Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l'évolution des réalités du marché

Published date28 November 2018
Subject MatterMercato interno - Principi,Libertà di stabilimento,ravvicinamento delle legislazioni,Marché intérieur - Principes,Liberté d'établissement,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 303, 28 novembre 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 303, 28 novembre 2018
L_2018303IT.01006901.xml
28.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 303/69

DIRETTIVA (UE) 2018/1808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) L'ultima modifica sostanziale della direttiva 89/552/CEE del Consiglio (4), successivamente codificata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), era stata apportata nel 2007 con l'adozione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Da allora il mercato dei servizi di media audiovisivi ha subito un'evoluzione significativa e rapida a causa dell'attuale convergenza tra la televisione e i servizi internet. L'evoluzione tecnica ha reso possibili nuovi tipi di servizi ed esperienze per gli utenti. Le abitudini dei telespettatori, in particolare delle giovani generazioni, sono cambiate notevolmente. Nonostante lo schermo televisivo principale conservi un ruolo importante nella condivisione delle esperienze audiovisive, molti telespettatori sono passati ad altri dispositivi, portatili, per la visione di contenuti audiovisivi. I contenuti televisivi tradizionali rappresentano ancora una quota considerevole del tempo medio giornaliero di visione. Tuttavia nuovi tipi di contenuti, come i videoclip o i contenuti generati dagli utenti, hanno acquisito crescente importanza e si sono affermati nuovi operatori, fra cui i fornitori di servizi di video a richiesta e di piattaforme per la condivisione di video. Tale convergenza dei media esige un quadro giuridico aggiornato onde riflettere l'evoluzione del mercato e raggiungere un equilibrio tra l'accesso ai servizi di contenuti online, la tutela dei consumatori e la competitività.
(2) Il 6 maggio 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», in cui ha annunciato il riesame della direttiva 2010/13/UE.
(3) La direttiva 2010/13/UE dovrebbe rimanere applicabile unicamente ai servizi la cui finalità principale è la fornitura di programmi destinati a informare, intrattenere o istruire. Il requisito della finalità principale dovrebbe essere considerato soddisfatto anche se il servizio ha un contenuto e una forma audiovisivi distinguibili dall'attività principale del fornitore del servizio, come le parti autonome dei quotidiani online che propongono programmi audiovisivi o i video generati dagli utenti ove tali parti possano essere considerate distinguibili dall'attività principale. Un servizio dovrebbe essere considerato un semplice complemento indistinguibile dall'attività principale a causa dei legami tra l'offerta audiovisiva e l'attività principale, come la fornitura di notizie per iscritto. I canali o altri servizi audiovisivi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore possono essi stessi costituire servizi di media audiovisivi, anche se sono offerti su una piattaforma per la condivisione di video caratterizzata dall'assenza di responsabilità editoriale. In questi casi spetterà ai fornitori la responsabilità editoriale di conformarsi alla direttiva 2010/13/UE.
(4) I servizi di piattaforma per la condivisione di video forniscono contenuti audiovisivi a cui il grande pubblico e in particolare i giovani accedono con frequenza sempre maggiore. Ciò vale anche per i servizi dei media sociali, che sono diventati un importante mezzo per condividere informazioni, intrattenere e istruire, anche dando accesso a programmi e video generati dagli utenti. Tali servizi di media sociali devono essere inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/13/UE perché sono in concorrenza con i servizi di media audiovisivi per lo stesso pubblico e le stesse entrate. Inoltre, hanno anche un impatto significativo in quanto facilitano la possibilità che gli utenti modellino e influenzino i pareri di altri utenti. Di conseguenza, al fine di proteggere i minori da contenuti nocivi e tutti i cittadini dall'istigazione all'odio, alla violenza e al terrorismo, tali servizi dovrebbero essere disciplinati dalla direttiva 2010/13/UE nella misura in cui rispondono alla definizione di servizio di piattaforma per la condivisione di video.
