Directive (EU) 2018/1673 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on combating money laundering by criminal law

Published date12 November 2018
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 284, 12 novembre 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 284, 12 de noviembre de 2018,Journal officiel de l’Union européenne, L 284, 12 novembre 2018

02018L1673 — IT — 19.05.2024 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B DIRETTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 DIRETTIVA (UE) 2024/1226 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2024 L 1226 1 29.4.2024




▼B

DIRETTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.
2.
La presente direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, che è soggetto alle norme specifiche stabilite dalla direttiva (UE) 2017/1371.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «attività criminosa» : qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi. In ogni caso, i reati che rientrano nelle categorie seguenti sono considerati un’attività criminosa:
a)
partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI;
b)
terrorismo, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
c)
tratta di esseri umani e traffico di migranti, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (3);
d)
sfruttamento sessuale, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
e)
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (5);
f)
traffico illecito di armi;
g)
traffico illecito di beni rubati e altri beni;
h)
corruzione, compreso qualsiasi reato di cui alla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (6) e alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (7);
i)
frode, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (8);
j)
falsificazione di moneta, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
k)
contraffazione e pirateria di prodotti;
l)
reati ambientali, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);
m)
omicidio, lesioni fisiche gravi;
n)
rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi;
o)
rapina o furto;
p)
contrabbando;
q)
reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente al diritto nazionale;
r)
estorsione;
s)
contraffazione;
t)
pirateria;
u)
abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
v)
criminalità informatica, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13);
▼M1
w)
violazione delle misure restrittive dell'Unione;
▼B
2) «beni» : i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;
3) «persona giuridica» : soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati di riciclaggio

1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, siano punibili come reati:

a)

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;

b)

l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa;

c)

l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un’attività criminosa.

2.
Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le condotte di cui al paragrafo 1 siano punibili come reato se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un’attività criminosa.
3.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

a)

l’esistenza di una condanna precedente o simultanea per l’attività criminosa da cui provengono i beni non sia un requisito essenziale per una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2;

b)

una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 sia possibile qualora si accerti che i beni provengono da un’attività criminosa, senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali o tutte le circostanze relative a tale attività criminosa, compresa l’identità dell’autore;

c)

i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 si estendano ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, qualora tale condotta costituisca un’attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale.

4.
Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, gli Stati membri possono altresì esigere che la condotta in questione costituisca reato ai sensi del diritto nazionale dell’altro Stato membro o del paese terzo in cui la condotta è posta in atto, tranne nel caso in cui tale condotta rientri fra i reati di cui all’articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h), e definiti dal diritto applicabile dell’Unione.
5.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la condotta di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone che hanno commesso l’attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato.

Articolo 4

Concorso, istigazione e tentativo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il concorso, l’istigazione e il tentativo in relazione a uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili come reati.

Articolo 5

Sanzioni per le persone fisiche

1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili con una pena...

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