creditori sono maggiori di quelle che essi avrebbero sostenuto nella procedura ordinaria di insolvenza (principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto al trattamento applicabile in caso di insolvenza).
(6) Alcuni Stati membri hanno modificato, o sono in procinto di modificare, le norme sul trattamento del debito chirografario in caso di insolvenza nell’ambito del rispettivo diritto concorsuale nazionale per consentire agli enti di rispettare in modo più efficace il requisito di subordinazione e agevolare in tal modo la risoluzione.
(7) Le norme nazionali adottate finora sono notevolmente divergenti. L’assenza di norme dell’Unione armonizzate crea incertezza sia per gli enti emittenti che per gli investitori e potrebbe verosimilmente rendere più difficile l’applicazione dello strumento del bail-in per gli enti transfrontalieri. L’assenza di norme dell’Unione armonizzate potrebbe anche provocare distorsioni della concorrenza sul mercato interno, dal momento che i costi sostenuti dagli enti per conformarsi al requisito di subordinazione e i costi sostenuti dagli investitori per l’acquisto di titoli di debito emessi dagli enti potrebbero variare notevolmente nell’Unione.
(8) Nella risoluzione del 10 marzo 2016 sull’Unione bancaria (8) il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte per ridurre ulteriormente i rischi legali di contestazioni legate alla violazione del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato rispetto al trattamento applicabile in caso di insolvenza e, nelle conclusioni del 17 giugno 2016, il Consiglio ha invitato la Commissione ad avanzare una proposta su un approccio comune alla gerarchia dei creditori delle banche per rafforzare la certezza del diritto in caso di risoluzione.
(9) È pertanto necessario eliminare gli ostacoli significativi al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall’assenza di norme dell’Unione armonizzate sulla gerarchia dei creditori bancari, nonché prevenire l’insorgenza di tali ostacoli e distorsioni in futuro. Di conseguenza, la base giuridica appropriata della presente direttiva è l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(10) Al fine di ridurre al minimo i costi per conformarsi al requisito di subordinazione, come pure l’eventuale impatto negativo sui costi di finanziamento, la presente direttiva dovrebbe consentire agli Stati membri di mantenere, se del caso, l’attuale classe di
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