(5) Sebbene l'obiettivo della direttiva 2010/13/UE non sia disciplinare i servizi dei media sociali in quanto tali, tali servizi dovrebbero essere disciplinati se la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti costituisce una loro funzionalità essenziale. La fornitura di programmi e di video generati dagli utenti potrebbe essere considerata una funzionalità essenziale del servizio di media sociale se i contenuti audiovisivi non sono semplicemente collaterali alle attività del servizio di media sociale in questione o non ne costituiscono una parte minore. Al fine di garantire la chiarezza, l'efficacia e la coerenza dell'attuazione, laddove necessario e previa consultazione del comitato di contatto la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti relativi all'applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di «servizio di piattaforma per la condivisione di video». Tali orientamenti dovrebbero essere redatti nel rispetto degli obiettivi di interesse pubblico generale da conseguire mediante le misure che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video devono adottare e del diritto alla libertà di espressione.
(6) Se una sezione distinguibile di un servizio costituisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video ai sensi della direttiva 2010/13/UE, soltanto tale sezione dovrebbe essere disciplinata da tale direttiva, e soltanto per quanto concerne i programmi e i video generati dagli utenti. I videoclip integrati nel contenuto editoriale delle versioni elettroniche di quotidiani e riviste e le immagini animate come le GIF non dovrebbero essere disciplinati dalla direttiva 2010/13/UE. La definizione di servizio di piattaforma per la condivisione di video non dovrebbe comprendere attività non economiche, come la fornitura di contenuti audiovisivi su siti web privati e le comunità di interessi non commerciali.
(7) Al fine di assicurare un'efficace attuazione della direttiva 2010/13/UE, è essenziale che gli Stati membri istituiscano e tengano aggiornati registri dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video sotto la loro giurisdizione e condividano periodicamente questi dati con le autorità o gli organismi di regolamentazione indipendenti competenti e con la Commissione. Tali registri dovrebbero comprendere informazioni sui criteri su cui è basata la giurisdizione.
(8) Per stabilire la giurisdizione è necessario valutare le situazioni di fatto alla luce dei criteri stabiliti nella direttiva 2010/13/UE. La valutazione di tali situazioni di fatto può condurre a risultati contrastanti. Nell'applicazione delle procedure di cooperazione previste da tale direttiva è importante che la Commissione possa fondare le sue constatazioni su fatti affidabili. È pertanto opportuno conferire al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (European Regulators Group for Audiovisual Media Services – ERGA) il potere di formulare pareri sulla giurisdizione su richiesta della Commissione. Qualora decida di consultare l'ERGA nell'applicazione di tali procedure di cooperazione, la Commissione dovrebbe informare il comitato di contatto, anche in merito alle notifiche ricevute dagli Stati membri ai sensi di tali procedure di cooperazione e al parere dell'ERGA.
(9) Le procedure e le condizioni per limitare la libertà di fornire e ricevere servizi di media audiovisivi dovrebbero essere le stesse sia per i servizi lineari sia per quelli non lineari.
(10) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte»), è possibile limitare la libera prestazione dei servizi sancita dal trattato per motivi imperativi di interesse pubblico generale, ad esempio il conseguimento di un elevato livello di tutela dei consumatori, a condizione che le limitazioni in questione siano giustificate, proporzionate e necessarie. Di conseguenza, uno Stato membro dovrebbe poter adottare talune misure al fine di garantire il rispetto delle proprie norme in materia di tutela dei consumatori che non rientrano nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. Le misure adottate da uno Stato membro per attuare il proprio regime nazionale in materia di tutela dei consumatori, anche per quanto concerne la pubblicità del gioco d'azzardo, dovrebbero essere giustificate, proporzionate all'obiettivo perseguito e necessarie ai sensi della giurisprudenza della Corte. In ogni caso, uno Stato membro ricevente non deve adottare misure che ostino alla ritrasmissione, sul proprio territorio, di trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro.
(11) Se uno Stato membro notifica alla Commissione che un fornitore di servizi di media si è stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per eludere, nei settori coordinati dalla direttiva 2010/13/UE, le norme più
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